Articolo 193 del Codice di giustizia contabile
Articolo 190Articolo 194
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7 ottobre 2016

Art. 193

(Nuove domande ed eccezioni)


1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, ne' nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d'ufficio.


2. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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