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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 15 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4043/2018 R.G. e vertente tra
, cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio legale dell'avv. Roberto Russino, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riscossione credito contributivo
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Con ricorso depositato il 04/08/2018 rappresentava di aver ricevuto la notifica Parte_1 dell'avviso di addebito n. 595 2018 00029031 81, presuntivamente notificato on line il
18/07/2018, con cui l'Ufficio Impositore dell' aveva richiesto il pagamento della CP_2 complessiva somma di € 764,10 per il presunto omesso versamento dei contributi previdenziali alla gestione lavoratori domestici, in favore di per il periodo Parte_2
4/2012 al 4/2016.
Parte opponente esponeva che il rapporto di lavoro era cessato alla data di marzo 2012, eccepiva la tardività della costituzione di controparte, concludendo in via preliminare per la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito impugnato e dunque per il suo annullamento, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio l che chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna di controparte CP_2
alle spese di giudizio, in subordine con compensazione delle spese di lite.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata istruita e poi discussa mediante deposito di note scritte, infine decisa con separata sentenza.
2. Esame dei presupposti di diritto.
Perché si possa reputare che l'ente resistente non si sia costituito tardivamente, è necessario che siano integralmente rispettate le scansioni temporali previste dall'art. 416 c.p.c., per cui il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.
Orbene, la memoria di costituzione veniva depositata giorno 22/04/2023, ovvero entro il decimo giorno antecedente l'udienza del 02/05/2023, fissata per il rinnovo della notifica del ricorso e degli atti processuali non essendo stati rispettati, ab origine, i termini liberi ex art. 415 comma 5 c.p.c..
Va pertanto evidenziato quindi, in via preliminare, che l' si è costituito in giudizio CP_2
tempestivamente.
Nel merito si osserva che l'opponente eccepisce come la domestica da egli assunta, maturata la contribuzione utile ai fini pensionistici, interrompeva ogni rapporto di lavoro e ritornava nel paese d'origine.
Esaminando le risultanze processuali delle deposizioni testimoniali, va preliminarmente osservato come, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 248/1974, la preclusione posta dal divieto di testimoniare del coniuge ex art. 247 c.c. è stata superata, anche alla luce del fatto che l'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cpc. Peraltro al giudice è dato valutare la deposizione del teste sotto il profilo dell'attendibilità, dovendo accertarne la credibilità sulla scorta di elementi oggettivi e soggettivi, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti.
La teste moglie del ricorrente, deponeva all'udienza del 25/11/2024, Testimone_1
affermando che rientrava definitamente nel proprio paese d'origine nel Parte_2
mese di aprile 2012, senza fare più ritorno in Italia, godendo dall'aprile 2012 di pensione di vecchiaia. Rappresentava che il marito comunicava l'interruzione del rapporto di lavoro nel mese di aprile 2012 presso gli Uffici dell di Messina. CP_2
A seguire, veniva sentita la testimone la quale all'epoca dei fatti frequentava Testimone_2
la casa del ricorrente e veniva aiutata dalla domestica anche nei suoi lavori di casa;
la teste dichiarava che nel mese di marzo 2012 le diceva che sarebbe rientrata nel Parte_2
suo paese e riferiva che in effetti non l'aveva più vista in Italia. Ricordava inoltre che il ricorrente nello stesso anno le riferiva di aver comunicato all' l'interruzione del rapporto CP_2
lavorativo con la domestica.
Con note del 07/07/2021, veniva depositata una conversazione facebook, nella quale la domestica – registrata col cognome del coniuge - afferma il suo rientro nelle Filippine nell'ottobre 2012.
L'istruttoria testimoniale ha consentito quindi di evincere come il ricorrente avesse interrotto di fatto ogni rapporto di lavoro con la domestica per il sopraggiunto trasferimento della stessa nel suo paese d'origine e che lo avesse comunicato all' non emergendo alcuna seria CP_2
discrasia sulle ragioni della cessazione del rapporto lavorativo e sul periodo in oggetto.
3. Decisione e spese.
Tanto premesso, il ricorso è accolto.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e annulla l'avviso di addebito opposto per la somma di € 764,10;
2) condanna l' al pagamento in favore di delle spese giudiziali che liquida CP_2 Parte_1
in € 21,50 per contributo unificato ed € 678,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarsi.
Messina, 16 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando