Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00791/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00539/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio eletto come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig.-OMISSIS- per la malattia ed il decesso in data 10.11.2010 per “-OMISSIS-”, causato dalla pregressa esposizione ad amianto durante il servizio in M.M. (dal 07.07.1967 al 27.12.1996), già riconosciuto vittima del dovere da parte del Ministero della Difesa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. IE LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., ritualmente notificato e depositato il 19.03.2025, i ricorrenti, nella loro qualità di eredi, hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subìti a causa della patologia “ -OMISSIS- ” e del conseguente decesso del proprio congiunto, cagionato dalla esposizione alle polveri di amianto durante il servizio in Marina Militare da questi prestato.
1.2. Espongono in punto di fatto, per quanto di interesse, che il danno alla salute riscontrato dal militare sarebbe stato oggetto di accertamento da parte dell’Amministrazione che lo avrebbe già riconosciuto vittima del dovere.
Tali provvedimenti dimostrerebbero, senza la necessità di ulteriori indagini, la sussistenza del danno e del suo legame causale col servizio.
1.3. Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata col gravame, con essa i ricorrenti mirano ad ottenere il ristoro dei seguenti pregiudizi: i) danno patrimoniale, consistente sia nel mancato percepimento delle retribuzioni e sia nella mancata percezione della pensione fino al termine della sua vita naturale; ii) danno non patrimoniale, da parametrarsi al 100% di invalidità permanente dalla data della diagnosi fino all’ exitus (10 novembre 2010).
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto il suo contenuto sarebbe difficilmente comprensibile, oltre ad aver chiesto il rigetto del medesimo in quanto infondato, eccependo altresì la compensatio lucri cum damno , rilevando come gli eredi avrebbero già percepito dalla p.a., a vario titolo (speciale elargizione, assegni vitalizi, ecc.), somme a ristoro del medesimo danno di cui è stato chiesto il risarcimento in questa sede giudiziale.
3. All’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate, potendosi sorvolare sull’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale.
4. Il Collegio deve, anzitutto, disattendere la domanda risarcitoria riferita agli asseriti pregiudizi patrimoniali subiti dal de cuius e chiesti dai ricorrenti iure hereditatis .
Per quanto attiene alle retribuzioni non percepite per collocamento in congedo anticipato, deve rilevarsi come tali poste economiche non siano mai entrate nella sfera giuridico-patrimoniale del militare, non potendo essere rivendicate in via ereditaria in questa sede processuale.
Stessa sorte per la mancata percezione del trattamento pensionistico fino ad una data di decesso ritenuta “naturale” e stimata dalla parte ricorrente avuto riguardo all’aspettativa media di vita degli uomini nel nostro Paese oggi.
Sul punto, è possibile richiamare l’orientamento della giustizia amministrativa in materia, che il Collegio condivide, secondo cui “ muovendo dalla disamina della proposta domanda risarcitoria per la parte espressamente riferita ai danni patrimoniali (per danno emergente e lucro cessante) subiti per effetto del prematuro decesso del militare interessato in conseguenza della patologia sofferta, il Collegio ritiene di doverla respingere in parte qua, per l’assorbente considerazione che le anzidette voci menzionate nell’atto di ricorso – laddove si fa espresso riferimento alla mancata percezione del trattamento pensionistico, di cui il medesimo dante causa era titolare, per l’ulteriore periodo di vita dello stesso in ragione dell’intervenuta morte asseritamente anticipata all’incirca di diciotto anni […], evocano un pregiudizio che, attingendo alla sfera giuridica del militare interessato, nondimeno si riferisce ad una posta che non è mai entrata nel patrimonio dello stesso proprio in ragione dell’intervenuta estinzione per morte, non potendo dunque ritenersi suscettibile di trasmissione nella sfera giuridico-patrimoniale dei medesimi ricorrenti ai fini della pretesa risarcitoria azionata nella presente sede iure hereditario (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 16 settembre 2024, n. 16405, in specie punto 16.1; in termini sostanzialmente analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 17 giugno 2024, n. 12293, in particolare punto 1) ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 16997/2025; in termini, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 188/2025).
La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali non può, dunque, trovare accoglimento.
5.1. Per quanto attiene ai danni non patrimoniali, invece, il Collegio ritiene di aderire alla tesi di parte ricorrente secondo cui l’avvenuto riconoscimento dei benefici della causa di servizio e dello status di vittima del dovere del loro congiunto rappresentino, comunque, un elemento probatorio forte in merito alla sussistenza del nesso causale tra il servizio prestato e la patologia sofferta dal militare.
Sul punto, peraltro, è stato già in passato affermato dalla giurisprudenza che l’eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del competente Comitato di Verifica, implicando un accertamento sulla sussistenza del nesso eziologico tra la patologia sofferta (conducente al decesso) e il servizio prestato dal militare, comporti un’inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione resistente in giudizio (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis , sent. 17 giugno 2024, n. 12293).
5.2. Non di meno, anche la presenza dell’elemento psicologico (colpa) del datore di lavoro pubblico è riscontrabile nel caso in esame, tenuto conto della regola dettata dall’art. 2087 c.c., secondo cui “ L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ”.
L’esegesi di tale disposizione ha indotto gli interpreti ad assegnare alla suddetta previsione “ una funzione di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche ”, con la conseguenza che l’obbligo di sicurezza deve essere definito facendo riferimento alle misure disponibili tecnologicamente più avanzate, “ imponendo il continuo adattamento e aggiornamento delle misure di prevenzione ai nuovi ritrovati dell’esperienza e della tecnica, in modo che siano prevenuti non solo i rischi conosciuti ma anche quelli ancora ipotetici e non del tutto noti, mentre non sono opponibili in senso contrario considerazioni di carattere puramente economico ” (così, Cons. St., sent. n. 6952/2018).
Quanto alle ricadute dell’inquadramento giuridico della natura della responsabilità sul piano del riparto dell’onere probatorio in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie, è stato evidenziato in sede giurisprudenziale che la qualificazione dell’illecito come ascrivibile alla responsabilità da inadempimento del datore di lavoro “… implica, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., che: il lavoratore deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’inadempimento del datore di lavoro e i danni conseguenza; il datore di lavoro deve provare l’assenza di colpa e pertanto di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo … ” (Ad. plen. n. 1 del 2018).
Più in dettaglio, nel caso del lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa svolta, incombe sul medesimo lavoratore “… l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro. Solo se il lavoratore ha fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi ” (Cons. St., sent. n. 6952/2018, cit.).
5.3. venendo al quantum risarcitorio il Collegio deve, anzitutto, rilevare come sia infondata la pretesa di parte ricorrente di ottenere la liquidazione del danno non patrimoniale tenendo conto degli importi per l’invalidità permanente contenuti nelle Tabelle di Milano.
Come già precisato in precedenti di questa stessa Sezione (da ultimo, sent. n. 3053/2025), richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di risarcimento del danno iure hereditatis in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro, “ il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all’indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus"; (...) è stata poi confermata la correttezza (Cass. n. 12041/2020) di tecniche di liquidazione del danno "terminale" commisurate alle tabelle che stimano l’inabilità temporanea assoluta con opportuni "fattori di personalizzazione", i quali tengano conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus (Cass. n. 15491/2014, n. 23053/2009, n. 9959/2006, n. 3549/2004); (...) con la pronuncia n. 12041/2020 ora citata, cui il Collegio intende dare continuità, si è chiarito che: a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014); b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi; c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all’inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte; d) invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato "puro" - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell’approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all’enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n. 23183/2014);e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019, n. 21837/2019); f) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano, per l’ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell’art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017)” (Cass. civ., Sez. lav., 15 dicembre 2022, n. 36841).
In applicazione dei principi sopra richiamati, e come già affermato in analoghi precedenti della g.a. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, n.44 del 2025; T.A.R. Sicilia, Catania, n. 3037 del 2023; T.A.R. Lazio, Roma, n. 16383 del 2024 ; Id. n. 12293 del 2024; Id., 2 febbraio 2024, n. 2061), ritiene il Collegio che, nel caso in esame, agli eredi del danneggiato spetterebbe il risarcimento del danno non patrimoniale, sia a titolo di danno biologico terminale che di danno morale terminale, ma non anche il danno da invalidità permanente, venendo in rilievo una patologia che non si è risolta lasciando esiti permanenti ma che, per converso, ha condotto il danneggiato al decesso senza soluzione di continuità.
Sulla scorta del prefato orientamento, in casi come quello in esame va risarcito:
- il danno biologico terminale, consistente nel solo danno biologico da “invalidità temporanea” sofferto dal dipendente dalla data della diagnosi fino al momento del decesso. In casi di tal fatta, come già sopra precisato, non è possibile ipotizzare una liquidazione del danno da “invalidità permanente” che, dal punto di vista ontologico, presuppone l’intervenuta cessazione dello stato di malattia, ovvero la sua stabilizzazione, consentendo così di apprezzarne gli esiti permanenti residuali;
- il danno morale terminale (c.d. catastrofale), quale danno non patrimoniale consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente ha assistito allo spegnersi della propria vita.
5.4. Per quanto attiene alla liquidazione dei danni, poi, può farsi applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, dovendosi tuttavia verificare l’impatto sulla domanda risarcitoria derivante dall’eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall’Amministrazione resistente.
Al riguardo, va rilevato come la giurisprudenza amministrativa abbia già in passato chiarito come esista un vero e proprio divieto di cumulo tra risarcimento del danno e indennità dovute da enti pubblici per il medesimo evento dannoso, atteso il principio generale secondo cui il risarcimento deve ristorare tutti i pregiudizi subiti ma non può risolversi in un uno strumento processuale che, ove impropriamente utilizzato, comporti non già il mero reintegro della situazione giuridica soggettiva precedente, anche per equivalente, quanto piuttosto un vero e proprio arricchimento indebito.
Al riguardo, l’Adunanza Plenaria n. 1/2018 ha espresso il seguente principio di diritto: “ la presenza di un'unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario ” (Cons. Stato, Adun. Plen., sent. n. 1/2018).
Sulla stessa scia la giurisprudenza amministrativa successiva ha stabilito come nella liquidazione del danno deve, infatti, trovare applicazione il principio della compensatio lucri cum damno , ovverosia la necessaria decurtazione dal risarcimento del danno già percepito in via indennitaria (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 29 dicembre 2023, n. 11363 e T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Prima Bis, sent. n. 19967/2025).
Venendo al caso in esame, dagli atti di causa risulta che i ricorrenti abbiano ottenuto, senz’altro, il pagamento della speciale elargizione prevista per le vittime del dovere, per un importo pari a € 220.000,00.
Orbene, per capire se, effettivamente, come sostenuto dalla difesa erariale, parte ricorrente avrebbe già ottenuto, ad oggi e senza considerare gli ulteriori importi degli assegni vitalizi da percepire in futuro, più di quanto sarebbe liquidabile in via risarcitoria, il Collegio intende procedere calcolando un ipotetico risarcimento del danno non patrimoniale, utilizzando le Tabelle di Milano del 2024 e applicando il massimo dei parametri risarcitori possibile in assenza di una specifica CTU sul punto.
Così ragionando, considerata la data della diagnosi (05.08.2010) e quella del decesso (10.11.2018) il risarcimento sarebbe il seguente:
1) per i primi tre giorni (fino al 07.08.2010): euro 35.247,00 (massimo importo liquidabile);
2) dal quarto al novantaquattresimo giorno (dal 08.08.2010 al 10.11.2010, data del decesso): euro 61.689,00, a cui aggiungere il 50% massimo della personalizzazione, per un importo totale, per questo secondo periodo, di euro 92.533,50;
Sommando le voci de quibus , volutamente considerate, si ripete, al massimo possibile, il risarcimento ipotizzabile sarebbe di euro 127.780,50, che è nettamente inferiore rispetto al solo importo della speciale elargizione già corrisposta agli eredi odierni ricorrenti.
Tale circostanza, in forza del principio di economia dei mezzi processuali, esime il Collegio dal nominare un Verificatore/CTU per determinare l’effettiva entità della personalizzazione del danno da parametrare sulla scorta delle sofferenze subite dal de cuius prima dell’ exitus , posto che la relazione del consulente non potrebbe riconoscere più di quanto sopra stabilito con la parametrazione massima.
Pertanto, in accoglimento dell’eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dalla difesa erariale, anche la domanda risarcitoria per i danni non patrimoniali non può trovare accoglimento.
6. Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto in quanto infondato.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente che si liquidano in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
IE LI, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE LI | RO NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.