Ordinanza collegiale 19 gennaio 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 29/04/2026, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02562/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2562 del 2025, proposto da
CH CI, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Cesana e Angelo Marco Latino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 346/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, pubblicata il 26/11/2024, passata in giudicato, con cui il Tribunale «(…) 1 . dichiara il diritto all’accredito sulla carta di cui all’art. 1 co. 121 l. 107/2015 dell'importo di: (…) € 1.500,00 per CI CH (…) oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; (…)».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa ET PL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, prodotta quale duplicato informatico attestato conforme all’originale e in tale forma notificata al Ministero il 29/01/2025, il giudice ordinario ha, tra l’altro, condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto della parte ricorrente « all’accredito sulla carta di cui all’art. 1 co. 121 l. 107/2015 dell'importo di: (…) € 1.500,00 (…) oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; (…)».
Sulla citata sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale (del 25/06/2025), depositata in atti di causa.
2. Con ricorso notificato e depositato il 9/07/2025 l’esponente ha dedotto l’inadempimento dell’intimata Amministrazione al predetto giudicato, chiedendo pertanto, di « ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta ottemperanza alla sentenza n. 346/2024, emessa dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro, provvedendo all’accredito presso il borsellino elettronico del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ».
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
4. Il 18 aprile 2026 parte ricorrente ha depositato in giudizio una comunicazione (denominata “ altro ”) ove si legge: « Comunicazione di intervenuto accredito (R.G. 2562/25) – Sez. 5
Nell’interesse di CI CH
- il 21 gennaio 2026 la ricorrente ha ricevuto l’accredito dell’importo per carta docente;
tanto premesso, si chiede dichiararsi la cessata materia del contendere con il favore delle spese legali sulla base del principio della soccombenza virtuale del Ministero, spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ».
5. All’udienza camerale del 28/04/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (cfr., al riguardo, da ultimo, TAR Lombardia, Milano, III, 27/04/2026, n. 1976).
7. Nel merito, la materia del contendere è cessata, in ragione dell’avvenuto accredito delle somme dovute sulla carta docente, secondo quanto allegato in atti da parte ricorrente.
8. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso (cfr., sulla violazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.a. ravvisabile in caso di compensazione delle spese « nonostante la manifesta inottemperanza del Ministero sino alla proposizione del ricorso per ottemperanza »: Cons. Stato, VII, 15/01/2026, n. 331), l’amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati tenendo conto, in applicazione del criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ. (cfr. Cons. Stato, VII, 24/03/2026, n. 2447), della limitata attività difensiva in concreto svolta nel presente giudizio (riconducibile a quelle « attività minime e stereotipate », di cui alla costante giurisprudenza sviluppatasi in questa materia, su cui cfr., fra le tante, da ultimo, TAR Lombardia, Milano, V, 19/02/2026, n. 822; id., II, 27/04/2026, nn. 1993, 1992, 1991, 1989, 1988, 1987; id., III, 27/04/2026, nn. 1976, 1972, 1971). Le spese vengono distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge, solo se dovuto nel presente giudizio (ex art. 13, comma 6-bis1 del DPR n. 115/2002), da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE IE, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
ET PL, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| ET PL | TE IE |
IL SEGRETARIO