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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/10/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
la Giudice, ON Salvatori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1370/2025 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ED BA, domiciliato come da ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
, nella persona Controparte_1 del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria difensiva;
CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione: malattia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , chiedendo, nel merito, di dichiarare che il ricorrente ha diritto al CP_1 riconoscimento dell'indennità economica di malattia, con decorrenza dal primo giorno di malattia, o da quello che venga accertato in corso di giudizio.
2. A sostegno della domanda il ricorrente ha esposto:
- di aver iniziato un periodo di malattia in data 09/08/2024, terminato in data 26/8/2024 e di aver trasmesso il certificato medico n. 387710611, con indicazione dell'indirizzo di residenza Torino (TO), Via Tofane n. 92/7 (cfr. docc.
1 e 4 ric.);
1 - che in data 26/08/2024 il medico incaricato si recava presso l'indirizzo indicato sul certificato per effettuare l'accesso di controllo domiciliare (doc. 2 ric.);
- che in data 06/09/2024 l' gli ha comunicato la sospensione CP_1 dell'indennità economica di malattia, avendo ritenuto che il certificato medico contenesse un indirizzo di reperibilità sbagliato (doc. 3 ric.);
- che, di conseguenza, il datore di lavoro si è rifiutato di corrispondergli l'indennità malattia per i mesi agosto e settembre 2024 e per le tre settimane di ottobre 2024, per un totale di € 4.510,08;
- di aver presentato ricorso al Comitato Provinciale in data CP_1
31/10/2024, chiedendo il riesame della domanda sul presupposto della correttezza dell'indirizzo indicato sul certificato medico (cfr. doc. 6 ric.).
- che il ricorso amministrativo n. è stato CodiceFiscale_2 respinto con delibera del 04/12/2024, con la motivazione “respinto” (doc. 7 ric.).
3. L si è tempestivamente costituito in giudizio domandando il rigetto del CP_1 ricorso.
4. All'udienza del 19.06.2025 il ricorrente, liberamente interrogato, ha dichiarato: «confermo di essere residente nel luogo indicato nel certificato di residenza in atti. L'immobile in cui vivo in via Tofane 92 ha almeno 4 ingressi, forse di più, tutti gli ingressi sono riferibili al civico n. 92. Io sono residente all'interno n.7, dove ci sono 5 scale individuate con le lettere dalla A alla E, la mia scala è alla lettera E. Di fronte al civico 92/7 esiste un ingresso con portone ferrato su cui sono apposti due citofoni, uno a destra e uno a sinistra. Sul citofono di destra per chi entra c'è il cognome , a cui si è riferito il medico fiscale, Per_1 ma c'è anche scritto “la pulsantiera con i nominativi della scala E (ex 12) è più avanti all'ingresso del 92/9”. Lì esiste sulla pulsantiera dei citofoni il mio cognome».
5. La difesa di parte ricorrente ha quindi prodotto con nota autorizzata del
14.07.2025 le fotografie dell'ingresso del luogo di residenza esibite nel corso dell'interrogatorio libero (cfr. verbale udienza del 19.06.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. la domanda merita di essere accolta.
7. Dal certificato di residenza in atti risulta che il ricorrente è residente in [...], int. 7 E. (cfr. doc. 4 f.r.); Part 8. Il medico della sul certificato medico ha indicato, quale indirizzo di reperibilità, quello di Torino, via Tofane n. 92/7 (cfr. doc. 1 f.r.)
2 9. Secondo quanto risulta dal verbale di accesso per controllo domiciliare, il medico incaricato dall ha effettuato l'accesso in via Tofane n. 92/7 in data CP_1
26.8.2024 alle ore 10.15, con esito “accesso -sconosciuto/irreperibile; impossibilità a lasciare invito”; cfr. doc. 2 f.r.;
Dal doc. 1 prodotto dall' risulta che il medico incaricato del controllo, CP_1 recatosi presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, ha specificato che: “sui citof est non figura il nominativo bensì !? Ho suonato ma non Pt_1 Per_1 rispondono, ci sono diverse scale, non c'è custode, chiesto a qlc inquilino ma senza esito”.
10. Tuttavia, come dichiarato dal ricorrente e comprovato dalla documentazione fotografica prodotta con nota del 14.07.2025, all'ingresso del civico n. 92/7 di via Tofane esistono due pulsantiere dei citofoni, una sulla destra e una sulla sinistra dell'ingresso; la pulsantiera posta sul lato destro riporta i nominativi dei residenti nelle scale C e D (tra cui il cognome “ notato dal medico Per_1 incaricato) e nella parte bassa vi è un avviso del seguente tenore “la pulsantiera con i nominativi della scala E (ex 12) è più avanti all'ingresso del 92/9”; cfr. foto in atti.
Il nominativo del ricorrente è presente sulla pulsantiera posta all'ingresso del civico 92/9.
Per concludere, al civico 92/7 fanno riferimento 5 scale e lo stesso medico incaricato per il controllo si è accorto della circostanza e lo ha annotato sul verbale;
su una delle due pulsantiere presenti al civico 92/7 vi è l'indicazione esatta per reperire i residenti nella scala E del civico 92/7; tuttavia, è provato che il medico non si sia recato presso l'ingresso del civico 92/9 ove avrebbe reperito il cognome del ricorrente.
11. Certamente sussiste, come sostenuto dall' , l'onere dell'assicurato di CP_1 verificare l'esattezza dell'indirizzo indicato dal medico curante nel certificato di malattia;
nella fattispecie in esame, il certificato di malattia riporta un indirizzo corretto, ma non completo in quanto non è specificata la scala condominiale;
occorre, tuttavia, considerare che all'ingresso del civico 92/7 ove si è recato il medico incaricato, vi era una chiara indicazione circa il luogo ove reperire la pulsantiera della scala E del civico 92/7 ove risiede il ricorrente.
12. Dunque, sulla base delle sopraesposte risultanze non può affermarsi che il ricorrente sia risultato assente alla visita di controllo, atteso che il medico incaricato non si è recato presso la scala corretta, pur avendo a disposizione le informazioni sufficienti per reperire il ricorrente.
Pertanto, al ricorrente non può essere imputata alcuna assenza ingiustificata
3 alla visita di controllo domiciliare effettuata dal medico in data 26.08.2024.
13. In conclusione, deve dichiararsi sussistente il diritto del sig. a Pt_1 percepire il trattamento economico previsto dalla legge in caso di malattia, con decorrenza dal primo giorno di malattia (ovvero, il 09.08.2024 - cfr. doc. 1 ric.).
14. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., seguono la soccombenza, con la richiesta distrazione in favore dell'avv.ta BA dichiaratasi antistataria..
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennità di malattia nella misura e con la decorrenza di legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e CU se versato, con distrazione in favore dell'avv. ED BA;
Torino, 09/10/2025 la Giudice
ON RI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
la Giudice, ON Salvatori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1370/2025 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ED BA, domiciliato come da ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
, nella persona Controparte_1 del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria difensiva;
CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione: malattia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , chiedendo, nel merito, di dichiarare che il ricorrente ha diritto al CP_1 riconoscimento dell'indennità economica di malattia, con decorrenza dal primo giorno di malattia, o da quello che venga accertato in corso di giudizio.
2. A sostegno della domanda il ricorrente ha esposto:
- di aver iniziato un periodo di malattia in data 09/08/2024, terminato in data 26/8/2024 e di aver trasmesso il certificato medico n. 387710611, con indicazione dell'indirizzo di residenza Torino (TO), Via Tofane n. 92/7 (cfr. docc.
1 e 4 ric.);
1 - che in data 26/08/2024 il medico incaricato si recava presso l'indirizzo indicato sul certificato per effettuare l'accesso di controllo domiciliare (doc. 2 ric.);
- che in data 06/09/2024 l' gli ha comunicato la sospensione CP_1 dell'indennità economica di malattia, avendo ritenuto che il certificato medico contenesse un indirizzo di reperibilità sbagliato (doc. 3 ric.);
- che, di conseguenza, il datore di lavoro si è rifiutato di corrispondergli l'indennità malattia per i mesi agosto e settembre 2024 e per le tre settimane di ottobre 2024, per un totale di € 4.510,08;
- di aver presentato ricorso al Comitato Provinciale in data CP_1
31/10/2024, chiedendo il riesame della domanda sul presupposto della correttezza dell'indirizzo indicato sul certificato medico (cfr. doc. 6 ric.).
- che il ricorso amministrativo n. è stato CodiceFiscale_2 respinto con delibera del 04/12/2024, con la motivazione “respinto” (doc. 7 ric.).
3. L si è tempestivamente costituito in giudizio domandando il rigetto del CP_1 ricorso.
4. All'udienza del 19.06.2025 il ricorrente, liberamente interrogato, ha dichiarato: «confermo di essere residente nel luogo indicato nel certificato di residenza in atti. L'immobile in cui vivo in via Tofane 92 ha almeno 4 ingressi, forse di più, tutti gli ingressi sono riferibili al civico n. 92. Io sono residente all'interno n.7, dove ci sono 5 scale individuate con le lettere dalla A alla E, la mia scala è alla lettera E. Di fronte al civico 92/7 esiste un ingresso con portone ferrato su cui sono apposti due citofoni, uno a destra e uno a sinistra. Sul citofono di destra per chi entra c'è il cognome , a cui si è riferito il medico fiscale, Per_1 ma c'è anche scritto “la pulsantiera con i nominativi della scala E (ex 12) è più avanti all'ingresso del 92/9”. Lì esiste sulla pulsantiera dei citofoni il mio cognome».
5. La difesa di parte ricorrente ha quindi prodotto con nota autorizzata del
14.07.2025 le fotografie dell'ingresso del luogo di residenza esibite nel corso dell'interrogatorio libero (cfr. verbale udienza del 19.06.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. la domanda merita di essere accolta.
7. Dal certificato di residenza in atti risulta che il ricorrente è residente in [...], int. 7 E. (cfr. doc. 4 f.r.); Part 8. Il medico della sul certificato medico ha indicato, quale indirizzo di reperibilità, quello di Torino, via Tofane n. 92/7 (cfr. doc. 1 f.r.)
2 9. Secondo quanto risulta dal verbale di accesso per controllo domiciliare, il medico incaricato dall ha effettuato l'accesso in via Tofane n. 92/7 in data CP_1
26.8.2024 alle ore 10.15, con esito “accesso -sconosciuto/irreperibile; impossibilità a lasciare invito”; cfr. doc. 2 f.r.;
Dal doc. 1 prodotto dall' risulta che il medico incaricato del controllo, CP_1 recatosi presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, ha specificato che: “sui citof est non figura il nominativo bensì !? Ho suonato ma non Pt_1 Per_1 rispondono, ci sono diverse scale, non c'è custode, chiesto a qlc inquilino ma senza esito”.
10. Tuttavia, come dichiarato dal ricorrente e comprovato dalla documentazione fotografica prodotta con nota del 14.07.2025, all'ingresso del civico n. 92/7 di via Tofane esistono due pulsantiere dei citofoni, una sulla destra e una sulla sinistra dell'ingresso; la pulsantiera posta sul lato destro riporta i nominativi dei residenti nelle scale C e D (tra cui il cognome “ notato dal medico Per_1 incaricato) e nella parte bassa vi è un avviso del seguente tenore “la pulsantiera con i nominativi della scala E (ex 12) è più avanti all'ingresso del 92/9”; cfr. foto in atti.
Il nominativo del ricorrente è presente sulla pulsantiera posta all'ingresso del civico 92/9.
Per concludere, al civico 92/7 fanno riferimento 5 scale e lo stesso medico incaricato per il controllo si è accorto della circostanza e lo ha annotato sul verbale;
su una delle due pulsantiere presenti al civico 92/7 vi è l'indicazione esatta per reperire i residenti nella scala E del civico 92/7; tuttavia, è provato che il medico non si sia recato presso l'ingresso del civico 92/9 ove avrebbe reperito il cognome del ricorrente.
11. Certamente sussiste, come sostenuto dall' , l'onere dell'assicurato di CP_1 verificare l'esattezza dell'indirizzo indicato dal medico curante nel certificato di malattia;
nella fattispecie in esame, il certificato di malattia riporta un indirizzo corretto, ma non completo in quanto non è specificata la scala condominiale;
occorre, tuttavia, considerare che all'ingresso del civico 92/7 ove si è recato il medico incaricato, vi era una chiara indicazione circa il luogo ove reperire la pulsantiera della scala E del civico 92/7 ove risiede il ricorrente.
12. Dunque, sulla base delle sopraesposte risultanze non può affermarsi che il ricorrente sia risultato assente alla visita di controllo, atteso che il medico incaricato non si è recato presso la scala corretta, pur avendo a disposizione le informazioni sufficienti per reperire il ricorrente.
Pertanto, al ricorrente non può essere imputata alcuna assenza ingiustificata
3 alla visita di controllo domiciliare effettuata dal medico in data 26.08.2024.
13. In conclusione, deve dichiararsi sussistente il diritto del sig. a Pt_1 percepire il trattamento economico previsto dalla legge in caso di malattia, con decorrenza dal primo giorno di malattia (ovvero, il 09.08.2024 - cfr. doc. 1 ric.).
14. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., seguono la soccombenza, con la richiesta distrazione in favore dell'avv.ta BA dichiaratasi antistataria..
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennità di malattia nella misura e con la decorrenza di legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e CU se versato, con distrazione in favore dell'avv. ED BA;
Torino, 09/10/2025 la Giudice
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