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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1094/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
LI RI, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7756/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 02854468 37 000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Ricorrente_1 a r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 02854468 37 000, notificata a mezzo PEC in data 23.1.2025 ed il ruolo n. 2024/200029 in essa contenuto, reso esecutivo in data 21.11.2024.
1.2. La società ricorrente ha esposto:
- di avere ricevuto a mezzo PEC il 30.5.2024 la comunicazione di irregolarità n. 0142033522401, avente codice atto n. 38556852218, con l'Ufficio, non avendo riscontrato la presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2020, ha richiesto il versamento del minor credito, pari ad € 103.678 dovuto al mancato riconoscimento del credito IVA 2020 riportato all'interno della dichiarazione IVA 2022 per l'anno d'imposta
2021, conseguente alla presentazione del Modello IVA 2021 in data 13.12.2021, quindi oltre l'ulteriore termine di 90 giorni decorrenti dal termine di scadenza ordinaria;
- di avere presentato istanza di annullamento in autotutela deducendo che in relazione al periodo di imposta
2019, l'Ufficio aveva riconosciuto l'infondatezza della propria pretesa, disponendo lo sgravio degli importi iscritti a ruolo in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto di controversia;
- di avere, quindi ricevuto la notifica della cartella impugnata con la quale l'Ufficio ha proceduto alla rideterminazione del saldo della dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2021, accertando un debito d'imposta pari a € 103.678 e, conseguentemente, un minor credito per un importo di € 103.675.
1.3. La società ricorrente deduce l'illegittimità della cartella impugnata:
1) per violazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, per violazione del principio di detrazione e di neutralità dell'imposta.
Secondo parte ricorrente in base alla giurisprudenza unionale i requisiti sostanziali del diritto della detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l'estensione di tale diritto, mentre i requisiti formali del diritto della detrazione determinano le modalità e il controllo dell'esercizio del diritto medesimo, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione. Logico corollario sarebbe che la mancata osservanza dei requisiti formali del diritto a detrazione non determinerebbe la perdita del diritto da parte del contribuente, se l'amministrazione finanziaria dispone delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti.
Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione è nel senso di ritenere prevalenti i requisiti sostanziali rispetto a quelli formali per cui la circostanza che il credito IVA non sia stato riportato nella successiva dichiarazione non autorizza a fondare una presunzione di rinuncia del credito dal momento che il contribuente, fornendo la prova della sussistenza degli elementi sostanziali del diritto alla detrazione, conserva la legittimazione a chiedere il rimborso dell'IVA.
Ciò posto la società ricorrente ha evidenziato che dal Modello IVA 2021 – periodo di imposta 2020- presentato in data 13.12.2021, si evince che il credito per l'annualità 2020 è composto dal debito IVA annuale pari a
€ 1.650.119; dai versamenti effettuati per l'annualità 2020 pari a € 1.598.149; dal credito riportato dal periodo di imposta 2019 pari ad € 155.644, con la conseguenza che il credito totale maturato nel periodo di imposta
2020 risulta pari ad € 103.674. Peraltro lo stesso Ufficio con riferimento ad una fattispecie analoga riguardante il periodo di imposta 2019 ha riconosciuto la validità delle argomentazioni proposte dalla società ricorrente, procedendo conseguentemente al totale sgravio della pretesa erariale originariamente avanzata e consentendo l'integrale riporto del credito che, oggi, di fatto viene nuovamente contestato;
2) per violazione dell'art. 10 del d.P.R. n. 212/2000, dei principi di buona fede e collaborazione, del principio di proporzionalità della sanzione.
L'Agenzia delle entrate, in contrasto con il principio di buona fede nonché di leale collaborazione, avrebbe adottato un comportamento incoerente rispetto al precedente comportamento, contestando una asserita violazione che per stessa ammissione dell'Ufficio era stata ritenuta priva di lesività. Quindi, pur avendo lo annullato in autotutela la medesima contestazione per i precedenti anni di imposta, non solo ha proceduto alla notifica dell'atto impositivo, ma avrebbe omesso il riesame della posizione tributaria contestata in sede di autotutela, costringendo la società all'instaurazione di un defaticante contenzioso. Nel caso di specie, infine, la società ricorrente per aver non correttamente posto in essere alcuni comportamenti formali, si è trovata a dover affrontare sproporzionate conseguenze economiche, quali l'irrogazione di una sanzione del
30% pari ad oltre 31 mila euro, in aggiunta al versamento dell'imposta e degli interessi:
1.4. La società ha chiesto la condanna dell'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992.
2. La Direzione Regionale del Lazio si è costituita in giudizio ed ha esposto che:
- la cartella di pagamento n. 97 2024 02854468 37 000 contiene la partita di ruolo formata con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo effettuato, ai sensi dell'art. 54-bis del d.P.R. 633/1972, della dichiarazione, ai fini IVA, per l'anno di imposta 2021;
- le somme iscritte nella suddetta partita di ruolo derivano dal mancato riconoscimento del credito IVA 2020, indicato dalla Società nel rigo VL8 della dichiarazione IVA presentata per l'anno d'imposta 2021;
- il recupero è stato operato perché la dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2020 è risultata omessa, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322/1998, in quanto presentata oltre i 90 giorni dal termine di scadenza ordinario.
2.1. Quanto alla dedotta violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione l'Ufficio ha evidenziato che la società ricorrente oltre a non avere rispettato i termini prescritti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020, dopo aver ricevuto la comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2021, non si sarebbe attivata, nei termini e con le modalità prescritte, al fine di ottenere una correzione o annullamento della stessa.
2.2. Quanto alla pretesa sostanziale l'Ufficio ne ha ribadito la fondatezza atteso che il contribuente, non avrebbe fornito la prova dell'esistenza dei requisiti sostanziali cui la normativa ricollega il diritto alla detrazione, prova che deve essere data tramite il controllo dei registri IVA, delle relative liquidazioni, delle fatture e di ogni altra documentazione utile.
3. Con ordinanza n. 2865, pubblicata il 16.10.2025, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione perché “la deduzione circa la salvezza del credito Iva anche in caso di presentazione della dichiarazione Iva oltre il termine legale trova conforto in giurisprudenza, mentre, quanto al c.d. "periculum in mora", l'importo dell'iscrizione a ruolo, di quasi 150 mila euro, si appalesa idoneo a causare un danno di rilievo normativo ai fini della sospensione, alla stregua della situazione di bilancio della Società ricorrente documentata in atti”.
4. Con memorie, depositate il 15.11.2025, l'Ufficio ha ribadito la legittimità del proprio operato evidenziando che la documentazione prodotta dalla società non consente di ritenere assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante perché sono state allegate 13 fatture di acquisto, cioè un numero esiguo rispetto al totale delle fatture registrate nel registro IVA, pari a 1493 fatture, relative per la quasi totalità ad un unico fornitore, e che riguardano un importo dell'IVA detratta pari ad euro 4.217.161,29 che non appare significativo se rapportato al totale dell'IVA detratta nel 2020, pari a complessivi euro 80.571.865 (rigo VL2 del quadro VL della dichiarazione IVA presentata oltre i termini). Né sono state allegate le comunicazioni di liquidazione periodica dell'IVA relative all'anno di imposta 2020 o i modelli F24 con cui la società ha adempiuto agli obblighi di versamento dell'IVA relativi all'anno di imposta 2020.
5. Con memorie, depositate il 19.11.2025, parte ricorrente ha ribadito le proprie censure, controdeducendo alle argomentazioni dell'Ufficio resistente.
6. All'udienza dell1.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
8. L'art. 168 della direttiva IVA 2006/112/CE e l'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 collegano il diritto alla detrazione ai soli requisiti sostanziali: soggettività passiva e inerenza degli acquisti.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE la detrazione non può essere negata in presenza dei requisiti sostanziali per la sola inosservanza di obblighi formali, salvo intento fraudolento o l'effettiva impossibilità di controllo da parte dell'amministrazione (C-95/07 Ecotrade, C-272/13 Equoland,
C-590/13 Idexx, C-653/18 Unitel).
Con la sentenza n. 12769/2026 la Cassazione ha ribadito che la mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva non è sufficiente a escludere il diritto alla detrazione, ricordando che l'unico limite è costituito dall'onere del contribuente, di provare il rispetto dei requisiti sostanziali entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
Secondo la Corte di Cassazione, l'eccedenza d'imposta deve essere riconosciuta anche se manca la dichiarazione annuale, purché risulti da dichiarazioni periodiche e versamenti regolari;
sia riportata entro il termine per la dichiarazione del secondo anno successivo;
siano rispettati i requisiti sostanziali della detrazione. Il diritto alla detrazione Iva richiede il rispetto dei requisiti sostanziali quali: l'effettività dell'operazione, la qualità di soggetto passivo, l'inerenza all'attività imponibile. Il fatto costitutivo del rapporto tributario, dunque, è la reale e lecita operazione economica, mentre gli obblighi formali - registrazione, fatturazione, dichiarazione -hanno funzione solo strumentale ai controlli e non può di per sé precludere il diritto, se i requisiti sostanziali sono provati.
Il diritto alla detrazione, pertanto, non può essere negato nel giudizio contro la cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato se è dimostrato che gli acquisti sono stati effettuati da un soggetto passivo, assoggettati a Iva e destinati a operazioni imponibili. A tal fine il contribuente può esibire registri Iva, liquidazioni periodiche, fatture e ogni altra documentazione utile.
8.1. Tanto premesso nel caso di specie l'amministrazione ha negato la detrazione sul presupposto della presentazione della dichiarazione oltre il termine di 90 giorni, ma dalla documentazione allegata emerge la esistenza dei requisiti sostanziali per ottenere la detta detrazione. In particolare va evidenziato che con l'atto di sgravio riguardante il periodo di imposta 2019 l'Ufficio ha riconosciuto la validità delle argomentazioni proposte dalla società ricorrente e l'integrale riporto del credito oggetto di nuova contestazione.
9. E', invece, infondata la seconda censura con la quale parte ricorrente si duole della violazione del principio di leale collaborazione e di buona fede perché la società ricorrente, oltre a non avere rispettato, come si evince dagli atti, i termini prescritti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020, una volta ricevuta la comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2021, non si è neanche attivata, nei termini, con le modalità e secondo i canali prescritti, al fine di ottenere una correzione o annullamento della stessa, emessa dall'Ufficio sul presupposto di una dichiarazione omessa.
10. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto l'atto impugnato deve essere annullato.
11. Sussistono non di meno giusti motivi, per tutte le ragioni esposte in parte motiva, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
LI RI, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7756/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 02854468 37 000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Ricorrente_1 a r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 02854468 37 000, notificata a mezzo PEC in data 23.1.2025 ed il ruolo n. 2024/200029 in essa contenuto, reso esecutivo in data 21.11.2024.
1.2. La società ricorrente ha esposto:
- di avere ricevuto a mezzo PEC il 30.5.2024 la comunicazione di irregolarità n. 0142033522401, avente codice atto n. 38556852218, con l'Ufficio, non avendo riscontrato la presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2020, ha richiesto il versamento del minor credito, pari ad € 103.678 dovuto al mancato riconoscimento del credito IVA 2020 riportato all'interno della dichiarazione IVA 2022 per l'anno d'imposta
2021, conseguente alla presentazione del Modello IVA 2021 in data 13.12.2021, quindi oltre l'ulteriore termine di 90 giorni decorrenti dal termine di scadenza ordinaria;
- di avere presentato istanza di annullamento in autotutela deducendo che in relazione al periodo di imposta
2019, l'Ufficio aveva riconosciuto l'infondatezza della propria pretesa, disponendo lo sgravio degli importi iscritti a ruolo in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto di controversia;
- di avere, quindi ricevuto la notifica della cartella impugnata con la quale l'Ufficio ha proceduto alla rideterminazione del saldo della dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2021, accertando un debito d'imposta pari a € 103.678 e, conseguentemente, un minor credito per un importo di € 103.675.
1.3. La società ricorrente deduce l'illegittimità della cartella impugnata:
1) per violazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, per violazione del principio di detrazione e di neutralità dell'imposta.
Secondo parte ricorrente in base alla giurisprudenza unionale i requisiti sostanziali del diritto della detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l'estensione di tale diritto, mentre i requisiti formali del diritto della detrazione determinano le modalità e il controllo dell'esercizio del diritto medesimo, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione. Logico corollario sarebbe che la mancata osservanza dei requisiti formali del diritto a detrazione non determinerebbe la perdita del diritto da parte del contribuente, se l'amministrazione finanziaria dispone delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti.
Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione è nel senso di ritenere prevalenti i requisiti sostanziali rispetto a quelli formali per cui la circostanza che il credito IVA non sia stato riportato nella successiva dichiarazione non autorizza a fondare una presunzione di rinuncia del credito dal momento che il contribuente, fornendo la prova della sussistenza degli elementi sostanziali del diritto alla detrazione, conserva la legittimazione a chiedere il rimborso dell'IVA.
Ciò posto la società ricorrente ha evidenziato che dal Modello IVA 2021 – periodo di imposta 2020- presentato in data 13.12.2021, si evince che il credito per l'annualità 2020 è composto dal debito IVA annuale pari a
€ 1.650.119; dai versamenti effettuati per l'annualità 2020 pari a € 1.598.149; dal credito riportato dal periodo di imposta 2019 pari ad € 155.644, con la conseguenza che il credito totale maturato nel periodo di imposta
2020 risulta pari ad € 103.674. Peraltro lo stesso Ufficio con riferimento ad una fattispecie analoga riguardante il periodo di imposta 2019 ha riconosciuto la validità delle argomentazioni proposte dalla società ricorrente, procedendo conseguentemente al totale sgravio della pretesa erariale originariamente avanzata e consentendo l'integrale riporto del credito che, oggi, di fatto viene nuovamente contestato;
2) per violazione dell'art. 10 del d.P.R. n. 212/2000, dei principi di buona fede e collaborazione, del principio di proporzionalità della sanzione.
L'Agenzia delle entrate, in contrasto con il principio di buona fede nonché di leale collaborazione, avrebbe adottato un comportamento incoerente rispetto al precedente comportamento, contestando una asserita violazione che per stessa ammissione dell'Ufficio era stata ritenuta priva di lesività. Quindi, pur avendo lo annullato in autotutela la medesima contestazione per i precedenti anni di imposta, non solo ha proceduto alla notifica dell'atto impositivo, ma avrebbe omesso il riesame della posizione tributaria contestata in sede di autotutela, costringendo la società all'instaurazione di un defaticante contenzioso. Nel caso di specie, infine, la società ricorrente per aver non correttamente posto in essere alcuni comportamenti formali, si è trovata a dover affrontare sproporzionate conseguenze economiche, quali l'irrogazione di una sanzione del
30% pari ad oltre 31 mila euro, in aggiunta al versamento dell'imposta e degli interessi:
1.4. La società ha chiesto la condanna dell'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992.
2. La Direzione Regionale del Lazio si è costituita in giudizio ed ha esposto che:
- la cartella di pagamento n. 97 2024 02854468 37 000 contiene la partita di ruolo formata con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo effettuato, ai sensi dell'art. 54-bis del d.P.R. 633/1972, della dichiarazione, ai fini IVA, per l'anno di imposta 2021;
- le somme iscritte nella suddetta partita di ruolo derivano dal mancato riconoscimento del credito IVA 2020, indicato dalla Società nel rigo VL8 della dichiarazione IVA presentata per l'anno d'imposta 2021;
- il recupero è stato operato perché la dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2020 è risultata omessa, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322/1998, in quanto presentata oltre i 90 giorni dal termine di scadenza ordinario.
2.1. Quanto alla dedotta violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione l'Ufficio ha evidenziato che la società ricorrente oltre a non avere rispettato i termini prescritti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020, dopo aver ricevuto la comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2021, non si sarebbe attivata, nei termini e con le modalità prescritte, al fine di ottenere una correzione o annullamento della stessa.
2.2. Quanto alla pretesa sostanziale l'Ufficio ne ha ribadito la fondatezza atteso che il contribuente, non avrebbe fornito la prova dell'esistenza dei requisiti sostanziali cui la normativa ricollega il diritto alla detrazione, prova che deve essere data tramite il controllo dei registri IVA, delle relative liquidazioni, delle fatture e di ogni altra documentazione utile.
3. Con ordinanza n. 2865, pubblicata il 16.10.2025, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione perché “la deduzione circa la salvezza del credito Iva anche in caso di presentazione della dichiarazione Iva oltre il termine legale trova conforto in giurisprudenza, mentre, quanto al c.d. "periculum in mora", l'importo dell'iscrizione a ruolo, di quasi 150 mila euro, si appalesa idoneo a causare un danno di rilievo normativo ai fini della sospensione, alla stregua della situazione di bilancio della Società ricorrente documentata in atti”.
4. Con memorie, depositate il 15.11.2025, l'Ufficio ha ribadito la legittimità del proprio operato evidenziando che la documentazione prodotta dalla società non consente di ritenere assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante perché sono state allegate 13 fatture di acquisto, cioè un numero esiguo rispetto al totale delle fatture registrate nel registro IVA, pari a 1493 fatture, relative per la quasi totalità ad un unico fornitore, e che riguardano un importo dell'IVA detratta pari ad euro 4.217.161,29 che non appare significativo se rapportato al totale dell'IVA detratta nel 2020, pari a complessivi euro 80.571.865 (rigo VL2 del quadro VL della dichiarazione IVA presentata oltre i termini). Né sono state allegate le comunicazioni di liquidazione periodica dell'IVA relative all'anno di imposta 2020 o i modelli F24 con cui la società ha adempiuto agli obblighi di versamento dell'IVA relativi all'anno di imposta 2020.
5. Con memorie, depositate il 19.11.2025, parte ricorrente ha ribadito le proprie censure, controdeducendo alle argomentazioni dell'Ufficio resistente.
6. All'udienza dell1.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
8. L'art. 168 della direttiva IVA 2006/112/CE e l'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 collegano il diritto alla detrazione ai soli requisiti sostanziali: soggettività passiva e inerenza degli acquisti.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE la detrazione non può essere negata in presenza dei requisiti sostanziali per la sola inosservanza di obblighi formali, salvo intento fraudolento o l'effettiva impossibilità di controllo da parte dell'amministrazione (C-95/07 Ecotrade, C-272/13 Equoland,
C-590/13 Idexx, C-653/18 Unitel).
Con la sentenza n. 12769/2026 la Cassazione ha ribadito che la mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva non è sufficiente a escludere il diritto alla detrazione, ricordando che l'unico limite è costituito dall'onere del contribuente, di provare il rispetto dei requisiti sostanziali entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
Secondo la Corte di Cassazione, l'eccedenza d'imposta deve essere riconosciuta anche se manca la dichiarazione annuale, purché risulti da dichiarazioni periodiche e versamenti regolari;
sia riportata entro il termine per la dichiarazione del secondo anno successivo;
siano rispettati i requisiti sostanziali della detrazione. Il diritto alla detrazione Iva richiede il rispetto dei requisiti sostanziali quali: l'effettività dell'operazione, la qualità di soggetto passivo, l'inerenza all'attività imponibile. Il fatto costitutivo del rapporto tributario, dunque, è la reale e lecita operazione economica, mentre gli obblighi formali - registrazione, fatturazione, dichiarazione -hanno funzione solo strumentale ai controlli e non può di per sé precludere il diritto, se i requisiti sostanziali sono provati.
Il diritto alla detrazione, pertanto, non può essere negato nel giudizio contro la cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato se è dimostrato che gli acquisti sono stati effettuati da un soggetto passivo, assoggettati a Iva e destinati a operazioni imponibili. A tal fine il contribuente può esibire registri Iva, liquidazioni periodiche, fatture e ogni altra documentazione utile.
8.1. Tanto premesso nel caso di specie l'amministrazione ha negato la detrazione sul presupposto della presentazione della dichiarazione oltre il termine di 90 giorni, ma dalla documentazione allegata emerge la esistenza dei requisiti sostanziali per ottenere la detta detrazione. In particolare va evidenziato che con l'atto di sgravio riguardante il periodo di imposta 2019 l'Ufficio ha riconosciuto la validità delle argomentazioni proposte dalla società ricorrente e l'integrale riporto del credito oggetto di nuova contestazione.
9. E', invece, infondata la seconda censura con la quale parte ricorrente si duole della violazione del principio di leale collaborazione e di buona fede perché la società ricorrente, oltre a non avere rispettato, come si evince dagli atti, i termini prescritti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020, una volta ricevuta la comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2021, non si è neanche attivata, nei termini, con le modalità e secondo i canali prescritti, al fine di ottenere una correzione o annullamento della stessa, emessa dall'Ufficio sul presupposto di una dichiarazione omessa.
10. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto l'atto impugnato deve essere annullato.
11. Sussistono non di meno giusti motivi, per tutte le ragioni esposte in parte motiva, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.