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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/03/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.02.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1527/2024 R.G.L.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Di Biase Caterina Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.02.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver lavorato nell'anno 2022 per complessivi 144 giorni di cui 74 giorni in qualità di bracciante agricolo, iscritta negli elenchi nominativi degli operai agricoli e 70 giorni nel settore non agricolo alle dipendenze dell'azienda Gental Conserve Srl dal 21.09.2022 al CP_ 31.12.2022, con part time orizzontale;
di aver inoltrato, in data 23.01.2023, domanda all' volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022; che l' , con missiva del CP_1
30.06.2023, ha negato la prestazione richiesta in quanto ha svolto in prevalenza lavoro dipendente non agricolo;
di aver presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, rigettato.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di: “- accertare la sussistenza dei requisiti di legge per ottenere il trattamento di disoccupazione e dichiarare il diritto alla liquidazione della indennità di disoccupazione agricola per
l'anno 2022 per 144 giorni - per l'effetto condannare l' in persona del suo direttore pro-tempore, CP_1 al pagamento della somma di € 2468,97 a titolo di liquidazione di ds agricola 2022, o di quella
pagina 1 di 4 maggiore e/o minore che dovesse risultare a seguito delle espletanda istruttoria”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
In particolare, l' ha dedotto che “Alla ricorrente non spetta la richiesta prestazione (indennità CP_1
di Disoccupazione Agricola anno 2022) per le seguenti ragioni. - Al momento della liquidazione della riferita prestazione parte ricorrente risultava sì iscritta per n.74 gg negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato, ma risultava altresì aver lavorato anche nel settore non agricolo, dal
21/09/2022 al 31/12/2022 presso “GENTAL CONSERVE S.R.L.” con qualifica Operaio - Tempo parziale Orizzontale - Tempo determinato o Contratto a termine, per 102 gg (70 gg lavorate e 32 gg non lavorate). - Nello specifico: settembre (8 gg lavorati;
2 gg non lavorati), ottobre (21 gg lavorati;
10 gg non lavorati), novembre (21 gg lavorati;
9 gg non lavorati); dicembre (20 gg. lavorati;
11 gg. non lavorati) (all 1, 1a, 1b e 1c)” ed ancora “nel caso di specie, si è accertata la prevalenza nel settore non agricolo nell'anno 2022 (74 gg lavorate in agricoltura e 102 gg. indennizzate nel settore non agricolo), mentre nell'anno 2021 la ricorrente non ha svolto attività di lavoro dipendente. - Ne consegue che la prestazione di DS AGR non spetta e pertanto è stata respinta con la seguente motivazione: “HA SVOLTO IN PREVALENZA LAVORO DIPENDENTE NON AGRICOLO”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Preliminarmente, in punto di diritto, deve rammentarsi che l'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano i seguenti requisiti (ex artt. 3 d.p.r.
1049/70 e 32 l. 264/1949): - iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
- almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); - almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
L'indennità di disoccupazione agricola inoltre non spetta ai lavoratori che esercitino attività agricola o non agricola di carattere autonomo, nel caso in cui tale attività sia esercitata in via normale o prevalente. Di tale ipotesi si occupa l'art 2 del DPR 1049 del 1970 che così recita: “
1. I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi
pagina 2 di 4 dei lavoratori agricoli.
2. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957 n 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959 n 463, e della legge 22 luglio 1966 n 613”.
In definitiva, in queste circostanze, occorrerà verificare il mantenimento dei requisiti per la concessione della prestazione di disoccupazione in quanto, stando all'art 2 citato, il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola si perde allorquando, pur se il lavoratore sia iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, risulti l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti (ovverosia nelle c.d. gestioni autonome), o quando risulti che “i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato”. La norma successiva, ovvero l'art. 3 del medesimo decreto, si occupa invece delle situazioni in cui vengano svolte promiscuamente attività agricole e non agricole, e ne riconosce la cumulabilità al fine del conseguimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola, a condizione che nel biennio assicurativo la contribuzione maturata in agricoltura sia prevalente.
Dispone il detto articolo che: “I periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennità…I lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennità di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente art. 1 possano far valere una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi
a fruire della indennità ai sensi dell'art. 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949 n. 264 modificato dal precedente art. 1”.
Per la verifica della c.d. prevalenza, deve seguirsi la regola di cui al comma 2 del citato art. 3, che, invero, stabilisce: “a tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ed un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile.”
Orbene, in considerazione della ratio dell' che è quella di porre il lavoratore al riparo dallo stato CP_1
di bisogno derivante dal mancato svolgimento della prestazione lavorativa, è stato precisato in giurisprudenza che l'evento che dà luogo alla tutela previdenziale non è la disoccupazione in genere ma l'inattività derivante dall'estinzione o dall'interruzione di un rapporto di lavoro (Cass. S.U. n. 1732 del 06.02.2003). In coerenza col detto principio, è infatti prevista la detrazione dall'indennità in parola, ordinariamente riconosciuta per un numero di giornate pari a quelle lavorate (entro il limite massimo di 365 giornate annue), delle giornate di lavoro autonomo o dipendente, agricolo e non agricolo,
pagina 3 di 4 prestate dal lavoratore istante nell'anno: non sussistendo, in tali casi, il requisito giustificativo della provvidenza che è l'inattività dell'istante.
Nel caso di specie, dall'estratto contributivo in atti (doc. 2, fasc. ricorrente) emerge che al periodo di lavoro non agricolo corrispondono 15 settimane contributive, superiori al maggior periodo di lavoro e contribuzione relativo al lavoro agricolo (74 giorni, pari ad 12,33 settimane, secondo la disposizione sopra riportata).
Ne deriva che vi sia stata, nell'anno 2022, una prevalenza di lavoro non agricolo.
Conclusivamente, la domanda va quindi respinta.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, avendo parte ricorrente rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.02.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.02.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1527/2024 R.G.L.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Di Biase Caterina Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.02.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver lavorato nell'anno 2022 per complessivi 144 giorni di cui 74 giorni in qualità di bracciante agricolo, iscritta negli elenchi nominativi degli operai agricoli e 70 giorni nel settore non agricolo alle dipendenze dell'azienda Gental Conserve Srl dal 21.09.2022 al CP_ 31.12.2022, con part time orizzontale;
di aver inoltrato, in data 23.01.2023, domanda all' volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022; che l' , con missiva del CP_1
30.06.2023, ha negato la prestazione richiesta in quanto ha svolto in prevalenza lavoro dipendente non agricolo;
di aver presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, rigettato.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di: “- accertare la sussistenza dei requisiti di legge per ottenere il trattamento di disoccupazione e dichiarare il diritto alla liquidazione della indennità di disoccupazione agricola per
l'anno 2022 per 144 giorni - per l'effetto condannare l' in persona del suo direttore pro-tempore, CP_1 al pagamento della somma di € 2468,97 a titolo di liquidazione di ds agricola 2022, o di quella
pagina 1 di 4 maggiore e/o minore che dovesse risultare a seguito delle espletanda istruttoria”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
In particolare, l' ha dedotto che “Alla ricorrente non spetta la richiesta prestazione (indennità CP_1
di Disoccupazione Agricola anno 2022) per le seguenti ragioni. - Al momento della liquidazione della riferita prestazione parte ricorrente risultava sì iscritta per n.74 gg negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato, ma risultava altresì aver lavorato anche nel settore non agricolo, dal
21/09/2022 al 31/12/2022 presso “GENTAL CONSERVE S.R.L.” con qualifica Operaio - Tempo parziale Orizzontale - Tempo determinato o Contratto a termine, per 102 gg (70 gg lavorate e 32 gg non lavorate). - Nello specifico: settembre (8 gg lavorati;
2 gg non lavorati), ottobre (21 gg lavorati;
10 gg non lavorati), novembre (21 gg lavorati;
9 gg non lavorati); dicembre (20 gg. lavorati;
11 gg. non lavorati) (all 1, 1a, 1b e 1c)” ed ancora “nel caso di specie, si è accertata la prevalenza nel settore non agricolo nell'anno 2022 (74 gg lavorate in agricoltura e 102 gg. indennizzate nel settore non agricolo), mentre nell'anno 2021 la ricorrente non ha svolto attività di lavoro dipendente. - Ne consegue che la prestazione di DS AGR non spetta e pertanto è stata respinta con la seguente motivazione: “HA SVOLTO IN PREVALENZA LAVORO DIPENDENTE NON AGRICOLO”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Preliminarmente, in punto di diritto, deve rammentarsi che l'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano i seguenti requisiti (ex artt. 3 d.p.r.
1049/70 e 32 l. 264/1949): - iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
- almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); - almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
L'indennità di disoccupazione agricola inoltre non spetta ai lavoratori che esercitino attività agricola o non agricola di carattere autonomo, nel caso in cui tale attività sia esercitata in via normale o prevalente. Di tale ipotesi si occupa l'art 2 del DPR 1049 del 1970 che così recita: “
1. I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi
pagina 2 di 4 dei lavoratori agricoli.
2. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957 n 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959 n 463, e della legge 22 luglio 1966 n 613”.
In definitiva, in queste circostanze, occorrerà verificare il mantenimento dei requisiti per la concessione della prestazione di disoccupazione in quanto, stando all'art 2 citato, il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola si perde allorquando, pur se il lavoratore sia iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, risulti l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti (ovverosia nelle c.d. gestioni autonome), o quando risulti che “i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato”. La norma successiva, ovvero l'art. 3 del medesimo decreto, si occupa invece delle situazioni in cui vengano svolte promiscuamente attività agricole e non agricole, e ne riconosce la cumulabilità al fine del conseguimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola, a condizione che nel biennio assicurativo la contribuzione maturata in agricoltura sia prevalente.
Dispone il detto articolo che: “I periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennità…I lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennità di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente art. 1 possano far valere una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi
a fruire della indennità ai sensi dell'art. 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949 n. 264 modificato dal precedente art. 1”.
Per la verifica della c.d. prevalenza, deve seguirsi la regola di cui al comma 2 del citato art. 3, che, invero, stabilisce: “a tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ed un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile.”
Orbene, in considerazione della ratio dell' che è quella di porre il lavoratore al riparo dallo stato CP_1
di bisogno derivante dal mancato svolgimento della prestazione lavorativa, è stato precisato in giurisprudenza che l'evento che dà luogo alla tutela previdenziale non è la disoccupazione in genere ma l'inattività derivante dall'estinzione o dall'interruzione di un rapporto di lavoro (Cass. S.U. n. 1732 del 06.02.2003). In coerenza col detto principio, è infatti prevista la detrazione dall'indennità in parola, ordinariamente riconosciuta per un numero di giornate pari a quelle lavorate (entro il limite massimo di 365 giornate annue), delle giornate di lavoro autonomo o dipendente, agricolo e non agricolo,
pagina 3 di 4 prestate dal lavoratore istante nell'anno: non sussistendo, in tali casi, il requisito giustificativo della provvidenza che è l'inattività dell'istante.
Nel caso di specie, dall'estratto contributivo in atti (doc. 2, fasc. ricorrente) emerge che al periodo di lavoro non agricolo corrispondono 15 settimane contributive, superiori al maggior periodo di lavoro e contribuzione relativo al lavoro agricolo (74 giorni, pari ad 12,33 settimane, secondo la disposizione sopra riportata).
Ne deriva che vi sia stata, nell'anno 2022, una prevalenza di lavoro non agricolo.
Conclusivamente, la domanda va quindi respinta.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, avendo parte ricorrente rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.02.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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