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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1^ Grado iscritta in data 29.10.2021 al N° di R.G.C.A. 11975/2021, promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , , rappresentati e difesi Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 dall'Avv. Fabrizio CECCHETTI
-attori- contro
rappresentato e difeso dall'Avv. RUSCHI Ascanio (rinunciante al mandato _1 difensivo con lettera ricevuta da COSTI in data 17.5.2023 e non sostituito)
-convenuto-
, ditta individuale, nella persona del titolare sig. RO
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele MORRIELLO CP_2
-convenuta-
Oggetto: pagamento somma e danni a cose
Conclusioni
Per gli attori (v. nota PC del 10.1.25): Affinché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis: IN TESI, accertata l'entità della diminuzione di valore subita allo stato dall'immobile di proprietà degli attori sito nel Comune di
Borgo San Lorenzo (FI), in Piazza Curtatone e Montanara n. 4, individuato al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al foglio di mappa 82 particella 176 subalterno 17 in conseguenza dei lavori svolti dall'“
[...]
a seguito di incarico ricevuto dal falsus RA Sig. e la conseguente RO _1 responsabilità di quest'ultimo nei confronti degli attuali proprietari, condannare il Sig. al rimborso delle _1 somme necessarie agli attori per la ristrutturazione e ripristino dell'appartamento ed al risarcimento di tutti i danni subiti pagina 1 di 14
e subendi, nella misura che sarà reputata di giustizia all'esito della espletata istruttoria, tenendo altresì integralmente indenni gli odierni attori da qualsivoglia pretesa economica formulata dalla per le lavorazioni eseguite, nonché Parte_8 accertare la corresponsabilità del Sig. nella verificazione della diminuzione di valore subita allo stato CP_2 dall'immobile de quo e dunque condannarlo, in solido con il Sig. al rimborso, anche parziale, delle somme _1 necessarie agli attori per la ristrutturazione e ripristino dell'appartamento ed al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nella misura che sarà reputata di giustizia all'esito della espletata istruttoria;
- IN ULTERIORE TESI accertare che nulla è dovuto dagli odierni attori al Sig. per le lavorazioni eseguite dal momento che l'incarico CP_2 per l'esecuzione delle suddette lavorazioni è stato a lui affidato dal Sig. che di tali importi dovrà quindi _1 farsi integralmente carico;
IN IPOTESI, ove venisse accertata la debenza di una qualche somma da parte degli attori nei confronti del Sig. in conseguenza dei lavori svolti da quest'ultimo nell'appartamento de quo, compensare, CP_2 anche parzialmente, tale somma con quanto dovuto dal Sig. agli odierni attori a titolo di rimborso delle spese di CP_2 ristrutturazione e di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. Con vittoria di spese ed onorari. Oltre al rimborso delle spese tecniche e di assistenza giudiziale anticipate nell'ambito del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse.
Per il convenuto (v. comparsa di costituzione e risposta): Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del _1
Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e reietta, respingere le domande attoree, nonché quelle riconvenzionali svolte dalla convenuta sia in linea principale che subordinata nei confronti CP_2 del Sig. in quanto infondate in fatto e in diritto. _1
Per la terza chiamata in causa (v. nota del 16.1.2025): Affinché l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Voglia: IN VIA PRINCIPALE accertato che il contegno tenuto dal sig. nel rapporto con l' era _1 CP_2 univocamente idoneo a qualificarlo alla stregua di rappresentante della sig.ra in forza di procura tacita (in Pt_9 specie, attraverso: i) il possesso delle chiavi dell'immobile; ii) la presenza di due dichiarazioni sostitutive di atto notorio recanti la sottoscrizione della sig.ra ed esibite dal sig. al legale rappresentante dell' iii) Pt_9 _1 CP_2
l'intestazione della fattura di acconto a nome della proprietaria;
iv) il continuo riferirsi alla sig.ra Pt_9 qualificandola come propria zia o comunque parente) e che, per l'effetto, fosse maturato un legittimo affidamento ex art.
1398 c.c. sulla persona del committente e sull'esistenza del potere rappresentativo, nonché accertato, sulla base degli orientamenti espressi dalla recente giurisprudenza, che tale apparenza non fosse venuta a meno a seguito della ritenuta apocrifia della sottoscrizione della sig.ra accertata tramite la CTU della Dott.ssa (cfr. Tribunale Pt_9 Per_1
Frosinone, n. 333/2018, Cass. Civ. n. 22891/2016) giacché che il difetto di firma vale a inficiare unicamente il rapporto tra il sig. – rappresentante e gli eredi della sig.ra rappresentata - non producendo effetti nella _1 Pt_9 sfera giuridica del terzo: a. DICHIARARE valido ed efficace il contratto di prestazione d'opera tra le parti, nonché,
pagina 2 di 14
per l'effetto, b. RIGETTARE integralmente, nei confronti dell' la domanda dei sigg.ri e CP_2 Pt_1 Parte_2 poiché infondata in fatto e in diritto;
2. IN VIA RICONVENZIONALE, ritenuta l'inammissibilità di un indebito arricchimento senza giusta causa a danno dell' rappresentata dall'omesso pagamento dei lavori di CP_2 ristrutturazione dell'immobile sito nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI), pienamente dovuto in quanto eseguiti conformemente alle regole dell'arte ed alle prescrizioni impartite con l'incarico conferitole dal sig. nonché _1 correttamente documentati ed altresì produttivi di miglioramenti di cui gli eredi della sig.ra hanno tratto Pt_9 esclusivamente beneficio, a. CONDANNARE i sigg.ri e separatamente per la tacita ratifica Pt_1 Parte_2 dell'operato del falsus RA ovvero in solido con il sig. al pagamento dei lavori eseguiti per il complessivo _1 importo di euro 13.151,62, come quantificato dall'Ing. nella CTU del procedimento per ATP (R.G. n. CP_3
2071/2020 – Tribunale di Firenze), o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno della risoluzione fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti;
3. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenga sussistente una responsabilità in capo agli attori, a. CONDANNARE il sig. per l'assunzione della responsabilità di fronte ai _1 terzi a seguito del vizio di rappresentanza, al pagamento delle opere eseguite dalla ditta risultante dal preventivo CP_2 dei lavori per un importo complessivo di euro 18.100,00 ovvero dalla relazione tecnica dell'Ing. per l'importo CP_3 totale di euro 13.151,62, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal giorno della risoluzione fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, nonché b. CONDANNARE il sig. a tenere _1 indenne e manlevare l' da ogni richiesta avanzata dagli attori e da ogni conseguenza pregiudizievole CP_2 derivante dal presente giudizio.
4. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio nonché delle spese, competenze e onorari relativi al procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo R.G. n. 2071/2020 –
Tribunale di Firenze da liquidarsi all'esito del presente procedimento di merito.
Esposizione delle ragioni di fatto
A seguito del decesso della sig.ra avvenuto in data 10.09.2018 e della Persona_2 pubblicazione del suo testamento olografo con atto a Rogito del Notaio in data Persona_3
31.10.2018, venivano nominati eredi i sigg. Parte_1 Parte_6
e Parte_5 Parte_7 Parte_3 Parte_4 [...] che, di tal modo, divenivano i proprietari di un'unità immobiliare sita nel Parte_2
Comune di Borgo San Lorenzo (FI), Piazza Curtatone e Montanara n. 4, come meglio identificata in atto di citazione, nella quale dimorava la de cuius (già titolare di altra abitazione in Firenze, Via Ricasoli nr. 45) in determinati periodi dell'anno, fino a quando questa, orami novantenne, si trasferiva in
Sardegna (insieme alle persone che l'assistevano, e ove, poi, moriva. CP_4 Persona_4
pagina 3 di 14 I proprietari apprendevano che le chiavi del suddetto appartamento erano in possesso del Sig.
residente in Borgo San Lorenzo (FI), al quale erano state, probabilmente, affidate da _1 er far fronte ad eventuali casi di emergenza nel periodo in cui la de cuius non dimorava Pt_9 in Borgo San Lorenzo.
Questi chiedevano ed ottenevano in data 28.11.2018 la restituzione delle chiavi da che, _1 peraltro, consegnava loro una cartellina nella quale erano custoditi dei documenti relativi ad alcuni lavori di ristrutturazione che erano stati avviati nel detto immobile e che erano stati sospesi proprio a causa del decesso di tra questi documenti, per quanto in rilievo in questa sede, venivano Pt_9 rinvenuti alcuni preventivi emessi dall'Impresa Individuale “ ”, con RO sede in Scarperia e San Piero (FI), dalla “Climatex di Paladini Alessandro”, con sede in Borgo San
Lorenzo (FI) per i lavori idraulici e dalla “M.T.P. - di AR CI & C. s.n.c.”, con sede in Borgo
San Lorenzo (FI), per lavori elettrici.
Ogni preventivo rinvenuto era privo di firma di sottoscrizione e/o di accettazione da parte di né risultavano essere stati spediti o quantomeno consegnati a quest'ultima, né, Pt_9 tantomeno, venivano reperiti i provvedimenti autorizzativi dei lavori (ad es. la comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi della legge regionale nr. 65 del 2014 o gli atti relativi al deposito di planimetrie o di deposito di relazioni presso l'Agenzia del Territorio di Firenze o presso l'Amministrazione
Comunale).
Sempre all'interno della cartellina, erano custodite delle fotografie attestanti i lavori già eseguiti, consistiti nel completo rifacimento degli impianti, nella demolizione del bagno con la rimozione dei sanitari, nell'installazione di una nuova cucina, nella realizzazione di nuove aperture interne e di chiusura di altre, nella realizzazione dei controsoffitti in cartongesso, nonché nella rimozione di alcuni pavimenti;
venivano altresì rinvenute due “dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà”, l'una datata
7.7.2018 (per inizio lavori di ristrutturazione interni dell'appartamento) e del 3/5.9.2018 (su moduli intestati a per la costruzione di un nuovo impianto), firmate asseritamente da Parte_10
Pt_9
I proprietari contestavano a l'aver dato inizio all'esecuzione dei lavori di _1 ristrutturazione dell'immobile senza acquisire alcuna autorizzazione né da parte della de cuius – non risultando mai firmati da questa i preventivi per accettazione - né dalle preposte autorità, per cui, previa redazione di una relazione tecnica da parte del tecnico di fiducia geom. che otteneva CP_5
pagina 4 di 14 medio tempore la regolarizzazione sotto il profilo edilizio dei lavori pagandone la relativa sanzione, chiedevano di essere risarciti dei danni subiti.
Non ricevendo riscontri, gli odierni attori depositavano in data 17.02.2020 ricorso per A.T.P. ex art. 696 e 696 bis c.p.c. (R.G. 2071/2020) per la descrizione dei lavori edilizi eseguiti presso il detto immobile da parte della ditta individuale “ ”, per la loro stima, per CP_2 RO
l'accertamento della diminuzione di valore subita dall'immobile (non abitabile in vista di una futura vendita a terzi), per individuare le opere di ripristino necessarie e per la quantificazione del relativo costo.
Si costituivano nel suddetto procedimento sia che l' _1 RO
, sostenendo l'obbligo degli eredi di pagamento dei corrispettivi delle opere eseguite vantate
[...] dalla stessa.
Veniva depositata la C.T.U. da parte dell'ing. che, oltre a rispondere ad ogni Persona_5 quesito, dava atto della necessità di procedere alle opere di sistemazione dell'appartamento per renderlo abitabile e commerciabile e quantificava in euro 13.151,62 il valore delle opere eseguite dall' e in euro 17.950,00 il costo complessivo delle opere di ripristino. CP_2
Non ottenendo, ancora una volta, alcun riscontro da parte di circa la loro domanda di _1 risarcimento dei danni, gli attori promuovono la presente causa per l'accoglimento delle domande sopra trascritte, assumendo la responsabilità di ex art. 1398 c.c., quale falsus RA della de _1 cuius, per aver autorizzato l'esecuzione di lavori edili in proprietà altrui e dunque per accertare, da una parte, l'insussistenza di crediti in capo all'impresa edile nei loro confronti e, dall'altra, per ottenere la condanna di al pagamento dei corrispettivi vantati dalla tenendoli indenni da _1 Parte_8 qualsiasi pretesa dell'appaltatore.
In particolare, gli attori sostengono che sia stato ad acquisire i preventivi e ad _1 adottare la decisione di dare avvio ai lavori di ristrutturazione dell'immobile, millantando nei confronti dei terzi l'esistenza di un presunto incarico della proprietà in tal senso, non potendo, sul piano logico, essere plausibile la versione dei fatti fornita dallo stesso in sede di A.T.P., per cui sarebbe stata _1 intenzione di avviare i detti lavori in vista del suo “rientro” in quando Persona_2 Pt_10 invece la stessa versava in precarie condizioni di salute data l'età (senza considerare che la stessa era usa a soggiornare nei mesi primaverili ed estivi in Sardegna e nei mesi autunnali ed invernali in Firenze).
Pertanto, gli attori ritengono che bbe a consegnare le chiavi dell'abitazione a al Pt_9 _1 solo fine di vigilare sullo stato dell'immobile e per fronteggiare le sole emergenze.
pagina 5 di 14 Gli attori disconoscono, infine, la firma asseritamente apposta da sulle due Pt_9 dichiarazioni sostitutive inviate rispettivamente alla AC (datata 7.7.2018) e alla Parte_10
(datata 3.09.2018), sia perché in quei giorni si trovava in Sardegna (e non vi è
[...] Pt_9 prova dell'invio di esse via posta, fax o e-mail) sia perché la grafia non apparterrebbe alla medesima.
Si è costituita in giudizio l' rilevando che la RO
CTU ha accertato che i lavori realizzati sono stati rispettosi delle normative edilizie e che non le competeva alcun onere in ordine alla presentazione in Comune di “SCIA” o di altra istanza, dovendo provvedere la committenza;
propone domanda riconvenzionale nei confronti sia degli attori che nei riguardi di per ottenere il pagamento del corrispettivo delle opere eseguite, avendo _1 confidato, senza colpa, nella circostanza che appresentasse la sig.ra _1 Pt_9
Con decreto del 23.02.2022, in conseguenza della proposizione della domanda riconvenzionale trasversale formulata dall' contro (a quella data non ancora costituito in CP_2 _1 giudizio), è stata rinviata la prima udienza a quella del 06.07.2022, assegnando termini di legge per la notifica a ella comparsa di costituzione e risposta. _1
Si è costituito in giudizio precisando di essere parente di _1 Pt_9
(primo cugino) e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, sostenendo di aver agito nel rispetto alla volontà della de cuius e di aver portato in esecuzione le richieste verbali di quest'ultima, con la quale intratteneva un rapporto confidenziale e duraturo, in virtù del quale è stato in possesso delle chiavi almeno da 30 anni, proprio per occuparsi di qualsiasi questione che via via si presentava nella gestione dell'abitazione; questi assume che gli erano state delegate varie mansioni tra le quali quelle di provvedere a pagare le bollette, di tenere pulito l'appartamento, di intrattenere ogni rapporto con il Condominio e con i vicini, di informare di quanto accadeva facendole delle Pt_9 telefonate o relazionandosi con la sua assistente sig.ra CP_4
Esclude di aver mai ricevuto la possibilità di gestire i conti correnti della de cuius, tant'è che per ogni spesa sostenuta o sostenenda (tra le quali quella portata dalla fattura emessa dall'Impresa edile di
Ulivi Marco) avvisava venendo sempre rassicurato che questa avrebbe provveduto ai Pt_9 relativi pagamenti.
In punto di quantum debeatur, rappresenta che l'importo di euro 17.950,00 non corrisponde ad un'effettiva deminutio di valore dell'immobile quanto piuttosto al costo dei lavori necessari per completare la ristrutturazione, interrotti solo per volontà degli attori, all'esito dei quali l'unità
pagina 6 di 14 immobiliare aumenterà il proprio valore (dato che lo stesso non era mai stato ammodernato dagli anni '50).
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., il RAe di ha _1 rinunciato al mandato difensivo, non venendo sostituito.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'assunzione delle dichiarazioni dei nominativi indotti dalle parti alle udienze del 20.6.2023 e , del 4.7.2023 (testi indotti Testimone_1 Testimone_2 dalla ditta edile) e del 14.09.2023 e ), ad eccezione dei testi indicati Persona_4 CP_4 dalla difesa che non sono stati intimati;
è stata espletata, altresì, CTU grafologica da parte della _1 dott.ssa sull'autenticità delle firme apposte nelle Dichiarazioni Sostitutive, i cui esiti Persona_6 vengono sin d'ora qui riportati: “..Dall'esame preliminare, grafonomico/grafologico, delle tre firme disconosciute è emersa forte disomogeneità espressiva, con specifico riferimento al ductus grafico. In particolare, la condotta del tracciato della firma sulla dichiarazione sostitutiva 7.7.2018, contrassegnata X1, è fluida e scorrevole. Al contrario, si rileva apparente incertezza/stentatezza nel ductus delle firme apposte, rispettivamente, su due moduli intestati a
[...]
, ovvero, sulla dichiarazione sostitutiva 3.9.2018 (contrassegnata X2) e sulla dichiarazione per Parte_10 autorizzazione di inizio lavori (contrassegnata X3), datata parimenti 3.9.2018. All'epoca aveva anni Persona_2
93. Il decesso è avvenuto di lì a poco, in Monserrato (CA), il 10.9.2018…… L'esame comparativo tra le verificande e le autografe di ha evidenziato la presenza di difformità sostanziali, qualitativamente e numericamente Persona_2 rilevanti ai fini attributivi. In particolare, le differenze emerse rispetto alla verificanda X1, datata 7.7.2018, riguardano sia il ductus che le strutture morfologiche: siamo in presenza di due personalità grafiche inconciliabili e tali da avvalorare
l'ipotesi di falso per libera apposizione, ovvero senza nessun intento imitativo della firma autografa. Riguardo alle verificande X2-X3, datate 3.9.2018 siamo in presenza di falso per imitazione, con più particolare riferimento all'apparente stentatezza del ductus grafico, circostanza compatibile con la verosimile insorgenza disgrafica nell'ultimo periodo di vita della ultranovantenne signora deceduta il 10.9.2018. D'altro canto, essendo simile nelle Persona_2 tre verificande l'assetto morfologico dei grafemi è molto probabile che tutte siano state apposte dalla stessa mano.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni all'udienza “cartolare” del 16.1.2025 e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della Decisione
Sulla condotta tenuta da ella vicenda _1 on ha condotto dinanzi a questo giudice alcun teste che confortasse la tesi dallo stesso _1 sostenuta nel primo atto difensivo, ovvero che egli “agiva” ed “operava” quale rappresentante di pagina 7 di 14 e che la decisione di avviare degli importanti lavori di ristrutturazione edilizia Pt_9 fosse stata adottata dalla de cuius e che egli si limitava ad eseguire la volontà altrui.
Ed infatti la teste riscontrata da , interrogata in merito CP_4 Persona_4 al contenuto dell'incarico affidato a (circa il motivo per cui era in possesso delle chiavi
_1 dell'abitazione) ha esplicitato che: “le chiavi vennero consegnate a in mia assenza ma sono sicura che
_1 on poteva fare altro;
ricordo di una telefonata dell'estate del 2018 intercorsa tra e mia zia che era con me
_1 _1 in Sardegna a proposito di uno smaltimento di una caldaia a gasolio del riscaldamento per il quale occorreva un documento di identità della zia che non volle dare in bianco;
tale smaltimento conseguì al fatto che evidentemente c'erano degli accordi tra mia zia e .tant'è che venne trasmessa la copia della carta di identità di mia zia”.
_1
Come ben si comprende, gli incarichi delegati a da erano specifici e di _1 Pt_9 piccola entità che il primo “sbrigava”, peraltro, senza particolare cura, atteso che questi ebbe a firmare falsamente anche la dichiarazione sostitutiva che ineriva alla costruzione del nuovo impianto termico
(v. dichiarazione destinata a del 3/5.09.2018), probabilmente copiandola Parte_10 malamente dopo aver ottenuto la copia della carta di identità di Pt_9
Infatti, deve prendersi atto della falsità, accertata dalla C.T.U., delle firme apposte sulle dichiarazioni sostitutive contenute nella cartellina di documenti che proprio on ha mai negato _1 di aver consegnato agli attori, ammettendo, implicitamente, di averla avuta sempre con sè, non appena richiesto di riconsegnare le chiavi dell'appartamento; la falsa grafia non può che attribuirsi alla persona di che, invece, avendo a disposizione dei documenti apparentemente firmati dalla de cuius, ha _1 potuto millantare “credito” e “rappresentatività” della stessa, contrariamente al vero.
Ed è lo stesso che si contraddice in comparsa di costituzione e risposta: se davvero _1 avesse agito in esecuzione del mandato conferitogli da in considerazione del carattere Pt_9
“fermo” della stessa (che presuppone un forte determinismo volitivo) che lo stesso assegna a _1 avrebbe dovuto sottoporre all'esame e all'approvazione della de cuius i preventivi dei lavori Pt_9 che si era procurato, proprio per assicurarsi del rispetto della volontà altrui e di aver agito nei limiti conferitigli: ma così non è stato!
Dunque, deve ritenersi abbia agito, relativamente alla vicenda per cui è causa, da falsus _1 RA.
Sulla domanda riconvenzionale dell'Impresa Edile CP_2
In diritto pagina 8 di 14 E' noto come il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato produca direttamente i suoi effetti nei confronti di questi solo se concluso nei limiti delle facoltà conferite al primo: la legge condiziona la verificazione dell'effetto negoziale diretto nei confronti del dominus alla sussistenza della legittimazione rappresentativa in capo al rappresentante.
Nell'ipotesi in cui il rappresentante/mandatario agisca senza avere ricevuto alcun incarico o ecceda i limiti delle facoltà conferitegli, l'ordinamento prevede come conseguenza l'inefficacia del contratto concluso dal c.d. falsus RA (vizio che può anche essere rilevato d'ufficio dal Giudice), salvo che non intervenga una ratifica ai sensi dell'art. 1399 c.c. da parte dell'interessato (cioè dal dominus) in modo da renderlo efficace (anche) nei suoi confronti.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, “il negozio concluso dal falsus RA costituisce una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus e, come negozio in itinere o in stato di pendenza, non è nullo e neppure annullabile, bensì inefficace nei confronti del dominus sino alla ratifica di questi” [così, Cass., 17 giugno 2010, n. 14618]; per tale orientamento, la ratifica è un atto unilaterale qualificato che equivale ad una sorta di procura successiva, sanando così l'accordo negoziale concluso dal falsus RA con effetto retroattivo e facendo salvi i diritti acquistati da terzi.
Per quanto concerne la forma della ratifica, sebbene la dottrina maggioritaria ritenga che essa debba avere la medesima forma prescritta per il negozio cui si riferisce come accade per la procura, con una importantissima pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “ la ratifica del negozio concluso dal falsus RA, che lo rende efficace nei confronti del dominus, può essere fatta implicitamente, ad esempio mediante l'accettazione della somma riscossa dal falsus RA, mentre non occorre la forma scritta, neppure ove tale sia la forma dell'atto seguita di fatto dal falsus RA” [Cass, Civ, n. 11509 del 9 maggio 2008].
Pertanto, è sufficiente che il terzo, che intenda estendere gli effetti del negozio concluso col falsus RA in capo al rappresentato/mandante, dimostri che quest'ultimo, pur non avendo espressamente conferito tale potere nella forma prevista per il negozio cui si riferisce, abbia ad esempio ricevuto ed accettato dal rappresentante apparente una somma di danaro o altra utilità derivante dalla conclusione del negozio in questione.
Tuttavia, qualora il terzo in buona fede non fornisca prova dell'intervenuta ratifica (seppur implicita) o semplicemente perché essa non è mai intervenuta, lo stesso potrà agire direttamente nei confronti del falsus RA: infatti, il legislatore, all'art. 1398 c.c., si è preoccupato di tutelare la posizione del terzo che ha contrattato con il RAe fittizio, prevedendo a carico di quest'ultimo pagina 9 di 14 l'obbligo di risarcire gli eventuali danni subiti dalla controparte negoziale (“Colui che ha contrattato come rappresentante senza avere i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto”) avendo violato i principi di correttezza e di diligenza di ambo le parti nello svolgimento delle trattative negoziali.
In ultimo, con riguardo al quantum risarcitorio, il falsus RA, avendo posto in essere un comportamento tale da ingenerare nella controparte contrattuale un errore scusabile, violando il dovere di correttezza, è tenuto a risarcire il terzo delle spese da questo sostenute [nonché, se domandato, dell'eventuale pregiudizio sofferto per il tempo perduto a concludere le trattative, sottratto ad altre più profittevoli occupazioni, o alle occasioni che gli siano nel frattempo capitate per concludere altro analogo contratto e che lui abbia sciupato fidandosi di quanto affermato, falsamente, dal rappresentante apparente].
Infatti, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno risarcibile ex art. 1398 c.c. subito dal contraente che abbia confidato senza sua colpa nella esistenza della procura invocata dal falsus RA, si limita al cosiddetto interesse negativo e, risiede, oltre che nelle spese e nelle perdite strettamente dipendenti dalle trattative, nel vantaggio conseguibile dal contraente in buona fede per il tramite di altre contrattazioni [così, anche, Cass., 29 settembre 2000, n. 12969].
Perché si configuri l'ipotesi di cui all'art. 1398 c.c., la giurisprudenza ha elaborato tre principali requisiti per il verificarsi della rappresentanza apparente (per difetto o per eccesso di rappresentanza): in primis, vi deve essere la ricorrenza di circostanze obiettive che giustificano l'erroneo convincimento del terzo che invoca l'accertamento della situazione apparente;
in secundis, l'erronea opinione di quest'ultimo di trovarsi dinanzi ad un fenomeno rappresentativo, la quale, tuttavia, non deve essere causata da una negligenza;
in ultimo, una situazione di colpa in cui versa lo pseudo rappresentato, tesa a corroborare l'erroneo convincimento del terzo.
In fatto
Ciò premesso, si ritiene che l'Impresa abbia, senza colpa, confidato che CP_2 _1 fosse “il rappresentante” di sia perché questi aveva le chiavi dell'appartamento, sia perché Pt_9 deteneva le dichiarazioni sostitutive di notorietà firmate falsamente da AC, ad es. Pt_9 destinava la corrispondenza di a direttamente v. doc nr. 4), sia perché ha consentito, Pt_9 _1 fornendo e indicando a i dati anagrafici e del codice fiscale della de cuius (cfr. doc nr. 3 CP_2 prodotto dall'Impresa), che la fattura nr. 8 del 10.8.2018 (cfr. doc n. 5) venisse intestata a Per_2
, nonostante che il preventivo delle spese fosse stato intestato solo a (v. doc n. 2).
[...] _1
pagina 10 di 14 Ebbene, colui che ha contrattato come rappresentante, senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno cagionato al terzo contraente per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
Tale responsabilità si poggia su quattro presupposti:
----il primo è rappresentato dal fatto che quest'ultimo, spendendo il nome del rappresentato, abbia concluso con il terzo un contratto idoneo a produrre effetti ma che, in assenza di ratifica da parte dello pseudo rappresentato, diviene inefficace;
CP_ secondo consiste nel fatto che il terzo non è stato in colpa nel confidare nell'efficacia del contratto
(del resto l'onere della prova della colpa del terzo grava sul falsus RA e tale prova non è stata fornita da;
ad ogni modo ricorre la colpa del terzo solo quando lo stesso sia caduto in un _1 errore inescusabile, vale a dire evitabile con la normale diligenza. Al riguardo, non è sufficiente ad integrarne la colpa il fatto che il terzo contraente abbia omesso di richiedere, ai sensi dell'art. 1393 c.c., la giustificazione dei poteri rappresentativi;
si tenga altresì conto del fatto che nella specie il contratto concluso (contratto d'opera) non è “formale”, per cui solo nei contratti formali, per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, il principio dell'apparenza del diritto non può trovare applicazione rispetto alla rappresentanza, atteso che per i suddetti contratti sussiste un onere legale di documentazione della procura, dalla cui mancanza si deve dedurre l'esistenza di una colpa inescusabile dell'altro contraente
[Cass. 12.2.2010, n. 3364];
---il terzo presupposto è da rintracciare nel dolo o nella colpa del falso rappresentante, essendo necessario che egli sia stato consapevole, al momento del compimento del negozio, di non essere titolare del relativo potere (anche se, a tale ultimo riguardo, la giurisprudenza si è espressa in senso contrario, ritenendo irrilevante accertare il dolo o la colpa del falsus RA nel riconoscerne la responsabilità verso il terzo incolpevole, poiché solo di quest'ultimo ha rilievo la posizione soggettiva);
---il quarto presupposto, poi, trova la sua ragion d'essere nella mancata ratifica dell'atto da parte del dominus: non si ritiene, infatti, che gli attori abbiano colposamente contribuito a cristallizzare la condotta illecita di COSTI – come sostenuto dall'Impresa laddove afferma (pag. 9 della CP_2 comparsa conclusionale) che “….negli oltre due mesi di esecuzione dei lavori prima dell'interruzione non si adoperavano in alcun modo per controllare lo stato dell'immobile nonostante che il cantiere fosse ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'abitazione” – atteso che il decesso di avveniva il 10.9.2018, la Pt_9 pubblicazione del testamento olografo il 31.10.2018 e la consegna delle chiavi dell'appartamento avveniva il 28.11.2018, eventi prima dei quali gli attori non avevano alcuna titolarità per poter pagina 11 di 14 “immediatamente” interrompere i lavori: dunque gli attori nulla debbono, ad alcun titolo, nei riguardi dell'Impresa edile.
Chiarite in questi termini le condizioni su cui si basa la responsabilità del falsus RA, si può affermare che essa è di tipo extracontrattuale per culpa in contrahendo ex art. 1338 c.c., sia per quanto statuito in ambito giurisprudenziale (Cass. 18191/2007; Cass. 11453/1998; Cass. 4581/1976), sia per quanto stabilito in terreno normativo: invero, la giurisprudenza, dal suo canto, ha asserito che il fatto illecito che dà luogo alla responsabilità de qua consiste nella lesione della libertà contrattuale del terzo;
la soluzione appena sottolineata è valorizzata dal dettato normativo che limita l'ambito dell'obbligazione risarcitoria del falso rappresentante all'interesse del terzo a non essere coinvolto in contrattazioni invalide o inefficaci.
La responsabilità del falsus RA viene fatta rientrare nella figura più generale della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. e non può essere ricondotta alla responsabilità contrattuale, poiché il falsus RA non contrae in proprio nome, né assume impegni vincolanti in ordine alla esecuzione del contratto: in particolare, il falsus RA è responsabile per aver violato i doveri di correttezza e di buona fede, nonché il generale obbligo di neminem laedere, avendo taciuto al terzo una causa di inefficacia (o d'invalidità) del negozio.
Pertanto, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale formulata dall'Impresa edile, accertato il diritto dell'esecutore dell'opera di essere pagato del suo lavoro per la parte realizzata ai sensi dell'art. 1672 c.c., non potendo ad essa imputare i difetti dell'opera eseguita ma interrotta per causa non dipendente dalla volontà viene condannato a rifondere la prima dei danni _1 subiti mediante il pagamento della somma, quantificata dal CTU ing. perché parametrata CP_3 all'esatto ammontare del valore delle opere realizzate (ritenute conformi alle normative edilizie/urbanistiche/igienico-sanitarie), di euro 13.151,62, oltre rivalutazione monetaria secondo indici
Istat dal 10.9.2018 alla data di deposito della presente sentenza ed interessi compensativi equamente determinati nella misura legale sulla somma devalutata al 10.9.2018, via via calcolati fino al saldo.
Sulla domanda di condanna attorea
Gli attori hanno certamente subito un danno dall'agire abusivo di in quanto _1 sono divenuti proprietari di un appartamento nel quale sono state eseguite opere edilizie non dagli stessi approvate e volute e che hanno dovuto interrompere proprio per non aumentare l'entità dei danni medesimi.
pagina 12 di 14 Questi dovranno affrontare delle spese per portare a termine le lavorazioni e l'ing. - CP_3
C.T.U. del procedimento per A.T.P. le cui conclusioni vengono fatte proprie dal giudicante – ha apprezzato come congruo l'importo di euro 17.950,00, oltre gli oneri professionali quantificati sempre dal CTU in euro 2.850,00 per la regolarizzazione edilizia dell'immobile, per un totale di euro 20.800,00, al cui pagamento viene condannato in favore di parte attrice. _1
Alcuna prova invece è stata fornita da parte attrice circa “la perdita di alcune interessanti occasioni per poter porre in locazione l'immobile a decorrere dal mese di ottobre del 2018 a causa del perdurante stato di inagibilità dello stesso”; pertanto, tale voce di danno non può essere liquidata.
Deve invece essere liquidata la rivalutazione monetaria secondo indici Istat – trattandosi certamente di obbligazione di valore – ed applicati, con le modalità di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nr. 1712/1995, gli interessi compensativi determinati nel tasso legale.
0o0o0
Le spese di CC.TT.UU. e processuali (anche della fase di ATP) seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto che le fasi di studio ed introduttiva sono da liquidare nel medio ex
DM 55/2014 e la fase istruttoria e decisoria secondo il medio di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
--accerta che ha agito quale falsus RA della de cuius e che è _1 Persona_2 responsabile ex art. 1398 c.c. dei danni procurati a terzi;
--dichiara che il contratto d'opera verbalmente concluso da con la Ditta individuale _1
“ ” non è efficace nei riguardi degli attori e che nulla gli attori RO debbono ad essa, ad alcun titolo;
--condanna a risarcire la ditta individuale di mediante la _1 CP_2 corresponsione della somma di euro 13.151,62, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal
10.9.2018 alla data di deposito della presente sentenza ed interessi compensativi equamente determinati nella misura legale sulla somma devalutata al 10.9.2018, via via calcolati fino al saldo;
--condanna a risarcire gli attori dei danni procurati mediante il pagamento della _1 somma di euro 20.800, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal 10.9.2018 alla data di deposito della presente sentenza ed interessi compensativi equamente determinati nella misura legale sulla somma devalutata al 10.9.2018, via via calcolati fino al saldo;
pagina 13 di 14 --Condanna al pagamento delle spese di CCTTUU svoltesi nel procedimento per ATP _1 che nella fase di merito (come già liquidate).
--Condanna a rimborsare agli attori e all' le spese processuali _1 RO sostenute che si liquidano per ciascuna parte, ivi comprese le spese di A.T.P., in euro 6.500 per compenso professionale, oltre le spese, i.v.a., c.p.a., 15% per spese generali.
Firenze, 26 maggio 2025
La Giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
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