TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/04/2026, n. 6193
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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TAR
Sentenza 3 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimità del decreto ministeriale

    Il Tribunale ha ritenuto che il decreto ministeriale sia legittimo, in quanto basato su una normativa che fissa un tetto di spesa sanitaria e prevede il ripiano degli sforamenti da parte delle aziende fornitrici, misure ritenute ragionevoli e proporzionate dalla Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Legittimità delle linee guida ministeriali

    Il Tribunale ha ritenuto che il decreto ministeriale sia legittimo, in quanto rientra nelle competenze statali la definizione delle linee guida per l'attuazione della normativa sul payback dei dispositivi medici.

  • Rigettato
    Legittimità dell'accordo Stato-Regioni

    Il Tribunale ha ritenuto che l'accordo sia legittimo, in quanto rientra nelle competenze della Conferenza Stato-Regioni definire i criteri per la fissazione dei tetti di spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Legittimità della circolare ministeriale

    Il Tribunale ha ritenuto che la circolare sia legittima, in quanto fornisce istruzioni per l'attuazione della normativa vigente in materia di payback dei dispositivi medici.

  • Rigettato
    Irrilevanza del decreto sui modelli di rilevazione economica

    Il Tribunale ha ritenuto che il decreto sia irrilevante ai fini della presente controversia, in quanto non direttamente impugnato e non essenziale per la decisione sulla legittimità degli atti di payback.

  • Rigettato
    Legittimità dell'intesa Stato-Regioni

    Il Tribunale ha ritenuto che l'intesa sia legittima, in quanto rientra nelle competenze della Conferenza Stato-Regioni definire le modalità attuative della normativa sanitaria.

  • Rigettato
    Legittimità dell'intesa Stato-Regioni

    Il Tribunale ha ritenuto che l'intesa sia legittima, in quanto rientra nelle competenze della Conferenza Stato-Regioni definire le modalità attuative della normativa sanitaria.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia relativa ai provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici spetti alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia relativa ai provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici spetti alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia relativa ai provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici spetti alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia relativa ai provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici spetti alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia relativa ai provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici spetti alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia relativa ai provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici spetti alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia relativa ai provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici spetti alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia relativa ai provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici spetti alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a diritti soggettivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/04/2026, n. 6193
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6193
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo