Articolo 10 octies della Legge 9 luglio 1990, n. 185
Articolo 10 septiesArticolo 21
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22 luglio 2012
Art. 10-octies. ((Procedure doganali)) (( 1. L'esportatore, nell'espletare le formalita' richieste per l'esportazione di materiali di armamento presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente a trattare la dichiarazione di esportazione, deve dimostrare di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione.
2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente puo' anche, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi, sospendere l'operazione di esportazione dal territorio nazionale dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa o, se necessario, impedire in altro modo che essi escano dal territorio della Comunita' quando ritiene che:
a) informazioni pertinenti non sono state prese in considerazione all'atto del rilascio dell'autorizzazione di esportazione;
b) le circostanze sono sostanzialmente cambiate dal rilascio dell'autorizzazione di esportazione. ))
Entrata in vigore il 22 luglio 2012
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