Art. 17.
L' articolo 62 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e sostituito dal seguente:
"I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichita' e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000".
L' articolo 62 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e sostituito dal seguente:
"I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichita' e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000".