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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 11608/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
AE IN Presidente
EV CA UD
Alessio Marfé UD rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. ROMANO Parte_1 C.F._1
MARIACRISTINA;
e
(C.F. ), con l'Avv. SANNINO MARTINA;
Parte_2 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in parte motiva.
Visto il parere del P.M.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in SAN SEBASTIANO AL VESUVIO in data
23/06/2012 (atto n. 8, P. II, serie A, anno 2012), nel corso del quale sono nati i figli Per_1
(nt. 21/04/2013) e (nt. a il 18/06/2015) CP_1 CP_2 CP_1
e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle seguenti condizioni:
dare atto che i coniugi e sono entrambi economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti e quindi in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, svolgendo il sig. l'attività di operaio e percependo mensilmente la somma pari Parte_1 ad euro 1400,00 (millequattrocento euro/00) mentre la sig.ra percepisce, come Parte_2 da dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, la somma di 650,00 euro a titolo di mantenimento, la somma di 1007,50 a titolo di assegno di inclusione e la somma di euro 201,00 come assegno unico.
I figli minori e con residenza preferenziale presso l'abitazione Per_1 CP_2 familiare sita in Napoli (Na) alla Via Alfredo Pepe n. 12, resteranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti gli stessi;
I figli minori e trascorreranno con il padre almeno due pomeriggi a Per_1 CP_2 settimana dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nonché, a settimane alterne il fine settimana con il pernottamento presso il suo domicilio. Trascorreranno, inoltre, con il padre il giorno 24
Dicembre o il giorno 25 Dicembre ed il giorno 31 Dicembre o il primo Gennaio con il pernottamento ed il 6 Gennaio (dalle ore 10:00 alle ore 20:00), e, sempre ad anni alterni, la
Domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo (dalle ore 10:00 alle ore 20:00). Durante il periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi nel mese di Agosto o di Luglio. Tale periodo di vacanza dovrà essere concordato e comunicato alla madre entro il 30 Maggio di ciascun anno .I figli minori trascorreranno, inoltre, con entrambi i genitori, il proprio onomastico e compleanno;
nel caso in cui ciò non fosse possibile, trascorreranno nello stesso anno il compleanno con un genitore e l'onomastico con l'altro, mentre, potranno trascorrere con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni ed onomastici, nonché, con il padre la festa del papà e con la madre quella della mamma. Tale regolamentazione del diritto di visita del padre dovrà essere sempre raccordato ed armonizzato con le primarie esigenze scolastiche e di vita dei figli minori e;
Per_1 CP_2 il sig. entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese corrisponderà alla Parte_1 sig.ra tenuto conto delle sue attuali condizioni economiche nonché delle spese Parte_2 sostenute attualmente quali a titolo meramente esemplificativo canone di locazione dell'appartamento all'interno del quale attualmente vive, utenze domestiche, nonché alla luce degli emolumenti percepiti dalla sig.ra e corrisposti dallo Stato una cifra Parte_2 complessiva pari ad € 650,00 (seicentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e . Tale somma sarà versata su conto corrente Per_1 CP_2 bancario, intestato alla sig.ra Parte_2
7. tale cifra sarà ogni anno automaticamente adeguata secondo l'intervenuta rivalutazione monetaria
Pag. 2 di 4 quale risulterà dagli indici ISTAT per gli operai e gli impiegati. Il padre provvederà, inoltre, in misura pari al 50% alle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. che eventualmente dovessero occorrere per i figli minori e , nonché, sempre in Per_1 CP_2 misura pari al 50% a tutte le spese ludiche e sportive extra preventivamente concordate secondo quanto espressamente stabilito nel Protocollo d'intesa sottoscritto il giorno 7 Marzo
2018. Dal punto di vista fiscale ciascuno dei genitori porterà nella propria dichiarazione dei redditi le spese da ognuno sostenute per i figli minori, mentre l'assegno unico familiare sarà percepito nella misura del 50% da entrambi i coniugi;
i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per i figli minori e . Per tutto quanto sopra Per_1 CP_2 premesso, i sottoscritti coniugi
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Il contributo di mantenimento per i figli minori si reputa congruo, alla luce delle complessive attuali condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, ben illustrate e documentate in atti.
Sussistono inoltre i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Non si procede all'ascolto dei figli minori poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Pag. 3 di 4 la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nt. a NA (NA) il Parte_1
21/11/1983) e (nt. a NA (NA) il 11/07/1982), omologando gli accordi Parte_2 tra loro intervenuti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/12/2025.
Il UD estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. AE IN
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 11608/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
AE IN Presidente
EV CA UD
Alessio Marfé UD rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. ROMANO Parte_1 C.F._1
MARIACRISTINA;
e
(C.F. ), con l'Avv. SANNINO MARTINA;
Parte_2 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in parte motiva.
Visto il parere del P.M.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in SAN SEBASTIANO AL VESUVIO in data
23/06/2012 (atto n. 8, P. II, serie A, anno 2012), nel corso del quale sono nati i figli Per_1
(nt. 21/04/2013) e (nt. a il 18/06/2015) CP_1 CP_2 CP_1
e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle seguenti condizioni:
dare atto che i coniugi e sono entrambi economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti e quindi in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, svolgendo il sig. l'attività di operaio e percependo mensilmente la somma pari Parte_1 ad euro 1400,00 (millequattrocento euro/00) mentre la sig.ra percepisce, come Parte_2 da dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, la somma di 650,00 euro a titolo di mantenimento, la somma di 1007,50 a titolo di assegno di inclusione e la somma di euro 201,00 come assegno unico.
I figli minori e con residenza preferenziale presso l'abitazione Per_1 CP_2 familiare sita in Napoli (Na) alla Via Alfredo Pepe n. 12, resteranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti gli stessi;
I figli minori e trascorreranno con il padre almeno due pomeriggi a Per_1 CP_2 settimana dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nonché, a settimane alterne il fine settimana con il pernottamento presso il suo domicilio. Trascorreranno, inoltre, con il padre il giorno 24
Dicembre o il giorno 25 Dicembre ed il giorno 31 Dicembre o il primo Gennaio con il pernottamento ed il 6 Gennaio (dalle ore 10:00 alle ore 20:00), e, sempre ad anni alterni, la
Domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo (dalle ore 10:00 alle ore 20:00). Durante il periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi nel mese di Agosto o di Luglio. Tale periodo di vacanza dovrà essere concordato e comunicato alla madre entro il 30 Maggio di ciascun anno .I figli minori trascorreranno, inoltre, con entrambi i genitori, il proprio onomastico e compleanno;
nel caso in cui ciò non fosse possibile, trascorreranno nello stesso anno il compleanno con un genitore e l'onomastico con l'altro, mentre, potranno trascorrere con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni ed onomastici, nonché, con il padre la festa del papà e con la madre quella della mamma. Tale regolamentazione del diritto di visita del padre dovrà essere sempre raccordato ed armonizzato con le primarie esigenze scolastiche e di vita dei figli minori e;
Per_1 CP_2 il sig. entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese corrisponderà alla Parte_1 sig.ra tenuto conto delle sue attuali condizioni economiche nonché delle spese Parte_2 sostenute attualmente quali a titolo meramente esemplificativo canone di locazione dell'appartamento all'interno del quale attualmente vive, utenze domestiche, nonché alla luce degli emolumenti percepiti dalla sig.ra e corrisposti dallo Stato una cifra Parte_2 complessiva pari ad € 650,00 (seicentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e . Tale somma sarà versata su conto corrente Per_1 CP_2 bancario, intestato alla sig.ra Parte_2
7. tale cifra sarà ogni anno automaticamente adeguata secondo l'intervenuta rivalutazione monetaria
Pag. 2 di 4 quale risulterà dagli indici ISTAT per gli operai e gli impiegati. Il padre provvederà, inoltre, in misura pari al 50% alle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. che eventualmente dovessero occorrere per i figli minori e , nonché, sempre in Per_1 CP_2 misura pari al 50% a tutte le spese ludiche e sportive extra preventivamente concordate secondo quanto espressamente stabilito nel Protocollo d'intesa sottoscritto il giorno 7 Marzo
2018. Dal punto di vista fiscale ciascuno dei genitori porterà nella propria dichiarazione dei redditi le spese da ognuno sostenute per i figli minori, mentre l'assegno unico familiare sarà percepito nella misura del 50% da entrambi i coniugi;
i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per i figli minori e . Per tutto quanto sopra Per_1 CP_2 premesso, i sottoscritti coniugi
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Il contributo di mantenimento per i figli minori si reputa congruo, alla luce delle complessive attuali condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, ben illustrate e documentate in atti.
Sussistono inoltre i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Non si procede all'ascolto dei figli minori poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Pag. 3 di 4 la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nt. a NA (NA) il Parte_1
21/11/1983) e (nt. a NA (NA) il 11/07/1982), omologando gli accordi Parte_2 tra loro intervenuti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/12/2025.
Il UD estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. AE IN
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