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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/11/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G 2381/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA ZI Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2381/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FERRARI ANNALISA, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv. Ferrari Annalisa in VIA FERRARI BONINI N. 3, GG IL;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO GG IL
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/07/2025, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con in data 27/06/1998 a AN DE (MO), Controparte_1 dal quale era separata in forza di separazione consensuale omologata, ex art. 473 bis.51 c.p.c., dalla sentenza di questo Tribunale n. 456/2024 dell'08/10/2024, pubblicata il 09/10/2024.
Esponeva che i coniugi avevano adottato i due figli (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
24/12/2003), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Chiedeva la solo pronuncia di divorzio.
Il convenuto non si costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza, e Controparte_1 ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere domandati da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile ….».
Nel caso di specie, la separazione si è protratta ininterrottamente dalla separazione consensuale omologata da questo Tribunale con la sentenza n. 456/2024 dell'08/10/2024, pubblicata il 09/10/2024.
Sono trascorsi almeno sei mesi dalla separazione consensuale e la sentenza di separazione è passata in giudicato il 10/04/2025.
La contumacia del convenuto e le conclusioni della ricorrente dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. e successive modifiche ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno, in assenza di domanda ed essendo i due figli adottivi già maggiorenni ed economicamente autosufficienti. pagina 2 di 3 Stante la mancata opposizione del resistente ed avuto riguardo alla natura costitutiva della pronuncia di divorzio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/06/1998 in
AN DE (MO) tra e , con atto trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di AN DE ( Atto n. 40, Parte 2, Serie A, anno
1998 ).
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN DE di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 27 novembre 2025.
Il Presidente estensore
IA ZI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA ZI Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2381/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FERRARI ANNALISA, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv. Ferrari Annalisa in VIA FERRARI BONINI N. 3, GG IL;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO GG IL
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/07/2025, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con in data 27/06/1998 a AN DE (MO), Controparte_1 dal quale era separata in forza di separazione consensuale omologata, ex art. 473 bis.51 c.p.c., dalla sentenza di questo Tribunale n. 456/2024 dell'08/10/2024, pubblicata il 09/10/2024.
Esponeva che i coniugi avevano adottato i due figli (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
24/12/2003), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Chiedeva la solo pronuncia di divorzio.
Il convenuto non si costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza, e Controparte_1 ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere domandati da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile ….».
Nel caso di specie, la separazione si è protratta ininterrottamente dalla separazione consensuale omologata da questo Tribunale con la sentenza n. 456/2024 dell'08/10/2024, pubblicata il 09/10/2024.
Sono trascorsi almeno sei mesi dalla separazione consensuale e la sentenza di separazione è passata in giudicato il 10/04/2025.
La contumacia del convenuto e le conclusioni della ricorrente dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. e successive modifiche ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno, in assenza di domanda ed essendo i due figli adottivi già maggiorenni ed economicamente autosufficienti. pagina 2 di 3 Stante la mancata opposizione del resistente ed avuto riguardo alla natura costitutiva della pronuncia di divorzio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/06/1998 in
AN DE (MO) tra e , con atto trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di AN DE ( Atto n. 40, Parte 2, Serie A, anno
1998 ).
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN DE di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio della Sezione I Civile in data 27 novembre 2025.
Il Presidente estensore
IA ZI
pagina 3 di 3