Articolo 3 della Legge 31 ottobre 1967, n. 1085
Articolo 2
Versione
14 dicembre 1967
Art. 3.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile curera' l'elaborazione di un conto nazionale dei trasporti nel quale siano considerate le spese che lo Stato, altri enti pubblici ed i privati sostengono per l'esercizio e per gli investimenti nei settori di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sia globalmente sia per i singoli mezzi, ai fini della determinazione delle direttive di politica dei trasporti e secondo le indicazioni del piano economico nazionale.

Entrata in vigore il 14 dicembre 1967