Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1566
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, senza entrare nel merito della sottoscrizione dell'atto.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, sia in proprio che quale ex amministratore, poiché la carica di legale rappresentante era cessata in epoca antecedente alla notifica dell'avviso di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1566
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1566
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo