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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 141/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - 10236451000
Difeso da
Difensore_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_4 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_6 - CF_Difensore_3
Difensore_7 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_8 - CF_Difensore_4
Difensore_9 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Roma - CF_Difensore_5
Difensore_10 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_11 - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente_2 S.r.l. - 15416251005
Difeso da
Difensore_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_4 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_6 - CF_Difensore_3
Difensore_7 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_8 - CF_Difensore_4
Difensore_9 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Roma - CF_Difensore_5
Difensore_10 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_11 - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di resistente_1 - indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 495/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 4.3.2025,(141/2025), la società Ricorrente_1 PA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava l'accertamento IMU 2019 n.68 del comune di resistente_1 del 29.10.2024 nonché l'accertamento TASI 2019 n.5,del 29.10.2024,anno di imposta 2019,per i seguenti motivi: gli accertamenti erano illegittimi e ,comunque, meritevoli di essere annullati in quanto il comune accertava
,le maggiori imposte, utilizzando rendite illegittime, determinate in violazione della legge n. 208/2015 e , comunque, annullate dal giudice;
le sanzioni, per parziale versamento, sono illegittimamente irrogate data la sussistenza delle obbiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa della normativa di interesse
(violazione degli artt. 8D.Lgs. n. 546/1992,6 secondo comma D.Lgs. n.472/1997 e 10 terzo comma L. n.
212/2000. Chiedeva l'annullamento di quanto impugnato con vittoria di spese. Non si costituiva in giudizio il comune di resistente_1 sebbene correttamente citato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,vista la normativa e gli atti,accoglie il ricorso.
Infatti,come correttamente affermato da parte ricorrente,nel novembre 2016,in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 1 comma 22 della legge n. 208/215,sui c.d.”imbullonati”,la società presentava atti di aggiornamento catastale(DOCFA), per rideterminare la rendita di ciascun aerogeneratore ,nel rispetto dei nuovi criteri previsti dalla legge prima citata,al fine di poter liquidare l'IMU utilizzando la” rendita sbullonata” a decorrere dall'anno di imposta 2017. Ora, dalla documentazione in atti risulta come gli avvisi di accertamento catastale n.
PZ014919872017 del 19.10.2017 e n. PZ0149194/2017 del 19.10.2017 e la rendita di euro 8.090,00 attribuita dall'ufficio, rispettivamente, agli immobili foglio 58 particella 412 subalterno 1 e foglio 59 particella 418 subalterno 1 ,risultano annullati dai giudici,come da documentazione in atti,con la conseguenza che la rendita, valida dal 10.11.2016 per ciascun aerogeneratore, è quella di euro 414,00. Per cui,come ancora correttamente afferma parte ricorrente,avendo il comune liquidato,per l'anno 2019, le maggiori imu e tasi, oggetto degli accertamenti ,utilizzando le maggiori rendite catastali accertate dall'ufficio nel 2017,l'illegittimità degli avvisi di accertamento catastale dell'Ufficio determina la illegittimità derivata dagli accertamenti del comune. Peraltro, la mancata costituzione in giudizio del comune potrebbe essere considerata, di per se, sufficiente per ritenere corretto il comportamento della società,continua parte ricorrente,giacchè la non contestazione attribuisce, al comportamento omissivo dell'ente impositore, idoneità probatoria confermativa di quanto asserito da parte ricorrente (cfr.Cass. SS.UU. n. 761/2002). Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze di giudizio, liquidate in
€ 500,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Potenza il 24/10/2025 Il Relatore: Dott.
TA SA Il Presidente: Dott. Filomena Egidia Cervino
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 141/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - 10236451000
Difeso da
Difensore_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_4 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_6 - CF_Difensore_3
Difensore_7 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_8 - CF_Difensore_4
Difensore_9 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Roma - CF_Difensore_5
Difensore_10 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_11 - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente_2 S.r.l. - 15416251005
Difeso da
Difensore_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_4 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_6 - CF_Difensore_3
Difensore_7 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_8 - CF_Difensore_4
Difensore_9 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Roma - CF_Difensore_5
Difensore_10 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_11 - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di resistente_1 - indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 495/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 4.3.2025,(141/2025), la società Ricorrente_1 PA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava l'accertamento IMU 2019 n.68 del comune di resistente_1 del 29.10.2024 nonché l'accertamento TASI 2019 n.5,del 29.10.2024,anno di imposta 2019,per i seguenti motivi: gli accertamenti erano illegittimi e ,comunque, meritevoli di essere annullati in quanto il comune accertava
,le maggiori imposte, utilizzando rendite illegittime, determinate in violazione della legge n. 208/2015 e , comunque, annullate dal giudice;
le sanzioni, per parziale versamento, sono illegittimamente irrogate data la sussistenza delle obbiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa della normativa di interesse
(violazione degli artt. 8D.Lgs. n. 546/1992,6 secondo comma D.Lgs. n.472/1997 e 10 terzo comma L. n.
212/2000. Chiedeva l'annullamento di quanto impugnato con vittoria di spese. Non si costituiva in giudizio il comune di resistente_1 sebbene correttamente citato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,vista la normativa e gli atti,accoglie il ricorso.
Infatti,come correttamente affermato da parte ricorrente,nel novembre 2016,in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 1 comma 22 della legge n. 208/215,sui c.d.”imbullonati”,la società presentava atti di aggiornamento catastale(DOCFA), per rideterminare la rendita di ciascun aerogeneratore ,nel rispetto dei nuovi criteri previsti dalla legge prima citata,al fine di poter liquidare l'IMU utilizzando la” rendita sbullonata” a decorrere dall'anno di imposta 2017. Ora, dalla documentazione in atti risulta come gli avvisi di accertamento catastale n.
PZ014919872017 del 19.10.2017 e n. PZ0149194/2017 del 19.10.2017 e la rendita di euro 8.090,00 attribuita dall'ufficio, rispettivamente, agli immobili foglio 58 particella 412 subalterno 1 e foglio 59 particella 418 subalterno 1 ,risultano annullati dai giudici,come da documentazione in atti,con la conseguenza che la rendita, valida dal 10.11.2016 per ciascun aerogeneratore, è quella di euro 414,00. Per cui,come ancora correttamente afferma parte ricorrente,avendo il comune liquidato,per l'anno 2019, le maggiori imu e tasi, oggetto degli accertamenti ,utilizzando le maggiori rendite catastali accertate dall'ufficio nel 2017,l'illegittimità degli avvisi di accertamento catastale dell'Ufficio determina la illegittimità derivata dagli accertamenti del comune. Peraltro, la mancata costituzione in giudizio del comune potrebbe essere considerata, di per se, sufficiente per ritenere corretto il comportamento della società,continua parte ricorrente,giacchè la non contestazione attribuisce, al comportamento omissivo dell'ente impositore, idoneità probatoria confermativa di quanto asserito da parte ricorrente (cfr.Cass. SS.UU. n. 761/2002). Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze di giudizio, liquidate in
€ 500,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Potenza il 24/10/2025 Il Relatore: Dott.
TA SA Il Presidente: Dott. Filomena Egidia Cervino