TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 16/12/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1920/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vito Forte (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio C.F._2 professionale del difensore in Pisticci (MT), via Bormida n. 8; attrice nei confronti di
(c.f.: ), (c.f.: Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, (c.f.: , e C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(c.f.: ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Vito Parte_2 C.F._6
LL (c.f.: ) e AN RE UT (c.f.: , C.F._7 C.F._8 con domicilio eletto presso lo studio professionale del primo difensore in Stigliano (MT), Corso
Umberto n. 39; convenuti
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 10/12/2020 adiva il Parte_1
Tribunale di Matera per l'accertamento dell'intervenuta usucapione da parte sua del diritto di proprietà sul terreno sito in Stigliano ed identificato in catasto al foglio 18 part. 263 di are 17 ca 75 destinato ad uliveto, con annesso capanno attrezzi.
1 R.G. n. 1920/2020
In particolare, riferiva che: detto terreno, dal marzo 2000, risultava formalmente intestato a
, e , i quali tuttavia Controparte_3 Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 non si erano mai interessati dello stesso;
di esso, tuttavia, detti soggetti non si erano mai occupati, mentre lei lo aveva in via esclusiva posseduto ed utilizzato in modo continuativo da oltre vent'anni, senza che alcuno ne contestasse la condotta;
oltre ad averlo coltivato e manutenuto, vi aveva apportato delle migliorie, sopportandone i relativi costi e aveva in via esclusiva ritratto i frutti prodotti, senza dividerli con altri;
in qualità di coltivatrice diretta aveva, dunque, sempre utilizzato detto terreno uti dominus, provvedendo, con l'aiuto di familiari, a rifare parte della recinzione esistente e a realizzare il resto di quella attuale a delimitazione dei confini;
solo al momento della proposizione della istanza di mediazione, a maggio 2020, i convenuti avevano contestato il suo diritto.
II. , , e si Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
costituiva in giudizio il 06/05/2021, contestando in radice la prospettazione fattuale avversa e chiedendo l'integrale rigetto della domanda di usucapione.
A proposito, rappresentavano che: il fondo rustico in contesa era stato da loro acquistato con atto di compravendita a Notaio del 27/03/2000 e da allora sempre condotto per tutte le pratiche Per_1 agricole;
essi avevano, inoltre, provveduto a loro cura e spese al ripristino della recinzione e del cancelletto d'ingresso; dal 2010 circa avevano provveduto alla manutenzione e lavorazione del terreno, nonché alla raccolta dei frutti per il tramite di , al quale, con successiva Testimone_1 scrittura privata del 22/01/2020, regolarmente registrata, avevano concesso in affitto il terreno, dividendo con lui i frutti naturali (olive) ed altri frutti. Negavano, dunque, che la res fosse mai stata abbandonata e che su di essa l'attrice avesse esercitato un possesso utile ai fini dell'usucapione.
III. A febbraio 2021 la causa veniva riassegnata alla scrivente;
concessi, quindi, i termini di appendice scritta, la stessa veniva istruita oralmente. All'esito, fatte precisare le conclusioni e dopo qualche rinvio per carico di ruolo, le parti venivano autorizzate al deposito di memorie conclusive
– che entrambe depositavano, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni – e all'udienza di discussione del 23/10/2025 la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c..
IV. La domanda dell'attrice non può trovare accoglimento per le ragioni di cui infra.
IV.1. Come noto, gli artt. 1158 e ss c.c. disciplinano l'usucapione quale modo di acquisto a titolo originario di un bene. In relazione specificatamente ai beni immobili, al di fuori della ipotesi
2 R.G. n. 1920/2020
peculiare di cui all'art. 1159bis c.c. della piccola proprietà rurale, è necessario che il possesso debba essere stato acquisto in maniera non violenta e non clandestina e debba essersi protratto per vent'anni in maniera continua, con la precisazione, ai sensi dell'art. 1167 c.c., che l'usucapione si considera interrotta quando il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno, mentre l'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a recuperare il possesso e questo sia stato recuperato. «Ai fini dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, può essere attribuita efficacia interruttiva del possesso solo ad atti che comportino per il possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa o ad atti giudiziali diretti ad ottenere la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente: di conseguenza, una richiesta scritta di rilascio di un terreno occupato non è idonea ad interrompere il termine per usucapire, dal momento che il possesso può essere esercitato anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 31/08/2017 n.20611).
Ora, «Ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene. In particolare, incorre in falsa applicazione dell'articolo 1158 del Cc il giudice del merito che nel ritenere maturata l'usucapione in favore di colui che per oltre venti anni ha coltivato un fondo altrui affermi che nel caso di specie «una manifestazione esteriore dell'intento del coltivatore di possedere per sé, in maniera apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui», è rappresentata dalla circostanza che l'attore, oltre ad attendere «alla coltivazione (diretta e a mezzo terzi per le arature) e al conferimento del prodotto», provvedeva «ad acquistare la semente (e) ad alternare le colture seminative»; il che lasciava intendere come fossero «i coltivatori stessi a individuare il tipo di coltivazione da impiantare». Le attività innanzi indicate, infatti, ineriscono anch'esse alla coltivazione, non potendo dubitarsi del fatto che tanto l'acquisto di semente quanto la rotazione delle colture seminative e il conferimento del prodotto siano operazioni strettamente attinenti o comunque complementari allo sfruttamento del terreno a fini agricoli. Attribuendo rilievo ad esse, si è finito per ritenere la coltivazione del fondo sufficiente a integrare il possesso utile ad usucapionem, in palese contrasto con i surriferiti princìpi di diritto, assunti come premessa giuridica del ragionamento decisorio seguìto dalla Corte di merito, senza indagare se l'istante avesse dato prova del compimento di atti di natura diversa da cui potesse inferirsi la sua intenzione di godere in via esclusiva del bene, impedendone l'utilizzo da parte di terzi» (v. Cassazione civile sez.
II ordinanza del 22/08/2023 n.24991).
«E' onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non
3 R.G. n. 1920/2020
solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849)…l'aver utilizzato il terreno per la coltivazione o per il pascolo del bestiame, in assenza di un atto apprensivo della proprietà è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (Cassazione civile sez. II, 02/12/2014, n. 25498). La coltivazione ed il pascolo del bestiame sono, invece, pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimono attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios (Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n. 1796). Del resto, il proprietario può possedere anche solo animo purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia;
soltanto qualora questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è da solo sufficiente per la conservazione del possesso che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa (Cassazione civile sez. II, 29/01/2016,
n. 1723; Cassazione civile sez. II, 29/07/2013, n. 18215)» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del
19/06/2023 n.17469 e ordinanza del 03/11/2021 n.31238, sez. VI ordinanza del 05/03/2020
n.6123.
IV.2. Premesso quanto innanzi, all'esito dell'istruttoria orale non sono emersi elementi sufficienti per poter affermare che l'attrice abbia posseduto uti dominus il terreno oggetto di contestazione per oltre un ventennio.
di professione carpentiere, sentito all'udienza dell'01/12/2022, ha riferito di aver Testimone_2 lavorato per conto della e più precisamente del di lei figlio , a cui lo Pt_1 Persona_2 legherebbe un rapporto di amicizia, su un terreno in uso alla donna sito in Stigliano in località
Difesa, dove avrebbe provveduto nel 2002 al ripristino di una parte di recinzione caduta e alla apertura di un accesso in un'altra parte e dove si recherebbe, non si comprende per quale motivo, due o tre volte all'anno. L'uomo non è stato in grado di riferire gli estremi catastali del terreno conteso tra le odierne parti in causa, considerato che la è proprietaria di più terreni in Pt_1
Stigliano e di due in località Difesa, ma ha affermato di essere certo che il terreno che ci occupa fosse quello di proprietà dei convenuti e di cui l'attrice rivendicava l'acquisto per usucapione, poiché questo era l'unico terreno della ad essere recintato. Le dichiarazioni sono risultate poco Pt_1 attendibili, poiché smentite da quelle rese da altri testi, e Testimone_3 Tes_4
4 R.G. n. 1920/2020
(di parte convenuta), nonché (di parte attrice), sentito all'udienza Parte_3 Testimone_5 del 27/04/2023: • i primi due hanno riferito di aver lavorato sul terreno in questione dal marzo
2000 fino al mese di gennaio 2020, per conto dei convenuti, affermando che il fondo fosse sempre stato recintato con una rete metallica e vi fosse una apertura munita di cancello. I due hanno ritenuto di non sapere perché successivamente al mese di gennaio 2020 i convenuti non li avessero più contattati, avendo appreso di seguito che il terreno era stato da loro affittato;
• il terzo, di professione operaio forestale, ha sostenuto di aver collaborato con l'attrice ed il figlio
[...]
dal 2000 fino al 2020/2021, occupandosi della pulizia del terreno in contesa e della Per_2 raccolta delle olive, precisando che il fondo era delimitato da una recinzione e che gli accessi cancellati fossero addirittura due e soprattutto che “anche qualche altro fondo in uso alla [era] Pt_1 delimitato da recinzione. Sul fondo della sua azienda sicuramente vi [era] un cancello in quanto vi [erano] animali”.
Azienda che, precisava, distava un chilometro dal fondo di proprietà dei convenuti.
non ha fornito elementi utili a supporto della domanda attorea, perché Controparte_4 all'udienza del 02/10/2023 ha riferito di essersi recato sul terreno in un periodo imprecisato dal
2000 o 2005 fino al 2020 solo per la raccolta delle olive nel periodo di ottobre-dicembre e di aver accompagnato la e il di lei figlio al frantonio, ricevendo a titolo di compenso “una parte Pt_1 dei frutti o in mancanza le olive”. Non si comprende di quali frutti si tratti, apparendo l'espressione appresa aliunde e maldestramente utilizzata in sede di audizione senza comprenderne l'esatto significato, visto che non risulta che sul terreno fosse coltivato altro dagli alberi di ulivo.
In ultimo , ascoltato sempre all'udienza del 02/10/2023, ha dichiarato di essersi Testimone_1 recato sul fondo in contesa dal 2010 al 2022 per aiutare i convenuti alla aratura, frangizollaura e raccolta dei frutti, precisando che le attività in questione si praticano tutti gli anni ad eccezione della aratura e potatura che vengono eseguite ad anni alterni;
ha confermato di aver stipulato con i convenuti un contratto di affitto proprio del terreno in questione e quindi di lavorarlo come conduttore dal 22/01/2020; ha rappresentato di aver trovato un lucchetto al cancello, pochi giorni dopo la stipulazione del contratto di fitto, e di aver sporto denuncia.
Ora, la difesa dell'attrice ha depositato il 24/05/2024 il verbale d'udienza del 18/10/2023 relativa al procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Matera 1261/2021 RGNR – 386/2023
RG TRIB a carico di in cui è persona offesa. Il verbale in questione Pt_1 Testimone_1 riporta la deposizione del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Stigliano, Luogotenente
, il quale avrebbe riferito di essere stato interessato da di una Persona_3 Controparte_2
5 R.G. n. 1920/2020
questione problematica relativa al terreno oggetto di causa;
terreno da loro acquisito in proprietà ma che risultava occupato dalla e dai suoi figli senza titolo;
pare che il gli Pt_1 CP_2 avesse chiesto, prima della stipulazione del contratto di fitto con il informazioni per poter Tes_1 contattare questi occupanti, perché, ove non avesse trovato con loro un accordo per la formalizzazione del contratto di fitto o per la vendita, avrebbe provveduto a darlo in gestione al
Ora, ammesso che i fatti siano andati come riferito al e dal Comandante, potrebbe esserci Tes_1 un contrasto con quanto dichiarato dai testi di parte convenuta in questa sede, ma non è emerso da quanto tempo la e/o i suoi figli occupassero il terreno;
in concreto le dichiarazioni Pt_1 del non danno alcun elemento utile a sostegno della domanda attorea, considerato che, per Per_3 pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mera conduzione di un terreno è insufficiente ai fini dell'usucapione e i testi che hanno in questo giudizio riferito di aver coltivato detto terreno per l'attrice hanno parlato sì dell'esistenza di un cancello, ma di averlo trovato sempre aperto;
inoltre, lo stesso Comandante ha riferito non solo della possibile esistenza di altre aperture, ma anche di un accesso libero al fondo dalla pubblica via. L'unica catena rinvenuta al cancello principale apposta dall'attrice o dai suoi figli risalirebbe a data prossima alla denuncia sporta dal nel 2020. Tes_1
Non avendo, pertanto, l'attrice dato prova di aver esercitato sul terreno in contesa un possesso ultraventennale utile ai fini dell'usucapione, con le caratteristiche specificate nel paragrafo che precede, la domanda avanzata dalla va rigettata. Pt_1
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo – secondo i parametri minimi di cui al DM n. 147/2022, in ragione del valore indeterminabile della causa
(scaglione euro 26.000,01- 52.000,00-), della semplicità della questione controversa e delle difese assunte dalle parti, senza alcun aumento ex art. 4 DM poiché la posizione dei quattro convenuti è esattamente eguale, anche per la fase di mediazione.
P.Q.M.
reietta ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda di usucapione avanzata da in relazione al Parte_1 terreno sito in Stigliano località Difesa, identificato in catasto al foglio 18 part. 263, destinato ad uliveto;
ON l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti, che liquida in complessivi in euro 5.014,00, (di cui euro 3.809,00 per compenso professionale del presente
6 R.G. n. 1920/2020
giudizio, euro 1.205,00 per compenso professionale del procedimento di mediazione), oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Matera, 15/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Antonia Quartarella
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vito Forte (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio C.F._2 professionale del difensore in Pisticci (MT), via Bormida n. 8; attrice nei confronti di
(c.f.: ), (c.f.: Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, (c.f.: , e C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(c.f.: ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Vito Parte_2 C.F._6
LL (c.f.: ) e AN RE UT (c.f.: , C.F._7 C.F._8 con domicilio eletto presso lo studio professionale del primo difensore in Stigliano (MT), Corso
Umberto n. 39; convenuti
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 10/12/2020 adiva il Parte_1
Tribunale di Matera per l'accertamento dell'intervenuta usucapione da parte sua del diritto di proprietà sul terreno sito in Stigliano ed identificato in catasto al foglio 18 part. 263 di are 17 ca 75 destinato ad uliveto, con annesso capanno attrezzi.
1 R.G. n. 1920/2020
In particolare, riferiva che: detto terreno, dal marzo 2000, risultava formalmente intestato a
, e , i quali tuttavia Controparte_3 Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 non si erano mai interessati dello stesso;
di esso, tuttavia, detti soggetti non si erano mai occupati, mentre lei lo aveva in via esclusiva posseduto ed utilizzato in modo continuativo da oltre vent'anni, senza che alcuno ne contestasse la condotta;
oltre ad averlo coltivato e manutenuto, vi aveva apportato delle migliorie, sopportandone i relativi costi e aveva in via esclusiva ritratto i frutti prodotti, senza dividerli con altri;
in qualità di coltivatrice diretta aveva, dunque, sempre utilizzato detto terreno uti dominus, provvedendo, con l'aiuto di familiari, a rifare parte della recinzione esistente e a realizzare il resto di quella attuale a delimitazione dei confini;
solo al momento della proposizione della istanza di mediazione, a maggio 2020, i convenuti avevano contestato il suo diritto.
II. , , e si Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
costituiva in giudizio il 06/05/2021, contestando in radice la prospettazione fattuale avversa e chiedendo l'integrale rigetto della domanda di usucapione.
A proposito, rappresentavano che: il fondo rustico in contesa era stato da loro acquistato con atto di compravendita a Notaio del 27/03/2000 e da allora sempre condotto per tutte le pratiche Per_1 agricole;
essi avevano, inoltre, provveduto a loro cura e spese al ripristino della recinzione e del cancelletto d'ingresso; dal 2010 circa avevano provveduto alla manutenzione e lavorazione del terreno, nonché alla raccolta dei frutti per il tramite di , al quale, con successiva Testimone_1 scrittura privata del 22/01/2020, regolarmente registrata, avevano concesso in affitto il terreno, dividendo con lui i frutti naturali (olive) ed altri frutti. Negavano, dunque, che la res fosse mai stata abbandonata e che su di essa l'attrice avesse esercitato un possesso utile ai fini dell'usucapione.
III. A febbraio 2021 la causa veniva riassegnata alla scrivente;
concessi, quindi, i termini di appendice scritta, la stessa veniva istruita oralmente. All'esito, fatte precisare le conclusioni e dopo qualche rinvio per carico di ruolo, le parti venivano autorizzate al deposito di memorie conclusive
– che entrambe depositavano, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni – e all'udienza di discussione del 23/10/2025 la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c..
IV. La domanda dell'attrice non può trovare accoglimento per le ragioni di cui infra.
IV.1. Come noto, gli artt. 1158 e ss c.c. disciplinano l'usucapione quale modo di acquisto a titolo originario di un bene. In relazione specificatamente ai beni immobili, al di fuori della ipotesi
2 R.G. n. 1920/2020
peculiare di cui all'art. 1159bis c.c. della piccola proprietà rurale, è necessario che il possesso debba essere stato acquisto in maniera non violenta e non clandestina e debba essersi protratto per vent'anni in maniera continua, con la precisazione, ai sensi dell'art. 1167 c.c., che l'usucapione si considera interrotta quando il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno, mentre l'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a recuperare il possesso e questo sia stato recuperato. «Ai fini dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, può essere attribuita efficacia interruttiva del possesso solo ad atti che comportino per il possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa o ad atti giudiziali diretti ad ottenere la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente: di conseguenza, una richiesta scritta di rilascio di un terreno occupato non è idonea ad interrompere il termine per usucapire, dal momento che il possesso può essere esercitato anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 31/08/2017 n.20611).
Ora, «Ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene. In particolare, incorre in falsa applicazione dell'articolo 1158 del Cc il giudice del merito che nel ritenere maturata l'usucapione in favore di colui che per oltre venti anni ha coltivato un fondo altrui affermi che nel caso di specie «una manifestazione esteriore dell'intento del coltivatore di possedere per sé, in maniera apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui», è rappresentata dalla circostanza che l'attore, oltre ad attendere «alla coltivazione (diretta e a mezzo terzi per le arature) e al conferimento del prodotto», provvedeva «ad acquistare la semente (e) ad alternare le colture seminative»; il che lasciava intendere come fossero «i coltivatori stessi a individuare il tipo di coltivazione da impiantare». Le attività innanzi indicate, infatti, ineriscono anch'esse alla coltivazione, non potendo dubitarsi del fatto che tanto l'acquisto di semente quanto la rotazione delle colture seminative e il conferimento del prodotto siano operazioni strettamente attinenti o comunque complementari allo sfruttamento del terreno a fini agricoli. Attribuendo rilievo ad esse, si è finito per ritenere la coltivazione del fondo sufficiente a integrare il possesso utile ad usucapionem, in palese contrasto con i surriferiti princìpi di diritto, assunti come premessa giuridica del ragionamento decisorio seguìto dalla Corte di merito, senza indagare se l'istante avesse dato prova del compimento di atti di natura diversa da cui potesse inferirsi la sua intenzione di godere in via esclusiva del bene, impedendone l'utilizzo da parte di terzi» (v. Cassazione civile sez.
II ordinanza del 22/08/2023 n.24991).
«E' onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non
3 R.G. n. 1920/2020
solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849)…l'aver utilizzato il terreno per la coltivazione o per il pascolo del bestiame, in assenza di un atto apprensivo della proprietà è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (Cassazione civile sez. II, 02/12/2014, n. 25498). La coltivazione ed il pascolo del bestiame sono, invece, pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimono attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios (Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n. 1796). Del resto, il proprietario può possedere anche solo animo purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia;
soltanto qualora questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è da solo sufficiente per la conservazione del possesso che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa (Cassazione civile sez. II, 29/01/2016,
n. 1723; Cassazione civile sez. II, 29/07/2013, n. 18215)» (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del
19/06/2023 n.17469 e ordinanza del 03/11/2021 n.31238, sez. VI ordinanza del 05/03/2020
n.6123.
IV.2. Premesso quanto innanzi, all'esito dell'istruttoria orale non sono emersi elementi sufficienti per poter affermare che l'attrice abbia posseduto uti dominus il terreno oggetto di contestazione per oltre un ventennio.
di professione carpentiere, sentito all'udienza dell'01/12/2022, ha riferito di aver Testimone_2 lavorato per conto della e più precisamente del di lei figlio , a cui lo Pt_1 Persona_2 legherebbe un rapporto di amicizia, su un terreno in uso alla donna sito in Stigliano in località
Difesa, dove avrebbe provveduto nel 2002 al ripristino di una parte di recinzione caduta e alla apertura di un accesso in un'altra parte e dove si recherebbe, non si comprende per quale motivo, due o tre volte all'anno. L'uomo non è stato in grado di riferire gli estremi catastali del terreno conteso tra le odierne parti in causa, considerato che la è proprietaria di più terreni in Pt_1
Stigliano e di due in località Difesa, ma ha affermato di essere certo che il terreno che ci occupa fosse quello di proprietà dei convenuti e di cui l'attrice rivendicava l'acquisto per usucapione, poiché questo era l'unico terreno della ad essere recintato. Le dichiarazioni sono risultate poco Pt_1 attendibili, poiché smentite da quelle rese da altri testi, e Testimone_3 Tes_4
4 R.G. n. 1920/2020
(di parte convenuta), nonché (di parte attrice), sentito all'udienza Parte_3 Testimone_5 del 27/04/2023: • i primi due hanno riferito di aver lavorato sul terreno in questione dal marzo
2000 fino al mese di gennaio 2020, per conto dei convenuti, affermando che il fondo fosse sempre stato recintato con una rete metallica e vi fosse una apertura munita di cancello. I due hanno ritenuto di non sapere perché successivamente al mese di gennaio 2020 i convenuti non li avessero più contattati, avendo appreso di seguito che il terreno era stato da loro affittato;
• il terzo, di professione operaio forestale, ha sostenuto di aver collaborato con l'attrice ed il figlio
[...]
dal 2000 fino al 2020/2021, occupandosi della pulizia del terreno in contesa e della Per_2 raccolta delle olive, precisando che il fondo era delimitato da una recinzione e che gli accessi cancellati fossero addirittura due e soprattutto che “anche qualche altro fondo in uso alla [era] Pt_1 delimitato da recinzione. Sul fondo della sua azienda sicuramente vi [era] un cancello in quanto vi [erano] animali”.
Azienda che, precisava, distava un chilometro dal fondo di proprietà dei convenuti.
non ha fornito elementi utili a supporto della domanda attorea, perché Controparte_4 all'udienza del 02/10/2023 ha riferito di essersi recato sul terreno in un periodo imprecisato dal
2000 o 2005 fino al 2020 solo per la raccolta delle olive nel periodo di ottobre-dicembre e di aver accompagnato la e il di lei figlio al frantonio, ricevendo a titolo di compenso “una parte Pt_1 dei frutti o in mancanza le olive”. Non si comprende di quali frutti si tratti, apparendo l'espressione appresa aliunde e maldestramente utilizzata in sede di audizione senza comprenderne l'esatto significato, visto che non risulta che sul terreno fosse coltivato altro dagli alberi di ulivo.
In ultimo , ascoltato sempre all'udienza del 02/10/2023, ha dichiarato di essersi Testimone_1 recato sul fondo in contesa dal 2010 al 2022 per aiutare i convenuti alla aratura, frangizollaura e raccolta dei frutti, precisando che le attività in questione si praticano tutti gli anni ad eccezione della aratura e potatura che vengono eseguite ad anni alterni;
ha confermato di aver stipulato con i convenuti un contratto di affitto proprio del terreno in questione e quindi di lavorarlo come conduttore dal 22/01/2020; ha rappresentato di aver trovato un lucchetto al cancello, pochi giorni dopo la stipulazione del contratto di fitto, e di aver sporto denuncia.
Ora, la difesa dell'attrice ha depositato il 24/05/2024 il verbale d'udienza del 18/10/2023 relativa al procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Matera 1261/2021 RGNR – 386/2023
RG TRIB a carico di in cui è persona offesa. Il verbale in questione Pt_1 Testimone_1 riporta la deposizione del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Stigliano, Luogotenente
, il quale avrebbe riferito di essere stato interessato da di una Persona_3 Controparte_2
5 R.G. n. 1920/2020
questione problematica relativa al terreno oggetto di causa;
terreno da loro acquisito in proprietà ma che risultava occupato dalla e dai suoi figli senza titolo;
pare che il gli Pt_1 CP_2 avesse chiesto, prima della stipulazione del contratto di fitto con il informazioni per poter Tes_1 contattare questi occupanti, perché, ove non avesse trovato con loro un accordo per la formalizzazione del contratto di fitto o per la vendita, avrebbe provveduto a darlo in gestione al
Ora, ammesso che i fatti siano andati come riferito al e dal Comandante, potrebbe esserci Tes_1 un contrasto con quanto dichiarato dai testi di parte convenuta in questa sede, ma non è emerso da quanto tempo la e/o i suoi figli occupassero il terreno;
in concreto le dichiarazioni Pt_1 del non danno alcun elemento utile a sostegno della domanda attorea, considerato che, per Per_3 pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mera conduzione di un terreno è insufficiente ai fini dell'usucapione e i testi che hanno in questo giudizio riferito di aver coltivato detto terreno per l'attrice hanno parlato sì dell'esistenza di un cancello, ma di averlo trovato sempre aperto;
inoltre, lo stesso Comandante ha riferito non solo della possibile esistenza di altre aperture, ma anche di un accesso libero al fondo dalla pubblica via. L'unica catena rinvenuta al cancello principale apposta dall'attrice o dai suoi figli risalirebbe a data prossima alla denuncia sporta dal nel 2020. Tes_1
Non avendo, pertanto, l'attrice dato prova di aver esercitato sul terreno in contesa un possesso ultraventennale utile ai fini dell'usucapione, con le caratteristiche specificate nel paragrafo che precede, la domanda avanzata dalla va rigettata. Pt_1
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo – secondo i parametri minimi di cui al DM n. 147/2022, in ragione del valore indeterminabile della causa
(scaglione euro 26.000,01- 52.000,00-), della semplicità della questione controversa e delle difese assunte dalle parti, senza alcun aumento ex art. 4 DM poiché la posizione dei quattro convenuti è esattamente eguale, anche per la fase di mediazione.
P.Q.M.
reietta ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda di usucapione avanzata da in relazione al Parte_1 terreno sito in Stigliano località Difesa, identificato in catasto al foglio 18 part. 263, destinato ad uliveto;
ON l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti, che liquida in complessivi in euro 5.014,00, (di cui euro 3.809,00 per compenso professionale del presente
6 R.G. n. 1920/2020
giudizio, euro 1.205,00 per compenso professionale del procedimento di mediazione), oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Matera, 15/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Antonia Quartarella
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
7