Articolo 17 della Legge 1 marzo 1975, n. 44
Articolo 16Articolo 18
Versione
28 marzo 1975
Art. 17.
L' articolo 62 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e sostituito dal seguente:
"I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichita' e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000".
Entrata in vigore il 28 marzo 1975
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