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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/10/2025, n. 3893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3893 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. NO UN Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17012 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. AGNELLO DANIELE parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MANTO GIOVANNA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 10 giugno 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 21 novembre 2023, della sen- tenza non definitiva n. 5210/2023, con la quale è stata pronunciata la separazione personale tra le parti, restano da esaminare le ulterio- ri domande formulate dalle stesse.
In particolare, con riferimento all'affidamento del figlio , Per_1
ritiene il Tribunale di confermare l'affidamento condiviso ad en- trambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, con la quale il minore ha vissuto costantemente dopo la cessazione della convivenza coniugale.
Nel merito, infatti, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguen- te esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, anche alla luce delle circostanze emerse in sede di audizione, non sono emersi elementi che possano indurre a ritenere pregiudizievole per il figlio l'affidamento condiviso ad entrambi i
- 2 -
genitori.
Va prevista, inoltre, la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé il predetto minore, secondo accordi libe- ramente presi, tenendo conto della volontà del figlio e degli impegni scolastici e ludico ricreativi dello stesso.
In caso di disaccordo, sempre nel rispetto della volontà del mi- nore, rimarranno valide le modalità stabilite con l'ordinanza presi- denziale del 23 aprile 2023.
Tenuto conto dell'età del minore ormai quasi diciasettenne, nonché delle circostanze emerse in sede di audizione, appare super- fluo l'accertamento peritale sollecitato, peraltro tardivamente, da parte ricorrente.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di man- tenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fron- te ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non ricondu- cibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspet- to abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, ade- guata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di-
- 3 -
sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il manteni- mento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività profes- sionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la cre- scita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della scarna documentazione reddituale prodotta e delle dichiarazioni re- se, appare opportuno confermare quanto statuito in sede di ordi- nanza presidenziale, prevedendo a carico di Parte_1
l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Il ricorrente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il fi- glio, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Va previsto, altresì, conformemente a quanto già statuito in sede di ordinanza presidenziale, in considerazione della complessiva situa-
- 4 -
zione familiare e dell'entità dei tempi di permanenza del figlio pres- so ciascuno dei genitori, che l'assegno unico erogato dall'INPS per il minore sia interamente accreditato alla madre Per_1 Parte_2
.
[...]
Consegue poi alla regolamentazione del domicilio prevalente del figlio presso la madre, la conferma dell'assegnazione in favore della medesima dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in
Palermo via Maggiore Amari Giuseppe n. 14, ritenendosi tale prov- vedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore del predetto minore dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussisten- ti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dispone l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_2
(nato a [...] il [...]), ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, secondo le modalità indicate in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
- 5 -
in favore di la somma mensile di € 250,00 a tito- Controparte_1
lo di contributo per il mantenimento del figlio , da corri- Per_1
spondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annual- mente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specifica- te in motivazione;
• dispone che l'assegno unico erogato dall'INPS per il minore sia interamente accreditato alla madre;
Controparte_1
• conferma l'assegnazione in favore della resistente Parte_2
dia dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Palermo via Maggiore Amari Giuseppe n. 14;
• compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 10/10/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
NO UN
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IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. NO UN Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17012 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. AGNELLO DANIELE parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MANTO GIOVANNA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 10 giugno 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 21 novembre 2023, della sen- tenza non definitiva n. 5210/2023, con la quale è stata pronunciata la separazione personale tra le parti, restano da esaminare le ulterio- ri domande formulate dalle stesse.
In particolare, con riferimento all'affidamento del figlio , Per_1
ritiene il Tribunale di confermare l'affidamento condiviso ad en- trambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, con la quale il minore ha vissuto costantemente dopo la cessazione della convivenza coniugale.
Nel merito, infatti, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguen- te esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, anche alla luce delle circostanze emerse in sede di audizione, non sono emersi elementi che possano indurre a ritenere pregiudizievole per il figlio l'affidamento condiviso ad entrambi i
- 2 -
genitori.
Va prevista, inoltre, la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé il predetto minore, secondo accordi libe- ramente presi, tenendo conto della volontà del figlio e degli impegni scolastici e ludico ricreativi dello stesso.
In caso di disaccordo, sempre nel rispetto della volontà del mi- nore, rimarranno valide le modalità stabilite con l'ordinanza presi- denziale del 23 aprile 2023.
Tenuto conto dell'età del minore ormai quasi diciasettenne, nonché delle circostanze emerse in sede di audizione, appare super- fluo l'accertamento peritale sollecitato, peraltro tardivamente, da parte ricorrente.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di man- tenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fron- te ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non ricondu- cibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspet- to abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, ade- guata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di-
- 3 -
sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il manteni- mento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività profes- sionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la cre- scita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della scarna documentazione reddituale prodotta e delle dichiarazioni re- se, appare opportuno confermare quanto statuito in sede di ordi- nanza presidenziale, prevedendo a carico di Parte_1
l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Il ricorrente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il fi- glio, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Va previsto, altresì, conformemente a quanto già statuito in sede di ordinanza presidenziale, in considerazione della complessiva situa-
- 4 -
zione familiare e dell'entità dei tempi di permanenza del figlio pres- so ciascuno dei genitori, che l'assegno unico erogato dall'INPS per il minore sia interamente accreditato alla madre Per_1 Parte_2
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[...]
Consegue poi alla regolamentazione del domicilio prevalente del figlio presso la madre, la conferma dell'assegnazione in favore della medesima dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in
Palermo via Maggiore Amari Giuseppe n. 14, ritenendosi tale prov- vedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore del predetto minore dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussisten- ti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dispone l'affidamento condiviso del figlio minore Persona_2
(nato a [...] il [...]), ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, secondo le modalità indicate in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
- 5 -
in favore di la somma mensile di € 250,00 a tito- Controparte_1
lo di contributo per il mantenimento del figlio , da corri- Per_1
spondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annual- mente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specifica- te in motivazione;
• dispone che l'assegno unico erogato dall'INPS per il minore sia interamente accreditato alla madre;
Controparte_1
• conferma l'assegnazione in favore della resistente Parte_2
dia dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Palermo via Maggiore Amari Giuseppe n. 14;
• compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 10/10/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
NO UN
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