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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 14/01/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 361/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/07/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO SA, EL
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4345/2023 depositato il 02/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo - Piazza Pretoria 1 90133 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 367/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 16/02/2023
Atti impositivi: - INTIMAZ PAGAM n. 296202290008669827000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110001906815 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110008992506 BOLLO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110034170838
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120000914829 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120000914829 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120015531189
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130003110319
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130077915875
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 28620130085964322
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962015001363313
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160007937263
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170013371274
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296201800312210576
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180036107535
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 367/2023 depositata il 16/2/23, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione 4, ha rigettato il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Società_1 SPA, avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 296202290008669827/000, notificato il 08/02/2022, per l'importo complessivo di euro 73.296, quantificato in relazione a n. 13 cartelle di pagamento per Irpef, Iva, tassa rifiuti e tassa automobilistica, ravvisando la regolarità ed efficacia della notifica degli atti tributari, anche in riferimento agli effetti interruttivi della prescrizione.
Avverso la sentenza di rigetto, la parte contribuente ha proposto appello, deducendo: la tardività della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate (motivo n. 1); l'inesistenza/inefficacia della notifica delle cartelle di pagamento nn. 29620110001906815000, 29620110008992506000, 29620120000914829000,2
9620130077915875000,29620130085964322000,2962015001363313000,29620160007937263000 per omessa prova della consegna della raccomandata informativa (motivo n. 2); l'inesistenza/inefficacia della notifica delle cartelle di pagamento nn. 29620170013371274000, 29620180031210576000,
29620180036107535000 (motivo n. 3); l'errore in diritto sulla rilevanza attribuita alla domanda di rottamazione- ter (motivo n. 4); l'omessa dichiarazione della prescrizione tributaria già maturata (motivo n. 5).
Nella costituzione in giudizio, l'Agenzia delle entrate ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame ed ha dedotto il difetto di legittimazione passiva per le cartelle di pagamento afferenti ai tributi RS (nn. 2962011
0034170838, 2962012 0015531189 e 2962013 0003110319); il Comune di Palermo ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 22/7/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio e le allegazioni documentali, il Collegio rileva l'infondatezza dei motivi di gravame, poiché -come già rilevato dal Giudice di primo grado- sul fondamento delle prove ammissibili, non sussiste alcun vizio di notificazione degli atti prodromici (cartelle ed atti interruttivi della prescrizione), e neppure può disconoscersi il valore confessorio della conoscenza degli atti tributari, desunta dalla domanda di rottamazione-ter, la quale altrimenti sarebbe priva del necessario antecedente logico giuridico di accesso utile al beneficio fiscale.
Pertanto, l'appello è rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, per il grado d'appello, nella somma di euro 3.000 (tremila) in favore dell'Agenzia delle Entrate, ed euro 800 (ottocento) in favore del Comune di Palermo, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida, per il grado d'appello, nella somma di euro 3.000 (tremila) in favore dell'Agenzia delle Entrate, ed euro 800 (ottocento) in favore del Comune di Palermo, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/07/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO SA, EL
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4345/2023 depositato il 02/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo - Piazza Pretoria 1 90133 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 367/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 16/02/2023
Atti impositivi: - INTIMAZ PAGAM n. 296202290008669827000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110001906815 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110008992506 BOLLO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110034170838
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120000914829 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120000914829 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120015531189
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130003110319
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130077915875
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 28620130085964322
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2962015001363313
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160007937263
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170013371274
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296201800312210576
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180036107535
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 367/2023 depositata il 16/2/23, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione 4, ha rigettato il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Società_1 SPA, avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 296202290008669827/000, notificato il 08/02/2022, per l'importo complessivo di euro 73.296, quantificato in relazione a n. 13 cartelle di pagamento per Irpef, Iva, tassa rifiuti e tassa automobilistica, ravvisando la regolarità ed efficacia della notifica degli atti tributari, anche in riferimento agli effetti interruttivi della prescrizione.
Avverso la sentenza di rigetto, la parte contribuente ha proposto appello, deducendo: la tardività della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate (motivo n. 1); l'inesistenza/inefficacia della notifica delle cartelle di pagamento nn. 29620110001906815000, 29620110008992506000, 29620120000914829000,2
9620130077915875000,29620130085964322000,2962015001363313000,29620160007937263000 per omessa prova della consegna della raccomandata informativa (motivo n. 2); l'inesistenza/inefficacia della notifica delle cartelle di pagamento nn. 29620170013371274000, 29620180031210576000,
29620180036107535000 (motivo n. 3); l'errore in diritto sulla rilevanza attribuita alla domanda di rottamazione- ter (motivo n. 4); l'omessa dichiarazione della prescrizione tributaria già maturata (motivo n. 5).
Nella costituzione in giudizio, l'Agenzia delle entrate ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame ed ha dedotto il difetto di legittimazione passiva per le cartelle di pagamento afferenti ai tributi RS (nn. 2962011
0034170838, 2962012 0015531189 e 2962013 0003110319); il Comune di Palermo ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 22/7/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio e le allegazioni documentali, il Collegio rileva l'infondatezza dei motivi di gravame, poiché -come già rilevato dal Giudice di primo grado- sul fondamento delle prove ammissibili, non sussiste alcun vizio di notificazione degli atti prodromici (cartelle ed atti interruttivi della prescrizione), e neppure può disconoscersi il valore confessorio della conoscenza degli atti tributari, desunta dalla domanda di rottamazione-ter, la quale altrimenti sarebbe priva del necessario antecedente logico giuridico di accesso utile al beneficio fiscale.
Pertanto, l'appello è rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, per il grado d'appello, nella somma di euro 3.000 (tremila) in favore dell'Agenzia delle Entrate, ed euro 800 (ottocento) in favore del Comune di Palermo, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida, per il grado d'appello, nella somma di euro 3.000 (tremila) in favore dell'Agenzia delle Entrate, ed euro 800 (ottocento) in favore del Comune di Palermo, oltre accessori di legge se dovuti.