Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 17/02/2026, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01940/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto n. -OMISSIS-(Posizione n. -OMISSIS-), notificato al ricorrente il 21.11.2022 del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva – II Reparto – 6^ Divisione – 3^ Sezione con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata dal ricorrente per l'infermità “Pregresso Linfoma diffuso a grandi cellule B (Stadio IIE) già trattato con chemioterapia in attuale remissione completa metabolica e follow up clinico strumentale” e di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi ivi espressamente compresi il parere nr. -OMISSIS- reso nell'adunanza n. -OMISSIS-del 27.05.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente, il parere di riesame n. -OMISSIS- reso nell'adunanza n. -OMISSIS-del 25.10.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in sede di riesame nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente, nonché del verbale mod. BL/B n. -OMISSIS- in data 7.10.2021 con il quale la CMO di Bari ha giudicato l'infermità sofferta dal ricorrente ascrivibile alla Tabella B.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. OM De RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il primo Luogotenente dell’Aeronautica Militare -OMISSIS- ha impugnato innanzi questo giudice: il Decreto n. -OMISSIS-(Posizione n. -OMISSIS-), notificato al ricorrente il 21.11.2022 del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva – II Reparto – 6^ Divisione – 3^ Sezione con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “Pregresso Linfoma diffuso a grandi cellule B (Stadio IIE) già trattato con chemioterapia in attuale remissione completa metabolica e follow up clinico strumentale”; ed il parere nr. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. -OMISSIS-del 27.05.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l’infermità sofferta dal ricorrente; il parere di riesame n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. -OMISSIS-del 25.10.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in sede di riesame nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l’infermità sofferta dal ricorrente; il verbale mod. BL/B n. -OMISSIS- in data 7.10.2021 con il quale la CMO di Bari ha giudicato l’infermità sofferta dal ricorrente ascrivibile alla Tabella B.
1.1 Riferiva, tra l’altro, che nel corso della sua carriera era stato immesso in vari teatri operativi esteri e più precisamente: - MISSIONI O.F.C.N. in qualità di E.V. O.B. Aerosoccorritore Combat S.A.R. a Durazzo (ALBANIA) 1999 ed impiegato anche in missioni di volo sul territorio Kosovaro; - quattro turni differenti presso il 6° R.O.A. di Tallil (IRAQ) dal 05/07/2003 al 03/09/2003, dal 20/01/2004 al 05/03/2004, dal 18/08/2004 al 15/10/2004 15/11/2005 al 10/02/2006, in cui espletava la sua attività lavorativa all’interno di uno shelter che presentava fori di bombardamenti.
1.2 Una volta in Patria in prosieguo di tempo il ricorrente veniva ricoverato per “Linfoadenopatia latero cervicale destra” in data 07/09/2021 e sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione di neoformazione latero-cervicale destra.
1.3 In data 16/09/2021 gli veniva purtroppo diagnosticato un “linfoma diffuso a grandi cellule B” che lo costringeva a ricorrere più volte alle cure mediche.
1.4 In data 12.03.2021 il ricorrente presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta.
1.5 Il Comitato di Verifica per le Cause di servizio con parere nr. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. -OMISSIS-del 27.05.2022 si esprimeva sfavorevolmente, asserendo “ che l'infermità PREGRESSO LINFOMA DIFFUSO A GRANDI CELLULE B, STADIO IIE, GIA TRATTATO CON CHEMIOIMMUNOTERAPIA IN ATTUALE REMISSIONE COMPLETA METABOLICA E FOLLOW UP CLINICO STRUMENTALE NON PUO RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di patologia neoplastica nel cui sviluppo sembrano rivestire un ruolo importante fattori sia ambientali che individuali, pertanto, non sussistendo nel servizio prestato specifiche noxae potenzialmente idonee ad assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, la forma in questione non può attribuirsi allo stesso, pur considerando tutti i suoi aspetti descritti agli atti. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servízio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti” .
Anche una successiva pronuncia n. -OMISSIS-, emessa in sede di riesame nell’adunanza n. -OMISSIS-del 25.10.2022, vedeva il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nuovamente negare il nesso eziologico, asserendo che “l'interessato, arruolatosi in Aeronautica militare dal 1987, ha svolto attività proprie del corpo di appartenenza, quale sottufficiale Aiutante di Sanità, Operatore di Bordo e Aerosoccorritore, attività di volo addestrativa e operativa su elicottero; ha partecipato a missioni estere in Ungheria, Malta e Iraq, e prestato assistenza alla sala medica.Infine, ha effettuato ispezioni sanitarie e disinfestazioni presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale; - che con istanza del 12/03/2021 ha chiesto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità in oggetto; che il Comitato si è già espresso con parere n. -OMISSIS-del 27/05/2022; che I'Amministrazione chiede il riesame del precitato parere sulla base delle osservazioni presentato dall'interessato che attribuisce l'insorgenza dell'infermità in oggetto all'esposizione a sostanze tossico-nocive ed all'assenza di DPI, circostanze non confermate dalla dichiarazione del DSS contestualmente allegata; che per l'infermità "PREGRESSO LINFOMA DIFFUSO A GRANDI CELLULE B (STADIO IIE) GIA' TRATTATO CON CHEMIOIMMUNOTERAPIA IN ATTUALE REMISSIONE COMPLEТА МЕТАВOLICA E FOLLOW-UP CLINICO STRUMENTALE" si conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall'interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti;”
1.6 Infine, il Ministero della Difesa, recependo i predetti pareri, si pronunciava mediante Decreto -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 21.11.2022, repingendo la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e negando altresì il beneficio dell’equo indennizzo.
1.7 Insorgeva il Militare con ricorso basato su unico motivo rubricato “Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia.” nel quale in particolare si censurava che il provvedimento si fosse limitato ad enunciare i fattori di rischio generici della patologia, senza considerare in modo appropriato il rischio connesso al servizio espletato nei teatri esteri caratterizzati da contaminazioni conseguenti all’uso di proiettili ad uranio impoverito.
1.8 Le Amministrazioni intimate della difesa e dell’economia si costituivano di mera forma.
1.9 Veniva fissata per la trattazione l’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 nella quale, udite le parti costituite, la causa veniva assunta in decisione.
DIRITTO
2. Va preliminarmente espunta dagli atti la, peraltro ridondante e superflua (riferendosi a pronunce giurisprudenziali), documentazione depositata da parte ricorrente in data 16 gennaio 2026, in quanto chiaramente tardiva.
2.1 Il ricorso merita accoglimento nei termini seguenti.
2.2 Reputa il Collegio che il parere del CVCS, su cui si fonda l’impugnato decreto di reiezione, sia evidentemente carente.
Non risulta adeguatamente approfondita la circostanza del servizio svolto dal ricorrente nei teatri balcanici e iracheni con i noti e correlati fattori di rischio legati all’impiego, senza adeguate protezioni, in siti esposti alla contaminazione dall’utilizzo di armi ad uranio impoverito.
2.3 A riguardo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 15 del 7 ottobre 2025 -affrontando la specifica questione delle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio per patologie tumorali insorte in militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante servizio all'estero- ha avuto modo di riaffermare che, data l’attuale difficoltà di fornire una prova scientifica inoppugnabile del nesso causale, è sufficiente al militare la dimostrazione dell'avvenuto espletamento di missioni in teatri operativi connotati dalla presenza di uranio impoverito e altri metalli pesanti nonché della successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica per la quale la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un'associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi riscontrati in detti teatri di guerra. Grava quindi sull'Amministrazione dimostrare una genesi extra-lavorativa specifica della patologia (es. fattori personali o ambientali non legati al servizio).
2.4 Nel caso di specie, allora, al fine di escludere il nesso presunto di causalità con l’impiego in teatri operativi contaminati (quale sicuramente era quello afghano) l’Amministrazione avrebbe dovuto provare la specifica ricorrenza di concreti elementi idonei a suffragare una genesi alternativa della patologia del ricorrente.
2.5 Ciò non si rinviene nei provvedimenti impugnati.
2.6 Va osservato infine che l’epigrafe del gravame reca tra gli atti impugnati anche il “verbale mod. BL/B n. -OMISSIS- in data 7.10.2021 con il quale la CMO di Bari ha giudicato l’infermità sofferta dal ricorrente ascrivibile alla Tabella B” senza però che nel ricorso siano sviluppate specifiche censure (che sarebbero state comunque tardive), il mancato sviluppo dell’impugnativa ne determina inevitabilmente il rigetto.
3 Il ricorso va pertanto accolto con annullamento dei provvedimenti in epigrafe -salvo quanto specificato al precedente punto 2.6- e rimessione della pratica all’Amministrazione perché riesamini la domanda di riconoscimento della causa di servizio del ricorrente emendando le carenze sopra evidenziate.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati -salvo quello specificato sub 2.6 di parte motiva- nei limiti dell’interesse del ricorrente con dovere del Ministero della difesa di ripronunciarsi, previo nuovo parere del CVCS, sulla domanda di riconoscimento della causa di servizio emendando le carenze citate in motivazione e quindi evidenziando gli eventuali fattori causali patogenici alternativi, specificamente riferibili al Militare, che avrebbero agito nel caso di specie eliminando qualsiasi contributo, anche concausale, dell’impiego non protetto in territori caratterizzati da contaminazioni da metalli pesanti connesse all’uso bellico di uranio impoverito;
--condanna i Ministeri intimati solidalmente (con riparto a metà nei rapporti interni) al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo, con ulteriore onere, come per legge, di rimborso degli ammontari di contributo unificato pagato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI NN, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
OM De RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM De RT | GI NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.