CASS
Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2024, n. 9088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9088 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29141/2021 R.G. proposto da: TRI MARINE EUROPE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato MEROLA AS ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FANNI MATTEO ([...]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 9088 Anno 2024 Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Relatore: LEUZZI SALVATORE Data pubblicazione: 05/04/2024 2 di 12 avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. dell’Emilia Romagna n. 490/2021 depositata il 15/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dal Consigliere Salvatore Leuzzi. Udito il Sost. P.G. Dottor Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi gli Avvocati Massimo Merola e Matteo Fanni per la ricorrente, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Udita l’Avvocatura Generale dello Stato in persona dell’Avv. dello Stato ID IO US, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa. La Tri Marine Europe s.p.a. impugnava con distinti ricorsi tre atti impositivi afferenti gli anni 2005-2008, adottati dall’Agenzia delle NE, in funzione recuperatoria di dazi relativi a partite di tonno provenienti da imprese colombiane, non rientranti, secondo la prospettazione erariale, nel campo applicativo delle preferenze tariffarie generalizzate concesse dall’Unione Europea in relazione ai prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo, nella specie la Colombia. La CTP di Piacenza riuniva i ricorsi e li rigettava. La CTR dell’Emilia-Romagna accoglieva, di contro, l’appello della contribuente, annullando tutti gli atti impugnati. Avverso la sentenza di secondo grado ricorreva per cassazione l’Agenzia delle NE. Con ordinanza n. 25083 del 9 aprile 2019, il ricorso erariale veniva accolto limitatamente ad un avviso di rettifica e la decisione cassata in parte qua, con rinvio alla CTR dell’Emilia-Romagna. L’ordinanza della Corte di cassazione riteneva, in particolare, che la sentenza d’appello non avesse tenuto in debito conto i principi nomofilattici espressi in relazione al valore probatorio dei rapporti 3 di 12 OLAF e alle condizioni di applicabilità della clausola esimente di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), Codice Doganale Comunitario. Il giudizio veniva riassunto davanti alla CTR dall’Agenzia delle NE e l’appello della contribuente era, infine, rigettato. Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a sei motivi, poi illustrato con memoria. Resiste l’Agenzia delle NE con controricorso. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che ha formato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., e all’art. 62 D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR statuito che le importazioni di filetti di tonno oggetto delle bollette doganali si inserivano in una operazione sostanzialmente unitaria interamente gestita dal gruppo Tri.Marine, tale da comprovare l’assenza della buona fede della ricorrente odierna, trascurando di esaminare il fatto che quest’ultima non poteva individuare un collegamento tra i filetti di tonno importati e le partite di materia prima che le società colombiane avevano acquistato da una diversa società, ossia dalla Tri-Marine PTE di Singapore. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha evidenziato che “In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o 4 di 12 meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Cass. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018). Nella specie, il giudice d’appello ha fornito ampia e dettagliata motivazione proprio in ordine al fatto che parte ricorrente assume trascurato o negletto. La CTR ha ritenuto, in particolare, che dalla relazione degli ispettori OLAF svoltasi in Colombia dal 9 al 20 febbraio 2009, con visita di una serie di società di trasformazione e di esportazione a Barranquilla, in relazione ai prodotti esportati verso la Comunità Europea, emergeva che i quantitativi di tonno oggetto dell’odierna controversia non erano conformi alle regole dell’origine previste dalla disciplina vigente, in quanto – in particolare – “non erano soddisfatti i requisiti sull’equipaggio”. Tale circostanza, soggiunge, la CTR “ha trovato puntuale conferma nelle visite, esperite sempre dagli ispettori Olaf, presso gli impianti delle società UN e CO, nonché dalle dichiarazioni fatte dai funzionari autorizzati dalle suddette società e dai documenti forniti al team della missione dalla società dal MCIT e dall’INVIMA”. Il giudice di rinvio ha evidenziato anche che la società ricorrente era ben consapevole dell’insussistenza dei presupposti per l’ammissione al trattamento preferenziale in esenzione daziaria, venendo in rilievo la circostanza per la quale ad essa “è stata fornita dalle altre società Tri Marine copia di tutta la documentazione di acquisto della materia prima e vendita del prodotto finito”. Proprio questi elementi circostanziali e documentali sono idonei nella prospettiva della CTR a dimostrare “che le importazioni de quibus si inserivano in una più vasta operazione commerciale interamente gestita e controllata dal gruppo Tri Marine, che 5 di 12 attraverso proprie consociate, società partecipate e partners commerciali abituali, esercitava comunque il controllo sull’intera filiera, dalla pesca fino alla commercializzazione del prodotto finito”. Nella motivazione della sentenza emessa dal giudice del rinvio si mette in luce come il pesce venisse pescato da un equipaggio “composto da ufficiali che non erano né cittadini residenti in [...], né nella Comunità europea”. In sentenza si rileva, inoltre, che “la materia prima … non era comunque scortata da un certificato EUR 1, unico certificato idoneo all’ammissione al trattamento preferenziale”, bensì da inidonei certificati “rilasciati dalle camere di commercio francesi e spagnole”, come tali “non validi ai fini delle preferenze daziarie”. Ed ancora, la CTR puntualizza che la materia prima in questione è stata fornita alle ditte colombiane dalla Tri Marine PTE di Singapore “tramite la consociata panamense”, ma informando l’odierna ricorrente “di tutto”, per vero fornendole “copia della documentazione dell’operazione”. Proprio su queste basi è stata esclusa la “buona fede” della ricorrente odierna, non avendo la stessa dimostrato di aver agito con la diligenza qualificata richiesta, in ragione dell’attività professionale di importatore svolta, ex art. 1176, comma 2, c.c., con riferimento alla verifica – anche attraverso il controllo dell’esattezza delle informazioni rese dall’esportatore – della ricorrenza delle condizioni per il trattamento preferenziale. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 384 c.p.c nonché degli artt. 1176, 2697, 2909 c.c., in relazione agli artt. 360, n. 3, c.p.c. e 62 D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR omesso di esaminare il rispetto, da parte dell’odierna ricorrente, dello standard di diligenza qualificata richiesto dall’art. 1176 c.c., apoditticamente concludendo per l’esistenza di un “disegno unitario” di cui la 6 di 12 contribuente sarebbe stata parte consapevole, dovendosene escludere la “buona fede” ex art. 220 Codice Doganale Comunitario. Il motivo è inammissibile. Dal tessuto motivazione su riportato emerge l’approccio specifico della CTR al tema della buona fede e della diligenza qualificata, escluse dall’inserimento dell’operazione oggetto di causa nell’ambito dell’attività di gruppo d’imprese. Quest’ultimo emerge correttamente, nell’ottica del giudice d’appello, alla stregua di forma organizzata di svolgimento, da parte di più società, dotate di più patrimoni, di un’unica attività in sinergia. Il riferimento alla “filiera” produttiva e commerciale è operato a più riprese dalla CTR, nella cui ottica il gruppo delle società Tri Marine, diviene un perimetro largo entro il quale entità societarie formalmente indipendenti e distinte pianificazione insieme la commercializzazione di un prodotto finito, muovendo dall’acquisto e dall’esportazione della materia prima ittica. In tal senso, la doglianza traligna dal modello tipico dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per risolversi nella richiesta al giudice di una rivisitazione sostanziale del merito della controversia, onde ottenerne una più appagante ricostruzione fattuale. Come questa Corte ha ancor di recente osservato, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui al ridetto art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto;
b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa 7 di 12 delineata;
il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 7187 del 2022). Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per non avere la CTR esposto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l’hanno portata a ritenere non integrata la prova della sufficiente diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c., e, dall’altro, l’assenza di buona fede ex art. 220 Codice Doganale Comunitario. Il motivo è inammissibile. Come evincibile dalla trattazione dei primi due motivi e dagli stralci di motivazione della sentenza del giudice di rinvio ivi riportati, diversamente da quanto opinato in ricorso, la CTR ha messo in luce gli elementi a sostegno dell’affermata assenza di buona fede e diligenza, ricavandoli dalla circostanza dell’inscriversi della contribuente nell’alveo di attività di una compagine d’imprese avvinte da collegamenti societari e commerciali e dalla “consegna” in suo favore “di tutta le documentazione di acquisto della materia prima e vendita del prodotto finito”. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 220 8 di 12 Codice Doganale Comunitario, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. e all’art. 62 D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto che la copia della documentazione dell’operazione riferita ad altro soggetto fosse elemento sufficiente ad escludere la buona fede della ricorrente odierna, che la presenza nella filiera di produzione di tale diverso soggetto fosse idonea a dimostrare l’esistenza di una operazione commerciale di gruppo e, inoltre, la consapevolezza della ricorrente odierna in ordine all’origine non preferenziale dei tonni. Nel contesto del medesimo motivo la contribuente insiste per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE, constando un dubbio interpretativo in ordine all’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), CDC. Il motivo è inammissibile. Invero, in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541 del 2020). In altri termini, la violazione delle norme sulle presunzioni è censurabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., solo “se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l'effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi” (Cass. n. 10973 del 2017). Ad ogni buon conto, la CTR ha valorizzato le risultanze del rapporto OLAF, ponendosi nel solco tracciato dalla pronuncia di rinvio, peraltro già arato dal formante nomofilattico, in base al quale in tema di dazi doganali, l'art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione 9 di 12 finale redatta dall'OLAF all'esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente "equipollente" alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro, tanto ai fini delle "regole di valutazione" applicabili, quanto ai fini del "valore" probatorio da attribuire in base alla disciplina legislativa dello Stato membro (Cass. n. 2139 del 2020; Cass. n. 12385 del 2021). Neppure sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale invocato dalla contribuente, palesandosi la motivazione resa in sentenza del tutto allineata all’interpretazione dell’art. 220 CDC perorata dalla Corte di Giustizia. Quest’ultima ha puntualizzato, infatti, che lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore, richiesto dall'art 220, comma 2, lett. b) C.D.C., ai fini dell'esenzione dalla contabilizzazione a posteriori, non ha valenza esimente in re ipsa, ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato anche l'errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore di buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza: tale errore, tuttavia, per assumere rilievo esimente, deve essere in ogni caso imputabile ad un comportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dello stesso operatore o di altri soggetti (Corte di Giustizia, 27 giugno 1991, Mecanarte, C348/89, punti 23, 24; Corte di Giustizia 18 ottobre 2007, Agrover, cit., punto 31; Corte di Giustizia 10 dicembre 2015, Veloserviss, C427/14 punti 43, 44), in quanto l’Unione non è tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell'attività commerciale, contro il quale gli operatori economici possono premunirsi solo nell'ambito dei loro rapporti negoziali (arg. da Cass., Sez. 5, 19.9.2012, n. 15758). Più in dettaglio la Corte di Giustizia ha avuto modo di delineare la consistenza specifica dell’errore attivo, puntualizzando che “il 10 di 12 principio della tutela del legittimo affidamento non osta, in generale, a che le autorità doganali procedano a revisioni o a ulteriori controlli a posteriori e ne traggono le conseguenze ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale” e soggiungendo che benché sia “sempre possibile per un debitore opporsi a una contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali nelle condizioni specifiche e cumulative previste all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, che ha l’obiettivo di tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza dell’insieme degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi doganali” nondimeno “il legittimo affidamento del debitore merita la tutela conferita da tale disposizione solo se sono state le autorità competenti «medesime» a porre in essere i presupposti sui quali riposava detto affidamento. Così, solo gli errori imputabili a un comportamento attivo delle autorità competenti danno diritto a che i dazi doganali non vengano recuperati a posteriori” (v. nello specifico Corte di Giustizia 10 dicembre 2015, Veloserviss, C427/14 punti 43, 44 cit. anche per gli ulteriori richiami giurisprudenziali). Deve aggiungersi che, poiché l'esimente comunitaria in esame presuppone la genuinità delle certificazioni poste a fondamento della richiesta di esenzione, ossia la loro correttezza formale e sostanziale, incombe, in ogni caso, all'importatore che voglia fruire di detta esenzione, dimostrare l'esistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dall'art. 220 C.D.C. ai fini della prova della fattispecie esimente in oggetto, mentre all'autorità doganale incombe esclusivamente l'onere di allegare e dimostrare la irregolarità delle certificazioni presentate, atteso che qualsiasi certificato che risulti inesatto autorizza il recupero dell'imposta a posteriori (Corte di Giustizia, 18 ottobre 2007, Agrover, loc. cit.; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2011, Afasia Knits, cit., punto 47; 11 di 12 Corte di Giustizia, 26 ottobre 2017, Aqua Pro, C407/16, punti 78, 79; Cass., sez. 5, 27.3.2013, n. 7702). Il riassunto quadro nitido dei principi non è inciso dalle pronunce amburghesi richiamate dalla parte ricorrente e dalla stessa depositate telematicamente. Dette pronunce invero si basano su accertamenti di fatto diversi da quelli propri del presente giudizio, tanto da non rilevare rispetto a quest’ultimo alcuna specifica attinenza. Con il quinto motivo si contesta l’omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., e all’art. 62 D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR tralasciato di considerare che, da un lato, i rapporti OLAF non riportano alcun dato idoneo a dimostrare che i filetti di tonno importati dall’odierna ricorrente siano stati ottenuti proprio dalla lavorazione della materia prima catturata dai pescherecci francesi e spagnoli con equipaggio asseritamente non conforme;
dall’altro lato, i medesimi rapporti non contengono informazioni riguardanti le successive fasi di lavorazione e vendita della merce. Il motivo è inammissibile. La sentenza, come sopra esposto, illustra in modo dettagliato la propria ratio decidendi. Per di più ad essere contestato dalla ricorrente non è un fatto inteso come accadimento storico, bensì una mera valutazione giuridica di una risultanza istruttoria che genericamente si assume carente sul piano del contenuto. Di detta risultanza, peraltro, si è appena sopra – in sede di trattazione del quarto motivo –sottolineata la sedimentata valenza probatoria. Con il sesto motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. e all’art. 62 D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto dimostrata la corrispondenza tra i tonni pescato dai pescherecci privi dei requisiti per il regime tariffario agevolato e i filetti di tonno importato senza individuare, 12 di 12 nemmeno in maniera sintetica, i fatti e gli elementi idonei a provare tale circostanza. Il motivo è inammissibile. Ancora una volta, trascurando l’ampiezza della motivazione a supporto della sentenza, che individua la gestione dell’intera filiera commerciale correlata ai filetti di tonno entro il recinto dell’attività di un gruppo d’imprese, la ricorrente mira ad ottenere una rivisitazione del giudizio di merito, invocando un sindacato, per un verso, riservato al giudice d’appello, per altro verso, precluso per definizione nella presente sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 25.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2024.
b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa 7 di 12 delineata;
il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 7187 del 2022). Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per non avere la CTR esposto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l’hanno portata a ritenere non integrata la prova della sufficiente diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c., e, dall’altro, l’assenza di buona fede ex art. 220 Codice Doganale Comunitario. Il motivo è inammissibile. Come evincibile dalla trattazione dei primi due motivi e dagli stralci di motivazione della sentenza del giudice di rinvio ivi riportati, diversamente da quanto opinato in ricorso, la CTR ha messo in luce gli elementi a sostegno dell’affermata assenza di buona fede e diligenza, ricavandoli dalla circostanza dell’inscriversi della contribuente nell’alveo di attività di una compagine d’imprese avvinte da collegamenti societari e commerciali e dalla “consegna” in suo favore “di tutta le documentazione di acquisto della materia prima e vendita del prodotto finito”. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 220 8 di 12 Codice Doganale Comunitario, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. e all’art. 62 D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto che la copia della documentazione dell’operazione riferita ad altro soggetto fosse elemento sufficiente ad escludere la buona fede della ricorrente odierna, che la presenza nella filiera di produzione di tale diverso soggetto fosse idonea a dimostrare l’esistenza di una operazione commerciale di gruppo e, inoltre, la consapevolezza della ricorrente odierna in ordine all’origine non preferenziale dei tonni. Nel contesto del medesimo motivo la contribuente insiste per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE, constando un dubbio interpretativo in ordine all’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), CDC. Il motivo è inammissibile. Invero, in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541 del 2020). In altri termini, la violazione delle norme sulle presunzioni è censurabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., solo “se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l'effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi” (Cass. n. 10973 del 2017). Ad ogni buon conto, la CTR ha valorizzato le risultanze del rapporto OLAF, ponendosi nel solco tracciato dalla pronuncia di rinvio, peraltro già arato dal formante nomofilattico, in base al quale in tema di dazi doganali, l'art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione 9 di 12 finale redatta dall'OLAF all'esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente "equipollente" alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro, tanto ai fini delle "regole di valutazione" applicabili, quanto ai fini del "valore" probatorio da attribuire in base alla disciplina legislativa dello Stato membro (Cass. n. 2139 del 2020; Cass. n. 12385 del 2021). Neppure sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale invocato dalla contribuente, palesandosi la motivazione resa in sentenza del tutto allineata all’interpretazione dell’art. 220 CDC perorata dalla Corte di Giustizia. Quest’ultima ha puntualizzato, infatti, che lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore, richiesto dall'art 220, comma 2, lett. b) C.D.C., ai fini dell'esenzione dalla contabilizzazione a posteriori, non ha valenza esimente in re ipsa, ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato anche l'errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore di buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza: tale errore, tuttavia, per assumere rilievo esimente, deve essere in ogni caso imputabile ad un comportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dello stesso operatore o di altri soggetti (Corte di Giustizia, 27 giugno 1991, Mecanarte, C348/89, punti 23, 24; Corte di Giustizia 18 ottobre 2007, Agrover, cit., punto 31; Corte di Giustizia 10 dicembre 2015, Veloserviss, C427/14 punti 43, 44), in quanto l’Unione non è tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell'attività commerciale, contro il quale gli operatori economici possono premunirsi solo nell'ambito dei loro rapporti negoziali (arg. da Cass., Sez. 5, 19.9.2012, n. 15758). Più in dettaglio la Corte di Giustizia ha avuto modo di delineare la consistenza specifica dell’errore attivo, puntualizzando che “il 10 di 12 principio della tutela del legittimo affidamento non osta, in generale, a che le autorità doganali procedano a revisioni o a ulteriori controlli a posteriori e ne traggono le conseguenze ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale” e soggiungendo che benché sia “sempre possibile per un debitore opporsi a una contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali nelle condizioni specifiche e cumulative previste all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, che ha l’obiettivo di tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza dell’insieme degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi doganali” nondimeno “il legittimo affidamento del debitore merita la tutela conferita da tale disposizione solo se sono state le autorità competenti «medesime» a porre in essere i presupposti sui quali riposava detto affidamento. Così, solo gli errori imputabili a un comportamento attivo delle autorità competenti danno diritto a che i dazi doganali non vengano recuperati a posteriori” (v. nello specifico Corte di Giustizia 10 dicembre 2015, Veloserviss, C427/14 punti 43, 44 cit. anche per gli ulteriori richiami giurisprudenziali). Deve aggiungersi che, poiché l'esimente comunitaria in esame presuppone la genuinità delle certificazioni poste a fondamento della richiesta di esenzione, ossia la loro correttezza formale e sostanziale, incombe, in ogni caso, all'importatore che voglia fruire di detta esenzione, dimostrare l'esistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dall'art. 220 C.D.C. ai fini della prova della fattispecie esimente in oggetto, mentre all'autorità doganale incombe esclusivamente l'onere di allegare e dimostrare la irregolarità delle certificazioni presentate, atteso che qualsiasi certificato che risulti inesatto autorizza il recupero dell'imposta a posteriori (Corte di Giustizia, 18 ottobre 2007, Agrover, loc. cit.; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2011, Afasia Knits, cit., punto 47; 11 di 12 Corte di Giustizia, 26 ottobre 2017, Aqua Pro, C407/16, punti 78, 79; Cass., sez. 5, 27.3.2013, n. 7702). Il riassunto quadro nitido dei principi non è inciso dalle pronunce amburghesi richiamate dalla parte ricorrente e dalla stessa depositate telematicamente. Dette pronunce invero si basano su accertamenti di fatto diversi da quelli propri del presente giudizio, tanto da non rilevare rispetto a quest’ultimo alcuna specifica attinenza. Con il quinto motivo si contesta l’omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., e all’art. 62 D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR tralasciato di considerare che, da un lato, i rapporti OLAF non riportano alcun dato idoneo a dimostrare che i filetti di tonno importati dall’odierna ricorrente siano stati ottenuti proprio dalla lavorazione della materia prima catturata dai pescherecci francesi e spagnoli con equipaggio asseritamente non conforme;
dall’altro lato, i medesimi rapporti non contengono informazioni riguardanti le successive fasi di lavorazione e vendita della merce. Il motivo è inammissibile. La sentenza, come sopra esposto, illustra in modo dettagliato la propria ratio decidendi. Per di più ad essere contestato dalla ricorrente non è un fatto inteso come accadimento storico, bensì una mera valutazione giuridica di una risultanza istruttoria che genericamente si assume carente sul piano del contenuto. Di detta risultanza, peraltro, si è appena sopra – in sede di trattazione del quarto motivo –sottolineata la sedimentata valenza probatoria. Con il sesto motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. e all’art. 62 D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto dimostrata la corrispondenza tra i tonni pescato dai pescherecci privi dei requisiti per il regime tariffario agevolato e i filetti di tonno importato senza individuare, 12 di 12 nemmeno in maniera sintetica, i fatti e gli elementi idonei a provare tale circostanza. Il motivo è inammissibile. Ancora una volta, trascurando l’ampiezza della motivazione a supporto della sentenza, che individua la gestione dell’intera filiera commerciale correlata ai filetti di tonno entro il recinto dell’attività di un gruppo d’imprese, la ricorrente mira ad ottenere una rivisitazione del giudizio di merito, invocando un sindacato, per un verso, riservato al giudice d’appello, per altro verso, precluso per definizione nella presente sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 25.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2024.