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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4049 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 8425/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. DI IN,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI Capua Vetere
Il Giudice
Dott. DI IN
1
N. 8425/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
DI IN ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8425 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e di- Controparte_1 feso, come in atti, dall'Avv RI Orlando e con questi elettivamente domi- ciliato presso lo studio del difensore sito in Caserta (CE) al viale Lincoln n.
170/172;
APPELLANTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_2
IE EN e presso di questi elettivamente domiciliata in Marcianise
(CE) alla via Legnano n. 30;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
2
15.12.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, il conveniva Controparte_1 in giudizio al fine di sentir dichiarare la riforma della sen- Controparte_2 tenza n. 266/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Arienzo, depositata in Cancelleria in data 26.10.2023, mai notificata.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nella valutazio- ne della documentazione depositata e dell'istruttoria svolta;
2. Il Giudice di prime cure errava nel fondare la propria decisione sulla base della dichiara- zione testimoniale del genero dell'attrice, per cui interes- Testimone_1 sato alla causa, il quale, dichiarava una dinamica del sinistro diversa a quanto riportato nella richiesta di risarcimento danni e in citazione;
3. Il Giudice di prime cure errava nella liquidazione del quantum sulla base della CTU esple- tata, in quanto, generica;
4. Il Giudice di prime cure errava nella valutazio- ne/interpretazione dell'art 1227 c.c., in quanto, la caduta dell'attrice, odierna appellata, è da ascriversi alla sua responsabilità in quanto negligente ed im- prudente.
5. Non sussiste alcuna responsabilità del ai sensi degli artt CP_1
2043 e/o 2051 c.c.; 6. Si chiede sospensione efficacia esecutiva della senten- za impugnata.
Ciò posto, l'appellante chiedeva Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della stessa impugnata sen- tenza n. 266/2023 del Giudice di Pace di Arienzo, depositata il 26.10.2023, non no- tificata, accogliere la domanda di appello e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità,
l'improcedibilità ed infondatezza dell'avversa domanda risarcitoria proposta da CP_2 contro il nel giudizio RG 1829/2017, innanzi
[...] Controparte_3 al Giudice di Pace di Arienzo, anche per carenza di prova ex art. 2697 c.c. in fatto e di- ritto e, comunque, per responsabilità ex art. 1227 c.c; 2) Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Impro- Controparte_2
3
ponibilità appello per violazione art 342 c.p.c.; 2) Infondatezza dell'atto di appello, in quanto, il Giudice di primo grado correttamente accoglieva la domanda in quanto provata nell'an e nel quantum;
3) Il Giudice di primo grado correttamente fondava la sua decisione sulla base della dichiarazione testimoniale resa dal il quale, confermava la dinamica del Testimone_1 sinistro;
4) In ordine al quantum, il Giudice di primo grado quantificava i danni sulla base delle risultanze della CTU espletata in primo grado il cui pagamento veniva espletato volontariamente dall'ente appellante.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_2
1) dichiarare l'inammissibilita' dell'atto di appello proposto perche' non rispondente ai re- quisiti della fattispecie di cui all'art. 342 CPC;
2) NEL MERITO RIGETTARE
L'APPELLO PROPOSTO DAL PER- Controparte_3
CHE' INFONDATO IN FATTO E IN DIRITTO E CONFERMARE LA
SENTENZA 266/23, EMESSA DAL GDP DI ARIENZO AVV. IE-
VOLELLA; 3) condannare l‟ appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del procedimento di richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza , con attribuzione al sottoscritto procuratore.
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello avendo parte ap- pellante compiutamente indicato le ragioni della impugnazione e la loro rile- vanza ai fini del giudizio.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 266/2023 emessa dal giudice di Pace di Arienzo il quale, a seguito della istruttoria ac- coglieva la domanda attorea e condannava il convenuto, odierno appellante, al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, appellata, a seguito del sinistro occorso in data 17.10.2016 in . Controparte_1
Orbene, codesto Tribunale, valutato l'incarto processuale, ritiene non suffi- cientemente provata la domanda proposta in primo grado da Parte_1
per i motivi che seguono.
[...]
E' noto che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia,
l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità ritiene che “la con- dotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a se- conda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa
- dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere ge- nerale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
4
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fi- no a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'eve- nienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ord. 3 aprile 2019 n. 9315; conforme, Cass. ord. 17 novembre 2021 n. 34886).
Detto principio di autoresponsabilità, – con specifico riguardo al danno da insidia stradale e alla concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepi- re o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo tanto da escludere la configurabilità dell'insidia e la conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica – è stato enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza del 16 maggio 2013 n.
11946.
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti – come nel caso in esame – la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto – giova ripeterlo – che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento del- la vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr.
Cass. 22 ottobre 2013 n. 23919, che ha ritenuto che non operasse la presun- zione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 c.c., in un caso di sini- stro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle).
Nel caso in esame, dall'istruttoria espletata in primo grado sono emersi plu- rimi elementi che consentono di escludere la responsabilità dell'appellante
In particolare deve essere segnalato che la buca, causa del sinistro era sicu-
5
ramente di dimensioni tali da essere percepita con ordinaria diligenza da un pedone medio. Inoltre la buca presente sul manto stradale non appariva oc- cultata alla vista e poteva, quindi, essere compiutamente evitata con una adeguata attenzione nell'impegnare il passo carrabile di congiunzione tra i marciapiedi. Dai rilievi fotografici presenti agli atti, emerge, infatti, che detta buca si trovava in prossimità del ciglio del passo carrabile insistente tra i due marciapiedi, pertanto, appare inverosimile che la non abbia potuto CP_2 vedere tale buca.
Inoltre, l'attrice si recava al PS di Maddaloni solo il giorno seguente il pre- sunto sinistro dacchè non vi è una prova ragionevole circa la riferibilità dei danni accertati in quella sede e l'evento di danno riferito dal testimone.
Alla luce della complessiva istruttoria svolta emergono sufficienti elementi per riferire che il comportamento inadeguato dell'appellata abbia interrotto il nesso causale tra la presenza della buca e l'evento dannoso con esclusione della responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell'ente proprietario della strada.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, conseguentemente rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_2
Condanna alla restituzione delle somme indebitamen- Controparte_2 te percepite a seguito della sentenza di primo grado;
Condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_2 doppio grado di giudizio a favore del , Controparte_1 che liquida per il primo grado in € 633,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
men- tre per il secondo grado in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre
6
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a cari- co di;
Controparte_2
Santa RI Capua Vetere, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. DI IN
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n. 8425/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. DI IN,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI Capua Vetere
Il Giudice
Dott. DI IN
1
N. 8425/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
DI IN ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8425 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e di- Controparte_1 feso, come in atti, dall'Avv RI Orlando e con questi elettivamente domi- ciliato presso lo studio del difensore sito in Caserta (CE) al viale Lincoln n.
170/172;
APPELLANTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_2
IE EN e presso di questi elettivamente domiciliata in Marcianise
(CE) alla via Legnano n. 30;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
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15.12.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, il conveniva Controparte_1 in giudizio al fine di sentir dichiarare la riforma della sen- Controparte_2 tenza n. 266/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Arienzo, depositata in Cancelleria in data 26.10.2023, mai notificata.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nella valutazio- ne della documentazione depositata e dell'istruttoria svolta;
2. Il Giudice di prime cure errava nel fondare la propria decisione sulla base della dichiara- zione testimoniale del genero dell'attrice, per cui interes- Testimone_1 sato alla causa, il quale, dichiarava una dinamica del sinistro diversa a quanto riportato nella richiesta di risarcimento danni e in citazione;
3. Il Giudice di prime cure errava nella liquidazione del quantum sulla base della CTU esple- tata, in quanto, generica;
4. Il Giudice di prime cure errava nella valutazio- ne/interpretazione dell'art 1227 c.c., in quanto, la caduta dell'attrice, odierna appellata, è da ascriversi alla sua responsabilità in quanto negligente ed im- prudente.
5. Non sussiste alcuna responsabilità del ai sensi degli artt CP_1
2043 e/o 2051 c.c.; 6. Si chiede sospensione efficacia esecutiva della senten- za impugnata.
Ciò posto, l'appellante chiedeva Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della stessa impugnata sen- tenza n. 266/2023 del Giudice di Pace di Arienzo, depositata il 26.10.2023, non no- tificata, accogliere la domanda di appello e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità,
l'improcedibilità ed infondatezza dell'avversa domanda risarcitoria proposta da CP_2 contro il nel giudizio RG 1829/2017, innanzi
[...] Controparte_3 al Giudice di Pace di Arienzo, anche per carenza di prova ex art. 2697 c.c. in fatto e di- ritto e, comunque, per responsabilità ex art. 1227 c.c; 2) Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Impro- Controparte_2
3
ponibilità appello per violazione art 342 c.p.c.; 2) Infondatezza dell'atto di appello, in quanto, il Giudice di primo grado correttamente accoglieva la domanda in quanto provata nell'an e nel quantum;
3) Il Giudice di primo grado correttamente fondava la sua decisione sulla base della dichiarazione testimoniale resa dal il quale, confermava la dinamica del Testimone_1 sinistro;
4) In ordine al quantum, il Giudice di primo grado quantificava i danni sulla base delle risultanze della CTU espletata in primo grado il cui pagamento veniva espletato volontariamente dall'ente appellante.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_2
1) dichiarare l'inammissibilita' dell'atto di appello proposto perche' non rispondente ai re- quisiti della fattispecie di cui all'art. 342 CPC;
2) NEL MERITO RIGETTARE
L'APPELLO PROPOSTO DAL PER- Controparte_3
CHE' INFONDATO IN FATTO E IN DIRITTO E CONFERMARE LA
SENTENZA 266/23, EMESSA DAL GDP DI ARIENZO AVV. IE-
VOLELLA; 3) condannare l‟ appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del procedimento di richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza , con attribuzione al sottoscritto procuratore.
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello avendo parte ap- pellante compiutamente indicato le ragioni della impugnazione e la loro rile- vanza ai fini del giudizio.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 266/2023 emessa dal giudice di Pace di Arienzo il quale, a seguito della istruttoria ac- coglieva la domanda attorea e condannava il convenuto, odierno appellante, al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, appellata, a seguito del sinistro occorso in data 17.10.2016 in . Controparte_1
Orbene, codesto Tribunale, valutato l'incarto processuale, ritiene non suffi- cientemente provata la domanda proposta in primo grado da Parte_1
per i motivi che seguono.
[...]
E' noto che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia,
l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità ritiene che “la con- dotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a se- conda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa
- dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere ge- nerale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
4
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fi- no a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'eve- nienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ord. 3 aprile 2019 n. 9315; conforme, Cass. ord. 17 novembre 2021 n. 34886).
Detto principio di autoresponsabilità, – con specifico riguardo al danno da insidia stradale e alla concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepi- re o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo tanto da escludere la configurabilità dell'insidia e la conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica – è stato enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza del 16 maggio 2013 n.
11946.
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti – come nel caso in esame – la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto – giova ripeterlo – che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento del- la vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr.
Cass. 22 ottobre 2013 n. 23919, che ha ritenuto che non operasse la presun- zione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 c.c., in un caso di sini- stro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle).
Nel caso in esame, dall'istruttoria espletata in primo grado sono emersi plu- rimi elementi che consentono di escludere la responsabilità dell'appellante
In particolare deve essere segnalato che la buca, causa del sinistro era sicu-
5
ramente di dimensioni tali da essere percepita con ordinaria diligenza da un pedone medio. Inoltre la buca presente sul manto stradale non appariva oc- cultata alla vista e poteva, quindi, essere compiutamente evitata con una adeguata attenzione nell'impegnare il passo carrabile di congiunzione tra i marciapiedi. Dai rilievi fotografici presenti agli atti, emerge, infatti, che detta buca si trovava in prossimità del ciglio del passo carrabile insistente tra i due marciapiedi, pertanto, appare inverosimile che la non abbia potuto CP_2 vedere tale buca.
Inoltre, l'attrice si recava al PS di Maddaloni solo il giorno seguente il pre- sunto sinistro dacchè non vi è una prova ragionevole circa la riferibilità dei danni accertati in quella sede e l'evento di danno riferito dal testimone.
Alla luce della complessiva istruttoria svolta emergono sufficienti elementi per riferire che il comportamento inadeguato dell'appellata abbia interrotto il nesso causale tra la presenza della buca e l'evento dannoso con esclusione della responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell'ente proprietario della strada.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, conseguentemente rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_2
Condanna alla restituzione delle somme indebitamen- Controparte_2 te percepite a seguito della sentenza di primo grado;
Condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_2 doppio grado di giudizio a favore del , Controparte_1 che liquida per il primo grado in € 633,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
men- tre per il secondo grado in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre
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IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a cari- co di;
Controparte_2
Santa RI Capua Vetere, 15.12.2025
Il Giudice
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