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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/03/2024, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2942/2019
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. R. Ferrara, presso il cui studio elett. Parte_1 dom. in Aversa, alla via S. D'Acquisto n. 200
RICORRENTE
E
. in persona del legale rappr.te p.t., CP_1 Controparte_2
CONVENUTA – CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2019 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 18.04.2016 al 11.08.2017, pur vendendo regolarizzata la propria posizione, dal punto di vista contributivo e previdenziale, solo per i periodi dal 18.04.2016 al 02.08.2016 e dal 09.09.2016 al 22.11.2016; di aver svolto, per l'intera durata del rapporto, mansioni di operaio carpentiere/muratore, mansioni riconducibili al II livello del CCNL “Edilizia PMI”; di aver osservato i giorni e l'orario di lavoro analiticamente indicati in ricorso.
Deduceva di non aver ricevuto alcunché a titolo di lavoro straordinario, cassa edile, indennità di fine lavoro e TFR.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, per sentir accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo e con le modalità dedotte in ricorso e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 18596,94, per le causali indicate in ricorso, oltre svalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate. Vinte le spese, con attribuzione. Benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio la società convenuta e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata l'attività istruttoria, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. ex plurimis Cass.
7171/2003; Cass. 14664/2001; Cass.4036/2000; Cass. 14248/1999; Cass. 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento, anche in relazione a forme di collaborazione che si sostanzino in una prestazione di carattere personale e continuativo, di una presunzione generale di subordinazione fondano in premessa l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, rappresentando essa dei diritti retributivi del lavoratore indefettibile presupposto logico- giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Tuttavia, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (cfr. Cass. n. 14623/2009).
Tanto premesso in punto di diritto, osserva questo giudicante come nel merito la domanda risulti fondata in quanto il ricorrente, a seguito dell'attività istruttoria svolta, ed essendo l'onere probatorio a loro carico, è riuscito a provare la fondatezza delle proprie pretese, ed in particolare la dedotta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svoltosi senza soluzione di continuità, per l'intero periodo dedotto in ricorso. Valutando i dati conoscitivi forniti dalla prova testimoniale assunta, deve ritenersi provata la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata, ipotesi questa che, come è noto, richiede la continuità della prestazione, la sottoposizione a vincoli gerarchici, di orario, disciplinari, il carattere fisso e con cadenza stabile della retribuzione, l'inserimento organico nel ciclo produttivo dell'imprenditore.
Ed, infatti, i testi escussi, e , hanno dichiarato di aver lavorato Testimone_1 Testimone_2 insieme al ricorrente alle dipendenze della società convenuta sostanzialmente confermando la prospettazione attorea in ordine al periodo di lavoro dedotto in ricorso, nonché in ordine alle mansioni disimpegnate dall'istante ed all'orario di lavoro dallo stesso osservato.
Le dichiarazioni rese da tali testi, benché necessitino di una particolare attenzione nella valutazione, provenendo le stesse da soggetti con lite pendente con la società avente analogo oggetto, devono ritenersi attendibili in quanto precise, circostanziate e concordanti. I testi escussi, in quanto soggetti presenti in via continuativa sul luogo di lavoro, hanno confermato le deduzioni attoree riferendo, con precisione e puntualità, fatti e circostanze apprese in via diretta.
Dall'esame complessivo delle dichiarazioni testimoniali può concretamente desumersi sia l'esistenza di un assoggettamento contrattuale al potere direttivo del datore di lavoro, sig. Per_1
in quanto l'attività del ricorrente era da quest'ultimo eterodiretta, sia il suo inserimento
[...] stabile nella organizzazione di lavoro della società convenuta, in quanto il lavoratore istante è stato impegnato quotidianamente, senza soluzione di continuità, presso i vari cantieri di lavoro indicati in ricorso, con una continua messa a disposizione delle energie lavorative, nell'attività imprenditoriale esercitata dal datore di lavoro (cfr. verbali di causa).
La valutazione complessiva delle emergenze istruttorie - la cui significatività ben avrebbe potuto essere oggetto di contestazione qualora la parte convenuta non avesse assunto un atteggiamento di totale disinteresse per la presente vicenda processuale – unitamente alla documentazione in atti
(modello C2 storico ed estratto contributivo) consente, dunque, di ritenere provata la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi per il periodo dal 18.04.2016 al 11.08.2017, così come indicato in ricorso.
Accertata la natura subordinata per l'intero periodo di lavoro, vanno verificate le modalità del rapporto.
In particolare, dall'escussione dei testi risulta provato che il ricorrente ha espletato le mansioni di operaio muratore, come dedotto in ricorso, osservando, per la durata del rapporto, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 17.30, con un'ora di pausa per il pranzo. Le deposizioni testimoniali al riguardo appaiono pressoché univoche.
Orbene, una volta affermata la sussistenza del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti per il periodo indicato in ricorso, sarebbe spettato al datore di lavoro fornire la prova di avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione: al contrario, escluse le somme che il ricorrente ha ammesso in ricorso di aver percepito, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati dall'attore è stata offerta dalla convenuta, rimasta contumace nel presente giudizio. Alla fattispecie concreta risultano certamente applicabili le previsioni del contratto collettivo nazionale di categoria, correttamente indicato e regolarmente esibito: la parte convenuta, infatti, rimanendo contumace non ha formulato alcuna contestazione sul punto né ha dichiarato di non essere iscritta ad una delle associazioni sindacali firmatarie.
Va, in ogni caso, ricordato che, per orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, alla contrattazione collettiva deve essere riconosciuta una funzione tariffaria minima, diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall'art. 36 Cost., che rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive ad essa inferiori poiché inidonee a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa in ossequio al precetto costituzionale.
Pertanto, la retribuzione spettante al ricorrente per le mansioni svolte, correttamente inquadrabili nel livello richiesto (II livello), andrà calcolata utilizzando come parametro tariffario le tabelle allegate al contratto di categoria. Va, dunque, riconosciuta la differenza tra quanto effettivamente percepito dal lavoratore, che, in assenza di contestazioni specifiche, coincide con quanto indicato analiticamente nei conteggi allegati al ricorso, e quanto invece calcolato in applicazione dei parametri suindicati.
Va, altresì, riconosciuto il diritto al pagamento degli importi spettanti a titolo di cassa edile nonché il diritto ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro.
Va, altresì, accolta la domanda relativa al lavoro straordinario, risultando provata sia nell'an che nel quantum lo svolgimento di lavoro oltre il normale orario nelle modalità dedotte in ricorso.
In ordine alla quantificazione delle differenze retributive spettanti, la parte ricorrente ha prodotto dei prospetti contabili redatti secondo criteri logici e normativi che appaiono corretti e vanno pertanto condivisi.
Dalle risultanze di tali conteggi emerge che il credito vantato dal ricorrente, per le causali sopra indicate, è pari ad euro 18596,94 di cui euro 2651,17 a titolo di TFR.
In conclusione, la parte convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 18596,94.
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art.429 c.p.c. e 150 disp.att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice , nonchè gli interessi che seguono al tasso Org_1 di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/01), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, condanna la convenuta . in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore di della complessiva Parte_1 somma di euro 18596,94, per le causali indicate in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato, dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
2800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 19 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2942/2019
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. R. Ferrara, presso il cui studio elett. Parte_1 dom. in Aversa, alla via S. D'Acquisto n. 200
RICORRENTE
E
. in persona del legale rappr.te p.t., CP_1 Controparte_2
CONVENUTA – CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 marzo 2019 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 18.04.2016 al 11.08.2017, pur vendendo regolarizzata la propria posizione, dal punto di vista contributivo e previdenziale, solo per i periodi dal 18.04.2016 al 02.08.2016 e dal 09.09.2016 al 22.11.2016; di aver svolto, per l'intera durata del rapporto, mansioni di operaio carpentiere/muratore, mansioni riconducibili al II livello del CCNL “Edilizia PMI”; di aver osservato i giorni e l'orario di lavoro analiticamente indicati in ricorso.
Deduceva di non aver ricevuto alcunché a titolo di lavoro straordinario, cassa edile, indennità di fine lavoro e TFR.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, per sentir accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo e con le modalità dedotte in ricorso e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 18596,94, per le causali indicate in ricorso, oltre svalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate. Vinte le spese, con attribuzione. Benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio la società convenuta e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata l'attività istruttoria, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. ex plurimis Cass.
7171/2003; Cass. 14664/2001; Cass.4036/2000; Cass. 14248/1999; Cass. 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento, anche in relazione a forme di collaborazione che si sostanzino in una prestazione di carattere personale e continuativo, di una presunzione generale di subordinazione fondano in premessa l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, rappresentando essa dei diritti retributivi del lavoratore indefettibile presupposto logico- giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Tuttavia, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (cfr. Cass. n. 14623/2009).
Tanto premesso in punto di diritto, osserva questo giudicante come nel merito la domanda risulti fondata in quanto il ricorrente, a seguito dell'attività istruttoria svolta, ed essendo l'onere probatorio a loro carico, è riuscito a provare la fondatezza delle proprie pretese, ed in particolare la dedotta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svoltosi senza soluzione di continuità, per l'intero periodo dedotto in ricorso. Valutando i dati conoscitivi forniti dalla prova testimoniale assunta, deve ritenersi provata la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata, ipotesi questa che, come è noto, richiede la continuità della prestazione, la sottoposizione a vincoli gerarchici, di orario, disciplinari, il carattere fisso e con cadenza stabile della retribuzione, l'inserimento organico nel ciclo produttivo dell'imprenditore.
Ed, infatti, i testi escussi, e , hanno dichiarato di aver lavorato Testimone_1 Testimone_2 insieme al ricorrente alle dipendenze della società convenuta sostanzialmente confermando la prospettazione attorea in ordine al periodo di lavoro dedotto in ricorso, nonché in ordine alle mansioni disimpegnate dall'istante ed all'orario di lavoro dallo stesso osservato.
Le dichiarazioni rese da tali testi, benché necessitino di una particolare attenzione nella valutazione, provenendo le stesse da soggetti con lite pendente con la società avente analogo oggetto, devono ritenersi attendibili in quanto precise, circostanziate e concordanti. I testi escussi, in quanto soggetti presenti in via continuativa sul luogo di lavoro, hanno confermato le deduzioni attoree riferendo, con precisione e puntualità, fatti e circostanze apprese in via diretta.
Dall'esame complessivo delle dichiarazioni testimoniali può concretamente desumersi sia l'esistenza di un assoggettamento contrattuale al potere direttivo del datore di lavoro, sig. Per_1
in quanto l'attività del ricorrente era da quest'ultimo eterodiretta, sia il suo inserimento
[...] stabile nella organizzazione di lavoro della società convenuta, in quanto il lavoratore istante è stato impegnato quotidianamente, senza soluzione di continuità, presso i vari cantieri di lavoro indicati in ricorso, con una continua messa a disposizione delle energie lavorative, nell'attività imprenditoriale esercitata dal datore di lavoro (cfr. verbali di causa).
La valutazione complessiva delle emergenze istruttorie - la cui significatività ben avrebbe potuto essere oggetto di contestazione qualora la parte convenuta non avesse assunto un atteggiamento di totale disinteresse per la presente vicenda processuale – unitamente alla documentazione in atti
(modello C2 storico ed estratto contributivo) consente, dunque, di ritenere provata la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi per il periodo dal 18.04.2016 al 11.08.2017, così come indicato in ricorso.
Accertata la natura subordinata per l'intero periodo di lavoro, vanno verificate le modalità del rapporto.
In particolare, dall'escussione dei testi risulta provato che il ricorrente ha espletato le mansioni di operaio muratore, come dedotto in ricorso, osservando, per la durata del rapporto, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 17.30, con un'ora di pausa per il pranzo. Le deposizioni testimoniali al riguardo appaiono pressoché univoche.
Orbene, una volta affermata la sussistenza del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti per il periodo indicato in ricorso, sarebbe spettato al datore di lavoro fornire la prova di avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione: al contrario, escluse le somme che il ricorrente ha ammesso in ricorso di aver percepito, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati dall'attore è stata offerta dalla convenuta, rimasta contumace nel presente giudizio. Alla fattispecie concreta risultano certamente applicabili le previsioni del contratto collettivo nazionale di categoria, correttamente indicato e regolarmente esibito: la parte convenuta, infatti, rimanendo contumace non ha formulato alcuna contestazione sul punto né ha dichiarato di non essere iscritta ad una delle associazioni sindacali firmatarie.
Va, in ogni caso, ricordato che, per orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, alla contrattazione collettiva deve essere riconosciuta una funzione tariffaria minima, diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall'art. 36 Cost., che rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive ad essa inferiori poiché inidonee a garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa in ossequio al precetto costituzionale.
Pertanto, la retribuzione spettante al ricorrente per le mansioni svolte, correttamente inquadrabili nel livello richiesto (II livello), andrà calcolata utilizzando come parametro tariffario le tabelle allegate al contratto di categoria. Va, dunque, riconosciuta la differenza tra quanto effettivamente percepito dal lavoratore, che, in assenza di contestazioni specifiche, coincide con quanto indicato analiticamente nei conteggi allegati al ricorso, e quanto invece calcolato in applicazione dei parametri suindicati.
Va, altresì, riconosciuto il diritto al pagamento degli importi spettanti a titolo di cassa edile nonché il diritto ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro.
Va, altresì, accolta la domanda relativa al lavoro straordinario, risultando provata sia nell'an che nel quantum lo svolgimento di lavoro oltre il normale orario nelle modalità dedotte in ricorso.
In ordine alla quantificazione delle differenze retributive spettanti, la parte ricorrente ha prodotto dei prospetti contabili redatti secondo criteri logici e normativi che appaiono corretti e vanno pertanto condivisi.
Dalle risultanze di tali conteggi emerge che il credito vantato dal ricorrente, per le causali sopra indicate, è pari ad euro 18596,94 di cui euro 2651,17 a titolo di TFR.
In conclusione, la parte convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 18596,94.
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art.429 c.p.c. e 150 disp.att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice , nonchè gli interessi che seguono al tasso Org_1 di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/01), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, condanna la convenuta . in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore di della complessiva Parte_1 somma di euro 18596,94, per le causali indicate in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato, dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
2800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 19 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni