Decreto cautelare 26 novembre 2022
Ordinanza collegiale 7 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 18/12/2025, n. 22939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22939 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22939/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14314/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14314 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvo-OMISSIS-o Giuseppe Ametrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Sogliano 70, come da procura in atti;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvo-OMISSIS-ura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura -OMISSIS- nr. div. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- e notifi-OMISSIS-o a mani del destinatario in data -OMISSIS-, e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il consigliere LL TR e uditi per le parti i difensori come specifi-OMISSIS-o nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notifi-OMISSIS-o il 9 novembre 2022 e depositato il successivo giorno 25, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di revoca della qualifica di guardia particolare giurata nr. div. III^ -OMISSIS-. -OMISSIS-/-OMISSIS- emesso dalla Questura -OMISSIS- in data -OMISSIS- e notifi-OMISSIS-o a mani del destinatario in data -OMISSIS-, emesso a seguito di sentenza del Tribunale penale -OMISSIS- n. -OMISSIS-\2022, la quale, pur avendo ravvisato a carico dell’odierno ricorrente –imputato in quella sede- gli estremi del reato di cui all’art. 73 comma 4 DPR n. 309\1990 per detenzione di stupefacenti nella propria abitazione, lo ha assolto per la particolare tenuità del fatto.
2. – In particolare il provvedimento questorile ha ritenuto che l’accertata rilevanza penale del fatto connesso alla detenzione di stupefacenti da parte dell’imputato comportasse il venire meno della capacità tecnica e dei requisiti morali e professionali nonché psicofisici di cui all’art. 42 RD n. 773\1971 nonché del DM Sanità del 28 aprile 1998.
3. – Il ricorso è affidato a tre motivi.
1) QUANTO ALLA VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 10 BIS L. 241/1990 - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - OMISSIONE DELLA MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE APPARENTE.
Il ricorrente si duole del fatto che la Questura non avrebbe tenuto conto delle sue deduzioni endoprocedimentali, che avevano messo in risalto le circostanze, descritte nella sentenza penal, per le quali il Tribunale penale aveva ritenuto sussistere la particolare tenuità del fatto costituiente reato.
2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L.241/90 – VIOLAZIONE DI LEGGE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Inoltre, la Questura avrebbe dovuto tenere conto della condotta del ricorrente, che –sempre come descritto nella sentenza penale- aveva spontaneamente consegnato la sostanza stupefacente detenuta, insieme agli strumenti per la sua fruizione, ai Carabinieri che avevano perquisito la sua abitazione.
3) DIFETTO DI ATTRIBUZIONE OVVERO INCOMPETENZA – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. – DELL’ART. 21 SEPTIES E 21 OCTIES DELLA LEGGE N.241/1990.
Il motivo lamenta la carenza di attribuzione al funzionario della Questura che ha sottoscritto il provvedimento gravato, in quanto il relativo potere spetterebbe unicamente al Prefetto.
Il ricorrente ha poi proposto domanda di risarcimento dei danni che gli sarebbero derivati dall’atto impugnato.
4. – La Questura -OMISSIS- si è costituita in giudizio producendo documenti a seguito di ordine istruttorio del Tribunale, ma non memorie.
5. – L’istanza cautelare proposta in uno al ricorso è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS-\2023.
6. - Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 dicembre 2025, nel corso della quale il presidente del Collegio ha dato avviso, ex art. 73 comma 3 c.p.a., di una possibile causa di irricevibilità del ricorso per tardività.
7. – Il ricorso è irricevibile per tardività, essendo documentato in atti ed ammesso dallo stesso ricorrente che il provvedimento gravato è stato notifi-OMISSIS-o all’interessato il -OMISSIS-; il termine decadenziale d’impugnazione ha dunque preso a decorrere al termine della sospensione feriale dei termini, ossia il primo settembre 2022, ed è quindi scaduto il 30 ottobre 2022; la notifica del ricorso è stata effettuata via posta elettronica certifi-OMISSIS-a solo il 9 novembre 2022, come attestano le ricevute di accettazione di consegna in atti.
8. – Peraltro, come già evidenziato dal Tribunale in sede cautelare, il ricorso, se fosse stato ricevibile, sarebbe stato infondato, in quanto ai sensi dell’art. 11 r.d. 773/1931 ai sensi del quale le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi non può provare la sua buona condotta e devono essere revo-OMISSIS-e quando nella persona autorizzata vengono a mancare in tutto in parte le condizioni alle quali sono subordinate; nel caso di specie in carico al ricorrente erano state rinvenute 359 dosi di hashish, un bilancino di precisione e si potesse desumere dal quantitativo la destinazione anche alla cessione.
Il DM 28 aprile 1998, all’art. 2 elenca i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi per uso difesa personale e tra questi indica come causa di inidoneità “l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci”.
Ne deriva l’infondatezza dei primi due motivi.
9. - Neppure il terzo mezzo è fondato, attesa la delega permanente del Prefetto della Provincia -OMISSIS- al Questore n.-OMISSIS-, del -OMISSIS-, in atti.
10. – Il ricorso, in conclusione, è irricevibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL TR, Presidente FF, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LL TR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.