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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2062 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 09/12/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa UG RU, viene chiamata la causa iscritta al n. 2062/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. NA LE, per parte ricorrente il dott. Parte_1 Parte_2 per delega dell'avv. Giuseppe Mazzotta, per parte resistente , e Controparte_1
l'avv. Patrizia Cianci, per parte resistente l' . CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
In particolare, l'avv. LE insiste sulla prescrizione del diritto alla riscossione del credito richiesto in quanto la documentazione interruttiva dei termini non è idonea a tale scopo poiché la notifica con deposito della PEC presso la camera di commercio non rispetta la procedura prevista dalla legge.
L'avv. Cianci insiste sull'avvenuta interruzione della prescrizione per come dimostrato da e, CP_3 comunque, nel caso di eventuale accoglimento del ricorso chiede di tenere indenne l' da CP_2 eventuale condanna al pagamento delle spese.
Il dott. insiste nella già eccepita interruzione dei termini di prescrizione come da Pt_2 documentazione depositata in atti.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Pag. 1 di 6 TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa UG RU, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2062/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cittanova, Via G. Alessio, 28, presso lo studio dell'avv. NA LE dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
- (C.F.: Controparte_4
, in persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi alla P.IVA_1 via Bruno Buozzi n. 54, presso l'avv. Patrizia Paola Cianci e l'avv. A. Manuela Nucera, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per Notar da Persona_1
Catanzaro del 16 Aprile 2024, recante i numeri 48249 del repertorio e 18366 della raccolta;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata, in Reggio Calabria, via Crisafi, 34, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mazzotta, che la rappresenta e difende giusta procura speciale autenticata in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del giudizio Calabria, come Controparte_5 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto notaio da Roma del Persona_2
23/07/2025, Rep. n. 183055, Racc. n. 13239 .
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di annullare l'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica dell'atto presupposto, e per intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n.
09420100031512405000, assertivamente notificata in data 24 dicembre 2010, contenente richieste di pagamento a titolo di rate e premi e sanzioni civili;
di condannare i resistenti al CP_2 pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.
Parte resistente chiede di dichiarare inammissibile, oltre che tardiva, la spiegata CP_2 opposizione / domanda avversaria per come eccepito e dedotto nell'atto di costituzione in giudizio,
Pag. 2 di 6 in ogni caso, nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri riflessi al 23,8%; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale, compensare le spese di lite tra e il ricorrente per i motivi esposti nella memoria di costituzione, con aggravio delle CP_2 stesse a carico del Concessionario della riscossione anche quelle in favore del concludente CP_3
, e/o dichiarare la compensazione delle spese tra e la ricorrente, per i motivi contenuti CP_4 CP_2 nell'atto di costituzione, e la condanna alle spese di nei confronti dell' . CP_3 CP_4
Parte resistente chiede, in via preliminare, di accertare e Controparte_6 dichiarare l'inammissibilità e tardività dell'opposizione, per le ragioni di cui al punto 1 della memoria di costituzione in giudizio;
nel merito, di rigettare la domanda di parte ricorrente, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia dei titoli opposti;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259006782309000, notificata in data 22.05.2025, a mezzo pec, limitatamente alla cartella n. 09420100031512405000, assertivamente notificata in data 24.02.2010, per un importo complessivo di euro 13.797,94, quale presunto mancato pagamento di premio per tardiva denuncia, per sanz.. civili rate premio, interessi regolazione premio, premi evasi per tardiva denuncia, annualità 2008,2009, 2010 ente impositore di Reggio Calabria. CP_2
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica della cartella di pagamento, in violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/'73 e dell'art. 60 D.P.R. n. 600/73; nonché la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dalla suddetta cartella di pagamento.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la sua CP_2 carenza di legittimazione passiva;
che la cartella di pagamento n. 094 2010 0031512405, dall'iter del ruolo, risulta notificata il 24/12/2010 (il debito a ruolo risulta pari a € 8049,24) e che i titoli iscritti a ruolo sono: Rata Premio, Polizza Autonomi Artigiani, anno 2009, scad. 16/11/2009;
Regolazione Premio, Polizza Dipendenti, anno 2008, PAT 20247121, scad. 16/11/2009
(autoliquidazione delle retribuzioni del 2008); Rata Premio, Polizza Dipendenti, anno 2009, PAT
20247121, scad. 16/11/2009; Rata Premio, Polizza Dipendenti, anno 2009, PAT 20122643, scad.
16/11/2009, oltre le sanzioni civili per omissione mancato pagamento;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e la responsabilità dell' per quanto riguarda le notifiche della Controparte_1 cartella di pagamento e degli atti successivi.
Pag. 3 di 6 Si è costituita in giudizio anche l' , la quale ha eccepito la tardività Controparte_1 dell'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti;
la regolare notifica della cartella di pagamento n. 094201000315124005000, che, però, non ha depositato in atti, come non ha depositato la prova dell'avvenuta notifica della stessa;
l'infondatezza dell'eccezione di violazione del procedimento di notificazione;
l'infondatezza e/o inammissibilità dell'eccezione di prescrizione essendo stati notificati i seguenti atti interruzione della prescrizione:
• il preavviso di fermo amministrativo n. 09480201400006947000, notificato, in data
05/07/2014, a mani del destinatario;
• la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500000769000, notificata in data 12/05/2015, a mani di soggetto qualificatosi moglie;
• l'intimazione di pagamento n. 09420159019371758000, notificata in data 28/10/2015, a mezzo pec;
• l'intimazione di pagamento n. 09420209004193661000, notificata, a seguito dell'infruttuoso tentativo di notifica effettuato a mezzo pec, mediante deposito presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 620/1973, in data 29/02/2020.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va, in parte, qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto al fine di sentir dichiarare la prescrizione quinquennale del credito e, quindi,
l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Nella parte in cui ha eccepito la mancata notifica del titolo esecutivo, quale atto necessario per la legittimità dell'iter procedimentale, l'opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, soggetta a decadenza nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Tale opposizione va dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 cpc, al quale rinvia l'art. 29 del D.L.gs n. 46/1999.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva si richiama la norma di cui all'art. 29 del D.L.gs n. 46/1999, come novellata dalla legge n. 203/2014, che prevede la notifica del ricorso al solo Ente Creditore;
perciò, il legittimato passivo nelle opposizioni all'esecuzioni o agli atti esecutivi è il solo Ente Creditore.
Conseguentemente si dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_1
.
[...]
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito.
Pag. 4 di 6 Considerando valida ed efficace la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 24 dicembre
2010, come riportato nell'intimazione di pagamento opposta, costituiscono atti interruttivi della prescrizione il preavviso di fermo amministrativo n. 09480201400006947000, notificato in data
05/07/2014, a mani dello stesso ricorrente, e l'intimazione di pagamento n.
09420159019371758000, notificata in data 28/10/2015, a mezzo pec.
Non è, invece, efficace per l'interruzione dei termini di prescrizione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500000769000, consegnata in data 12/05/2015, a mani della moglie della parte ricorrente, poiché alla consegna a persona diversa dal destinatario non è seguita la raccomandata informativa, per come disposto dall'art. 7 della legge n. 890/1982.
Non è efficace ai fini interruttivi della prescrizione neppure la dichiarazione di deposito della PEC, non consegnata, presso la Camera di Commercio, poiché non vi è prova di tale deposito, prodotto in atti nel formato EML o MSG, presso la Camera di Commercio, essendo stata depositata in atti solo la pec di mancata consegna e la Comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione, senza la prova dell'avvenuto invio di questa al destinatario.
Considerando, dunque, l'ultima notifica efficace ai fini interruttivi della prescrizione, ossia la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420159019371758000, avvenuta con pec del 28 ottobre
2015, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420259006782309000, opposta nel presente giudizio, è giunta a distanza di quasi 10 anni, ossia a prescrizione oramai avvenuta.
Il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420100031512405000, notificata in data 24 dicembre 2010, è, quindi, prescritto per decorso dei 5 anni per come disposto dalla legge n.
335/1995.
Il ricorso va, dunque, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.618,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte resistente, , ed a favore della parte ricorrente, CP_2 Parte_1 con distrazione all'avv. NA LE, che ha fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
UG RU, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; Controparte_1
2. Dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420100031512405000, notificata in data 24 dicembre 2010, richiesto a titolo di presunto mancato pagamento di premio per tardiva denuncia, per sanz.. civili rate premio, interessi regolazione premio,
Pag. 5 di 6 premi evasi per tardiva denuncia, annualità 2008,2009, 2010 ente impositore di CP_2
Reggio Calabria;
3. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n.
09420259006782309000, notificata in data 22.05.2025, a mezzo pec, nella parte in cui intima il pagamento delle somme portate dalla suddetta cartella di pagamento;
4. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_2 onorari, che liquida in complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da distrarsi in favore dell'avv. Parte_1
NA LE, che ha fatto richiesta.
Palmi, 9 dicembre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
UG RU
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 09/12/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa UG RU, viene chiamata la causa iscritta al n. 2062/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. NA LE, per parte ricorrente il dott. Parte_1 Parte_2 per delega dell'avv. Giuseppe Mazzotta, per parte resistente , e Controparte_1
l'avv. Patrizia Cianci, per parte resistente l' . CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
In particolare, l'avv. LE insiste sulla prescrizione del diritto alla riscossione del credito richiesto in quanto la documentazione interruttiva dei termini non è idonea a tale scopo poiché la notifica con deposito della PEC presso la camera di commercio non rispetta la procedura prevista dalla legge.
L'avv. Cianci insiste sull'avvenuta interruzione della prescrizione per come dimostrato da e, CP_3 comunque, nel caso di eventuale accoglimento del ricorso chiede di tenere indenne l' da CP_2 eventuale condanna al pagamento delle spese.
Il dott. insiste nella già eccepita interruzione dei termini di prescrizione come da Pt_2 documentazione depositata in atti.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Pag. 1 di 6 TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa UG RU, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2062/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cittanova, Via G. Alessio, 28, presso lo studio dell'avv. NA LE dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
- (C.F.: Controparte_4
, in persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi alla P.IVA_1 via Bruno Buozzi n. 54, presso l'avv. Patrizia Paola Cianci e l'avv. A. Manuela Nucera, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per Notar da Persona_1
Catanzaro del 16 Aprile 2024, recante i numeri 48249 del repertorio e 18366 della raccolta;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata, in Reggio Calabria, via Crisafi, 34, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mazzotta, che la rappresenta e difende giusta procura speciale autenticata in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del giudizio Calabria, come Controparte_5 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto notaio da Roma del Persona_2
23/07/2025, Rep. n. 183055, Racc. n. 13239 .
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di annullare l'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica dell'atto presupposto, e per intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n.
09420100031512405000, assertivamente notificata in data 24 dicembre 2010, contenente richieste di pagamento a titolo di rate e premi e sanzioni civili;
di condannare i resistenti al CP_2 pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.
Parte resistente chiede di dichiarare inammissibile, oltre che tardiva, la spiegata CP_2 opposizione / domanda avversaria per come eccepito e dedotto nell'atto di costituzione in giudizio,
Pag. 2 di 6 in ogni caso, nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri riflessi al 23,8%; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale, compensare le spese di lite tra e il ricorrente per i motivi esposti nella memoria di costituzione, con aggravio delle CP_2 stesse a carico del Concessionario della riscossione anche quelle in favore del concludente CP_3
, e/o dichiarare la compensazione delle spese tra e la ricorrente, per i motivi contenuti CP_4 CP_2 nell'atto di costituzione, e la condanna alle spese di nei confronti dell' . CP_3 CP_4
Parte resistente chiede, in via preliminare, di accertare e Controparte_6 dichiarare l'inammissibilità e tardività dell'opposizione, per le ragioni di cui al punto 1 della memoria di costituzione in giudizio;
nel merito, di rigettare la domanda di parte ricorrente, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia dei titoli opposti;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259006782309000, notificata in data 22.05.2025, a mezzo pec, limitatamente alla cartella n. 09420100031512405000, assertivamente notificata in data 24.02.2010, per un importo complessivo di euro 13.797,94, quale presunto mancato pagamento di premio per tardiva denuncia, per sanz.. civili rate premio, interessi regolazione premio, premi evasi per tardiva denuncia, annualità 2008,2009, 2010 ente impositore di Reggio Calabria. CP_2
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica della cartella di pagamento, in violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/'73 e dell'art. 60 D.P.R. n. 600/73; nonché la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dalla suddetta cartella di pagamento.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la sua CP_2 carenza di legittimazione passiva;
che la cartella di pagamento n. 094 2010 0031512405, dall'iter del ruolo, risulta notificata il 24/12/2010 (il debito a ruolo risulta pari a € 8049,24) e che i titoli iscritti a ruolo sono: Rata Premio, Polizza Autonomi Artigiani, anno 2009, scad. 16/11/2009;
Regolazione Premio, Polizza Dipendenti, anno 2008, PAT 20247121, scad. 16/11/2009
(autoliquidazione delle retribuzioni del 2008); Rata Premio, Polizza Dipendenti, anno 2009, PAT
20247121, scad. 16/11/2009; Rata Premio, Polizza Dipendenti, anno 2009, PAT 20122643, scad.
16/11/2009, oltre le sanzioni civili per omissione mancato pagamento;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e la responsabilità dell' per quanto riguarda le notifiche della Controparte_1 cartella di pagamento e degli atti successivi.
Pag. 3 di 6 Si è costituita in giudizio anche l' , la quale ha eccepito la tardività Controparte_1 dell'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti;
la regolare notifica della cartella di pagamento n. 094201000315124005000, che, però, non ha depositato in atti, come non ha depositato la prova dell'avvenuta notifica della stessa;
l'infondatezza dell'eccezione di violazione del procedimento di notificazione;
l'infondatezza e/o inammissibilità dell'eccezione di prescrizione essendo stati notificati i seguenti atti interruzione della prescrizione:
• il preavviso di fermo amministrativo n. 09480201400006947000, notificato, in data
05/07/2014, a mani del destinatario;
• la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500000769000, notificata in data 12/05/2015, a mani di soggetto qualificatosi moglie;
• l'intimazione di pagamento n. 09420159019371758000, notificata in data 28/10/2015, a mezzo pec;
• l'intimazione di pagamento n. 09420209004193661000, notificata, a seguito dell'infruttuoso tentativo di notifica effettuato a mezzo pec, mediante deposito presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 620/1973, in data 29/02/2020.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va, in parte, qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto al fine di sentir dichiarare la prescrizione quinquennale del credito e, quindi,
l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Nella parte in cui ha eccepito la mancata notifica del titolo esecutivo, quale atto necessario per la legittimità dell'iter procedimentale, l'opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, soggetta a decadenza nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Tale opposizione va dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 cpc, al quale rinvia l'art. 29 del D.L.gs n. 46/1999.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva si richiama la norma di cui all'art. 29 del D.L.gs n. 46/1999, come novellata dalla legge n. 203/2014, che prevede la notifica del ricorso al solo Ente Creditore;
perciò, il legittimato passivo nelle opposizioni all'esecuzioni o agli atti esecutivi è il solo Ente Creditore.
Conseguentemente si dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_1
.
[...]
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito.
Pag. 4 di 6 Considerando valida ed efficace la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 24 dicembre
2010, come riportato nell'intimazione di pagamento opposta, costituiscono atti interruttivi della prescrizione il preavviso di fermo amministrativo n. 09480201400006947000, notificato in data
05/07/2014, a mani dello stesso ricorrente, e l'intimazione di pagamento n.
09420159019371758000, notificata in data 28/10/2015, a mezzo pec.
Non è, invece, efficace per l'interruzione dei termini di prescrizione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500000769000, consegnata in data 12/05/2015, a mani della moglie della parte ricorrente, poiché alla consegna a persona diversa dal destinatario non è seguita la raccomandata informativa, per come disposto dall'art. 7 della legge n. 890/1982.
Non è efficace ai fini interruttivi della prescrizione neppure la dichiarazione di deposito della PEC, non consegnata, presso la Camera di Commercio, poiché non vi è prova di tale deposito, prodotto in atti nel formato EML o MSG, presso la Camera di Commercio, essendo stata depositata in atti solo la pec di mancata consegna e la Comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione, senza la prova dell'avvenuto invio di questa al destinatario.
Considerando, dunque, l'ultima notifica efficace ai fini interruttivi della prescrizione, ossia la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420159019371758000, avvenuta con pec del 28 ottobre
2015, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420259006782309000, opposta nel presente giudizio, è giunta a distanza di quasi 10 anni, ossia a prescrizione oramai avvenuta.
Il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420100031512405000, notificata in data 24 dicembre 2010, è, quindi, prescritto per decorso dei 5 anni per come disposto dalla legge n.
335/1995.
Il ricorso va, dunque, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.618,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte resistente, , ed a favore della parte ricorrente, CP_2 Parte_1 con distrazione all'avv. NA LE, che ha fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
UG RU, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; Controparte_1
2. Dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420100031512405000, notificata in data 24 dicembre 2010, richiesto a titolo di presunto mancato pagamento di premio per tardiva denuncia, per sanz.. civili rate premio, interessi regolazione premio,
Pag. 5 di 6 premi evasi per tardiva denuncia, annualità 2008,2009, 2010 ente impositore di CP_2
Reggio Calabria;
3. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n.
09420259006782309000, notificata in data 22.05.2025, a mezzo pec, nella parte in cui intima il pagamento delle somme portate dalla suddetta cartella di pagamento;
4. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_2 onorari, che liquida in complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da distrarsi in favore dell'avv. Parte_1
NA LE, che ha fatto richiesta.
Palmi, 9 dicembre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
UG RU
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