TAR Roma, sez. 1B, sentenza 17/02/2026, n. 3041
TAR
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia.

    Il Collegio ritiene che il parere del CVCS sia carente, non avendo adeguatamente approfondito la circostanza del servizio svolto dal ricorrente nei teatri balcanici e iracheni con i noti fattori di rischio legati all’impiego in siti esposti alla contaminazione dall’utilizzo di armi ad uranio impoverito. Si richiama la sentenza n. 15/2025 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui è sufficiente la dimostrazione dell'avvenuto espletamento di missioni in teatri operativi connotati dalla presenza di uranio impoverito e altri metalli pesanti nonché della successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica per la quale la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un'associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi riscontrati in detti teatri di guerra. Grava sull'Amministrazione dimostrare una genesi extra-lavorativa specifica della patologia. Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha provato la specifica ricorrenza di concreti elementi idonei a suffragare una genesi alternativa della patologia del ricorrente.

  • Accolto
    Valutazione non dipendente da causa di servizio

    Il Collegio ritiene che il parere sia carente, non avendo adeguatamente approfondito la circostanza del servizio svolto dal ricorrente nei teatri balcanici e iracheni con i noti fattori di rischio legati all’impiego in siti esposti alla contaminazione dall’utilizzo di armi ad uranio impoverito. Si richiama la sentenza n. 15/2025 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui è sufficiente la dimostrazione dell'avvenuto espletamento di missioni in teatri operativi connotati dalla presenza di uranio impoverito e altri metalli pesanti nonché della successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica per la quale la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un'associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi riscontrati in detti teatri di guerra. Grava sull'Amministrazione dimostrare una genesi extra-lavorativa specifica della patologia. Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha provato la specifica ricorrenza di concreti elementi idonei a suffragare una genesi alternativa della patologia del ricorrente.

  • Accolto
    Conferma del parere negativo in sede di riesame

    Il Collegio ritiene che il parere sia carente, non avendo adeguatamente approfondito la circostanza del servizio svolto dal ricorrente nei teatri balcanici e iracheni con i noti fattori di rischio legati all’impiego in siti esposti alla contaminazione dall’utilizzo di armi ad uranio impoverito. Si richiama la sentenza n. 15/2025 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui è sufficiente la dimostrazione dell'avvenuto espletamento di missioni in teatri operativi connotati dalla presenza di uranio impoverito e altri metalli pesanti nonché della successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica per la quale la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un'associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi riscontrati in detti teatri di guerra. Grava sull'Amministrazione dimostrare una genesi extra-lavorativa specifica della patologia. Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha provato la specifica ricorrenza di concreti elementi idonei a suffragare una genesi alternativa della patologia del ricorrente.

  • Rigettato
    Mancato sviluppo di specifiche censure

    La mancata elaborazione di specifiche censure nel ricorso rende inammissibile l'impugnazione del verbale della CMO di Bari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 17/02/2026, n. 3041
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3041
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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