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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1566/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15812/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pompei
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 19022500008269 TARI 2025 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1544/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da ricorso e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in proprio e quale ex amministratore delegato della società “Società_1 A.”, con ricorso notificato il 3 settembre 2025 al Comune di Pompei e alla società Publiservizi S.p.A., concessionaria per la gestione delle entrate comunali, ha impugnato l'avviso di pagamento del 18 agosto
2025, concernente tassa sui rifiuti (Tari) anno 2025 per l'importo di € 793,00, dovuta per l'immobile sito in Indirizzo_1.
Ha eccepito: 1) la nullità dell'atto in quanto non sottoscritto;
2) l'illegittimità della pretesa per difetto di legittimazione passiva, in quanto egli non riveste più la carica di legale rappresentante della società fin dal
10 febbraio 2023, come da visura camerale allegata.
Il Comune di Pompei si è costituito e, stante il venir meno della carica di amministratore in capo al ricorrente, ha chiesto dichiararsi il suo il difetto di legittimazione ad agire.
All'udienza del 29 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione processuale di Ricorrente_1, sia in proprio che nella qualità di ex amministratore delegato della società “Società_1 S.p.A.”, in liquidazione giudiziale.
Tale pronunzia è basata sul dato di fatto che Ricorrente_1, alla data in cui ha ricevuto la notifica dell'avviso di pagamento, non rivestiva più la carica di legale rappresentante ed amministratore della suindicata società
“Società_1 S.p.A.”, effettiva destinataria dell'atto, avendo egli documentalmente provato la cessazione dalla carica a decorrere dal 22 febbraio 2023, dunque in epoca antecedente alla pretesa per cui
è causa. Trattasi, peraltro, di circostanza non contestata dalla controparte.
Come più volte osservato dalla Suprema Corte di Cassazione, la persona fisica che in passato ha rivestito l'incarico di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali, è priva della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società stessa. Il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato compete, infatti, alla persona cui è diretta la notificazione, non a quella presso cui è stata erroneamente eseguita (Cass., sentenza n. 23000/2010).
Ne deriva che il ricorrente, cessato dalla carica di amministratore fin dal 23 febbraio 2023, non ha la legittimazione ad impugnare, per conto della società, l'avviso di pagamento alla stessa notificato relativamente ad un anno d'imposta (2025) nel corso del quale egli non era più in carica. Neppure sussiste la sua legittimazione ad agire in proprio per difetto di interesse, posto che l'avviso di pagamento non contiene alcuna pretesa rivolta alla persona fisica, essendo diretto esclusivamente alla società, come risulta dall'avviso di pagamento in cui, alla voce “Soggetto debitore”, è per l'appunto indicata la “Società_1 S.p.A. rappresentata da Ricorrente_1 in qualità di Rappresentante Legale”.
Per quanto precede, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale del legale rappresentante della società.
Stante la natura meramente processuale della decisione, sussistono giusti motivi per disporre la compensazone delle spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15812/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pompei
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 19022500008269 TARI 2025 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1544/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da ricorso e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in proprio e quale ex amministratore delegato della società “Società_1 A.”, con ricorso notificato il 3 settembre 2025 al Comune di Pompei e alla società Publiservizi S.p.A., concessionaria per la gestione delle entrate comunali, ha impugnato l'avviso di pagamento del 18 agosto
2025, concernente tassa sui rifiuti (Tari) anno 2025 per l'importo di € 793,00, dovuta per l'immobile sito in Indirizzo_1.
Ha eccepito: 1) la nullità dell'atto in quanto non sottoscritto;
2) l'illegittimità della pretesa per difetto di legittimazione passiva, in quanto egli non riveste più la carica di legale rappresentante della società fin dal
10 febbraio 2023, come da visura camerale allegata.
Il Comune di Pompei si è costituito e, stante il venir meno della carica di amministratore in capo al ricorrente, ha chiesto dichiararsi il suo il difetto di legittimazione ad agire.
All'udienza del 29 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione processuale di Ricorrente_1, sia in proprio che nella qualità di ex amministratore delegato della società “Società_1 S.p.A.”, in liquidazione giudiziale.
Tale pronunzia è basata sul dato di fatto che Ricorrente_1, alla data in cui ha ricevuto la notifica dell'avviso di pagamento, non rivestiva più la carica di legale rappresentante ed amministratore della suindicata società
“Società_1 S.p.A.”, effettiva destinataria dell'atto, avendo egli documentalmente provato la cessazione dalla carica a decorrere dal 22 febbraio 2023, dunque in epoca antecedente alla pretesa per cui
è causa. Trattasi, peraltro, di circostanza non contestata dalla controparte.
Come più volte osservato dalla Suprema Corte di Cassazione, la persona fisica che in passato ha rivestito l'incarico di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali, è priva della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società stessa. Il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato compete, infatti, alla persona cui è diretta la notificazione, non a quella presso cui è stata erroneamente eseguita (Cass., sentenza n. 23000/2010).
Ne deriva che il ricorrente, cessato dalla carica di amministratore fin dal 23 febbraio 2023, non ha la legittimazione ad impugnare, per conto della società, l'avviso di pagamento alla stessa notificato relativamente ad un anno d'imposta (2025) nel corso del quale egli non era più in carica. Neppure sussiste la sua legittimazione ad agire in proprio per difetto di interesse, posto che l'avviso di pagamento non contiene alcuna pretesa rivolta alla persona fisica, essendo diretto esclusivamente alla società, come risulta dall'avviso di pagamento in cui, alla voce “Soggetto debitore”, è per l'appunto indicata la “Società_1 S.p.A. rappresentata da Ricorrente_1 in qualità di Rappresentante Legale”.
Per quanto precede, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale del legale rappresentante della società.
Stante la natura meramente processuale della decisione, sussistono giusti motivi per disporre la compensazone delle spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.