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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/11/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 781/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice
all'esito della camera di consiglio telematica del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento congiuntamente introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 781 del Ruolo Volontaria Giurisdizione Contenziosi dell'anno 2024 tra
(nato a [...] il [...]; CF Parte_1
), in giudizio con l'avv. PROVENZANO EMANUELA C.F._1
-ricorrente-
e
(nata in [...] il [...]; CF ), in giudizio CP_1 C.F._2 con l'avv. PROVENZANO EMANUELA
-ricorrente-
nonchè il presso il Tribunale di Tempio Pausania Controparte_2
-interventore ex lege-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente presentato in data 01/10/2024, Parte_1
e hanno contestualmente chiesto pronunciarsi la separazione
[...] CP_1 coniugale e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a ME
(Marocco) il 23/11/2005 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di La Maddalena al n.
1, parte II, serie C, anno 2006).
Quanto alle condizioni di cui alla separazione personale, i coniugi hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli e vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con domicilio Per_1 Per_2
e residenza privilegiata presso la madre, e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli almeno tre volte alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:00, nonchè nei week-end a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera ore 21:00, il tutto compatibilmente con gli impegni dei minori, salvo diverso accordo tra le parti. I figli trascorreranno le festività con entrambi i genitori previo accordi fra i due, secondo il principio dell'alternanza.
3) Saranno suddivise tra i genitori nel 50%, tutte le spese straordinarie, le spese mediche, odontoiatriche, e quelle relative all'istruzione dei due figli e le attività ad essa complementari, nonché le attività sportive che gli stessi decideranno di svolgere, previamente concordate e documentate.
4) Il sig. corrisponderà alla signora complessive euro Parte_1 CP_1
400/00 mensili a titolo di mantenimento, di cui euro 300/00 mensili per i due figli ed euro 100/00 per la signora da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo CP_1 gli indici ISTAT sul conto corrente intestato alla signora . L'Assegno unico sarà CP_1 percepito dal sig. che lo girerà alla signora salvo diversi accordi. Pt_1 CP_1
5) La casa familiare sita in La Maddalena in via Terralugiana n.37 viene assegnata con tutta la mobilia nella stessa contenuta alla signora che la abiterà unitamente ai due figli. Si CP_1 da atto che il signor si è già allontanato dalla casa familiare. Pt_1
6) I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti quali passaporto e/o documento d'identità”.
Con sentenza n. 86/2024 del 21/11/2024 il Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato la separazione consensuale, accogliendo le riportate conclusioni, ed ha disposto la prosecuzione del
2 giudizio per la delibazione della restante domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/11/2025, nelle quali hanno ribadito la volontà di non conciliarsi, le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile sopra indicato ed accogliersi le seguenti conclusioni:
“omissis
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di La Maddalena in Via
Terralugiana n.37 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della signora CP_1 che la abiterà unitamente ai figli.
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori in Persona_3 Persona_4 forma condivisa con domicilio e residenza privilegiata presso la madre, e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli almeno tre volte alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:00, nonchè nei week-end a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera ore 21:00, il tutto compatibilmente con gli impegni dei minori, salvo diverso accordo tra le parti. I figli trascorreranno le festività con entrambi i genitori previo accordi fra i due, secondo il principio dell'alternanza, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari al complessivo importo di € 300/00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente secondo gli indici ISTAT al consumo, nonché € 100/00 a titolo di assegno divorzile in favore della signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, CP_1
e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT, in ogni caso tramite accredito in c/c intestato alla signora CP_1
7. Saranno suddivise tra i genitori nel 50%, tutte le spese straordinarie, le spese mediche, odontoiatriche, e quelle relative all'istruzione dei due figli e le attività ad essa complementari, nonché le attività sportive che gli stessi decideranno di svolgere, previamente concordate e documentate.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Riscontrato il deposito delle note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
3 ***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, il Tribunale in composizione collegiale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a ME (Marocco) il 23/11/2005 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di La Maddalena al n. 1, parte II, serie C, anno 2006): tra
(nato a [...] il [...]; CF Parte_1
), C.F._1
e
(nata in [...] il [...]; CF ), CP_1 C.F._2
alle seguenti condizioni:
“omissis
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di La Maddalena in Via
Terralugiana n.37 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della signora CP_1 che la abiterà unitamente ai figli.
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori in Persona_3 Persona_4 forma condivisa con domicilio e residenza privilegiata presso la madre, e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli almeno tre volte alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:00, nonchè nei week-end a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera ore 21:00, il tutto compatibilmente con gli impegni dei minori, salvo diverso accordo tra le
4 parti. I figli trascorreranno le festività con entrambi i genitori previo accordi fra i due, secondo il principio dell'alternanza, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari al complessivo importo di € 300/00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente secondo gli indici ISTAT al consumo, nonché € 100/00 a titolo di assegno divorzile in favore della signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, CP_1
e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT, in ogni caso tramite accredito in c/c intestato alla signora CP_1
7. Saranno suddivise tra i genitori nel 50%, tutte le spese straordinarie, le spese mediche, odontoiatriche, e quelle relative all'istruzione dei due figli e le attività ad essa complementari, nonché le attività sportive che gli stessi decideranno di svolgere, previamente concordate e documentate.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di La Maddalena per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 19/11/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 781/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice
all'esito della camera di consiglio telematica del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento congiuntamente introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 781 del Ruolo Volontaria Giurisdizione Contenziosi dell'anno 2024 tra
(nato a [...] il [...]; CF Parte_1
), in giudizio con l'avv. PROVENZANO EMANUELA C.F._1
-ricorrente-
e
(nata in [...] il [...]; CF ), in giudizio CP_1 C.F._2 con l'avv. PROVENZANO EMANUELA
-ricorrente-
nonchè il presso il Tribunale di Tempio Pausania Controparte_2
-interventore ex lege-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente presentato in data 01/10/2024, Parte_1
e hanno contestualmente chiesto pronunciarsi la separazione
[...] CP_1 coniugale e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a ME
(Marocco) il 23/11/2005 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di La Maddalena al n.
1, parte II, serie C, anno 2006).
Quanto alle condizioni di cui alla separazione personale, i coniugi hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli e vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con domicilio Per_1 Per_2
e residenza privilegiata presso la madre, e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli almeno tre volte alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:00, nonchè nei week-end a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera ore 21:00, il tutto compatibilmente con gli impegni dei minori, salvo diverso accordo tra le parti. I figli trascorreranno le festività con entrambi i genitori previo accordi fra i due, secondo il principio dell'alternanza.
3) Saranno suddivise tra i genitori nel 50%, tutte le spese straordinarie, le spese mediche, odontoiatriche, e quelle relative all'istruzione dei due figli e le attività ad essa complementari, nonché le attività sportive che gli stessi decideranno di svolgere, previamente concordate e documentate.
4) Il sig. corrisponderà alla signora complessive euro Parte_1 CP_1
400/00 mensili a titolo di mantenimento, di cui euro 300/00 mensili per i due figli ed euro 100/00 per la signora da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo CP_1 gli indici ISTAT sul conto corrente intestato alla signora . L'Assegno unico sarà CP_1 percepito dal sig. che lo girerà alla signora salvo diversi accordi. Pt_1 CP_1
5) La casa familiare sita in La Maddalena in via Terralugiana n.37 viene assegnata con tutta la mobilia nella stessa contenuta alla signora che la abiterà unitamente ai due figli. Si CP_1 da atto che il signor si è già allontanato dalla casa familiare. Pt_1
6) I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti quali passaporto e/o documento d'identità”.
Con sentenza n. 86/2024 del 21/11/2024 il Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato la separazione consensuale, accogliendo le riportate conclusioni, ed ha disposto la prosecuzione del
2 giudizio per la delibazione della restante domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/11/2025, nelle quali hanno ribadito la volontà di non conciliarsi, le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile sopra indicato ed accogliersi le seguenti conclusioni:
“omissis
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di La Maddalena in Via
Terralugiana n.37 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della signora CP_1 che la abiterà unitamente ai figli.
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori in Persona_3 Persona_4 forma condivisa con domicilio e residenza privilegiata presso la madre, e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli almeno tre volte alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:00, nonchè nei week-end a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera ore 21:00, il tutto compatibilmente con gli impegni dei minori, salvo diverso accordo tra le parti. I figli trascorreranno le festività con entrambi i genitori previo accordi fra i due, secondo il principio dell'alternanza, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari al complessivo importo di € 300/00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente secondo gli indici ISTAT al consumo, nonché € 100/00 a titolo di assegno divorzile in favore della signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, CP_1
e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT, in ogni caso tramite accredito in c/c intestato alla signora CP_1
7. Saranno suddivise tra i genitori nel 50%, tutte le spese straordinarie, le spese mediche, odontoiatriche, e quelle relative all'istruzione dei due figli e le attività ad essa complementari, nonché le attività sportive che gli stessi decideranno di svolgere, previamente concordate e documentate.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Riscontrato il deposito delle note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
3 ***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, il Tribunale in composizione collegiale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a ME (Marocco) il 23/11/2005 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di La Maddalena al n. 1, parte II, serie C, anno 2006): tra
(nato a [...] il [...]; CF Parte_1
), C.F._1
e
(nata in [...] il [...]; CF ), CP_1 C.F._2
alle seguenti condizioni:
“omissis
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di La Maddalena in Via
Terralugiana n.37 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della signora CP_1 che la abiterà unitamente ai figli.
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori in Persona_3 Persona_4 forma condivisa con domicilio e residenza privilegiata presso la madre, e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli almeno tre volte alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:00, nonchè nei week-end a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera ore 21:00, il tutto compatibilmente con gli impegni dei minori, salvo diverso accordo tra le
4 parti. I figli trascorreranno le festività con entrambi i genitori previo accordi fra i due, secondo il principio dell'alternanza, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari al complessivo importo di € 300/00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente secondo gli indici ISTAT al consumo, nonché € 100/00 a titolo di assegno divorzile in favore della signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, CP_1
e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT, in ogni caso tramite accredito in c/c intestato alla signora CP_1
7. Saranno suddivise tra i genitori nel 50%, tutte le spese straordinarie, le spese mediche, odontoiatriche, e quelle relative all'istruzione dei due figli e le attività ad essa complementari, nonché le attività sportive che gli stessi decideranno di svolgere, previamente concordate e documentate.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di La Maddalena per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 19/11/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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