Sentenza 12 dicembre 2022
Sentenza 17 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 3029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3029 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03029/2026REG.PROV.COLL.
N. 05440/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5440 del 2023, proposto da
E-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Caturani, Giuseppe De Vergottini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore n. 22;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 01883/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Cons. AS NI e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Caturani, De Vergottini, Iannotta e Ongaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si tratta di un regolamento comunale che disciplina le opere del sottosuolo realizzate da enti gestori di public utilities (gas, luce, etc.).
Il ricorso di primo grado, proposto dalla odierna appellante, veniva dichiarato improcedibile dal TAR Veneto.
La sentenza veniva appellata ma, nelle more del giudizio, la società ha proposto formale atto di rinunzia in data 19 gennaio 2026.
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2026, la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il collegio non può che prendere atto dell’atto di rinunzia ritualmente formulato dalla difesa di parte appellante e, per l’effetto, dichiarare estinto il presente giudizio di appello ai sensi dell’art. 35 c.p.a.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite atteso l’andamento complessivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EG SA, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
AS NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS NI | EG SA |
IL SEGRETARIO