Art. 1.
E' istituito il ruolo del personale di dattilografia del Ministero del commercio con l'estero di cui alla tabella A annessa alla presente legge.
Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad esse inerenti.
E' istituito il ruolo del personale di dattilografia del Ministero del commercio con l'estero di cui alla tabella A annessa alla presente legge.
Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad esse inerenti.