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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/11/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3464/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3464/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. CIANI IRENE per procura in Parte_1 calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. MICCI MANOLA per procura in calce Controparte_1 alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI rassegnate congiuntamente dai coniugi:
“Affidamento e collocamento dei figli minori: Per_ 1) I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con Per_2 residenza anagrafica e stabile collocazione presso la madre nella casa familiare in Senigallia (AN)
Via Lago D'Orta n. 55, che rimarrà alla medesima assegnata. Il sig. contestualmente CP_1
pagina 1 alla sottoscrizione del presente atto, consegnerà alla sig.ra la propria copia delle chiavi Parte_1 di detta abitazione. Il sig. potrà fare ingresso nella casa solo con il previo consenso della CP_1 sig.ra Parte_1
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a collaborare nel progetto educativo dei figli, garantendosi una reciproca e tempestiva consultazione in ordine alle questioni fondamentali della vita dei minori (quali, la salute, l'educazione, l'istruzione, le attività sportive ed extrascolastiche in genere), le cui decisioni dovranno essere adottate di comune accordo tra i genitori medesimi, tenendo conto anche delle capacità, delle inclinazioni naturali e Per_ delle aspirazioni di ed ed esercitando, invece, separatamente la responsabilità Per_2 genitoriale riguardo all'ordinaria amministrazione per il tempo in cui i figli medesimi si troveranno presso l'uno o l'altro genitore.
I coniugi manterranno tra loro un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione a Per_ tutela di un corretto e sano sviluppo psicofisico dei figli minori. Ad ed dovrà essere Per_2 garantito il diritto alla bigenitorialità e, in specie, il diritto di ricevere cura, assistenza morale e materiale, educazione da entrambi i genitori che dovranno seguirne le naturali inclinazioni e favorire in ogni modo duraturi e significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di entrambi i rami genitoriali.
A tal uopo, i Signori e si impegnano ad intraprendere un Controparte_1 Parte_1 percorso di sostegno alla genitorialità, in ausilio ai figli, con professionista scelto di comune accordo tra i genitori. Detto percorso dovrà iniziare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
2) Le Parti intendono fissare una modalità di visita consona alla esigenza dei figli minori di ricevere l'apporto affettivo ed educativo di entrambe le figure genitoriali, in particolare Per_ consentendo ad ed di trattenersi con ciascun genitore nei seguenti termini e Per_2 modalità:
PRIMA E TERZA SETTIMANA (WEEK END CON IL PADRE)
-Asia ed si tratterranno presso il padre per quattro giorni la settimana (il lunedì, il Per_2 martedì, il mercoledì e il giovedì) dall'uscita della scuola e sino alle ore 14.30, allorché li riaccompagnerà presso la madre, ed il venerdì, dalle ore 19.30 e sino alle ore 21.00 della domenica successiva, quando il li riaccompagnerà presso la madre. CP_1
SECONDA E SETTIMANA (WEEK END CON LA MADRE) Per_3
-Asia ed permarranno presso il padre per quattro giorni la settimana (il lunedì, il Per_2 martedì, il giovedì e il venerdì) dall'uscita della scuola e sino alle ore 14.30, allorché li pagina 2 riaccompagnerà presso la madre, nonché il mercoledì, dalle ore 19.30 e sino alle ore 8.00 del giovedì (oppure al loro risveglio, nei periodi di vacanza), allorché il li riaccompagnerà a CP_1 scuola o presso la madre.
Il padre terrà con sé i figli per 5 (cinque) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie. Saranno alternati tra i genitori, negli anni, il giorno di Natale, quello di Santo Stefano, il
31 dicembre, il 1° gennaio e l'Epifania. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 30 novembre di ogni anno i giorni delle visite programmate nel predetto periodo. Per_
ed si tratterranno con ciascun genitore per tre giorni, anche non consecutivi, Per_2 durante le vacanze pasquali;
saranno alternati negli anni, tra i genitori, il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo, facendo però in modo che la permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore durante il S. Natale abbia luogo nell'anno solare in cui non vi è stata quella durante la
Domenica di Pasqua e viceversa.
Durante i periodi di permanenza dei minori con l'uno o l'altro genitore, verranno meno le consuete modalità di visite ordinarie.
Saranno altresì alternate tra i genitori, se non già coincidenti con il week-end di spettanza all'uno o all'altro o con i relativi periodi di ferie, le altre festività dell'anno e cioè il 25 Aprile, 1° Maggio, 2
Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre e l'8 Dicembre. Per_ Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé ed per dieci giorni, Per_2 anche non consecutivi, da concordare tra le Parti entro il 31 maggio di ogni anno.
Nel caso l'uno o l'altro genitore decidessero di organizzare una vacanza con i figli, lo stesso dovrà farsi carico di tutte le spese relative afferenti i minori.
La regolamentazione del diritto/dovere di visita potrà, ovviamente, subire variazioni in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori nonché di quelle ludiche, sportive o scolastiche dei figli.
Dovrà essere assicurata da ciascun genitore, nel superiore interesse dei figli, la massima flessibilità nella loro gestione quotidiana consentendo loro, anche in considerazione dell'età (con Per_ riguardo, in specie, ad ), di decidere da soli, secondo i loro desideri e le loro esigenze di vita e di studio, il tempo che vorranno trascorrere con il padre, senza che ciò comporti alcuna modifica delle concordate nuove condizioni economiche.
-Contributo al mantenimento ordinario e straordinario
3) Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra entro il giorno 15 Controparte_1 Parte_1
(quindici) di ogni mese a partire dal 1/11/2025, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_ minori ed la somma di euro 382,50= (trecentoottantadue/50) mensili per ciascun Per_2
pagina 3 figlio, da rivalutarsi anno per anno secondo la variazione dell'indice ISTAT, mediante bonifico da accreditare sul conto corrente della stessa alle seguenti coordinate bancarie IBAN Parte_1
[...].
4) L'assegno unico e universale per i figli a carico spetterà in via esclusiva alla sig.ra Parte_1
a dar data dall'01/11/2025.
[...]
Le Parti si impegnano a dare comunicazione all' del presente accordo e a chiederne la CP_2 erogazione nella misura e nelle modalità dianzi concordate.
5) Il Sig. sarà tenuto a concorrere in ragione del 50%, restando il rimanente 50% a CP_1 carico della alle spese straordinarie relative ai figli minori come previste nel Parte_1
“Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” elaborato dalla Conferenza Distrettuale sulla Riforma “Cartabia” in materia di famiglia e sottoscritto in data 10 luglio 2024 (all. 1 al presente foglio di precisazione delle conclusioni, che ne costituisce parte integrante e sostanziale).
Ogni spesa straordinaria gravante pro quota su ciascun genitore dovrà essere opportunamente autorizzata, documentata e rimborsata nei tempi e con le modalità previste dal sopracitato
Protocollo
-Regolazione dei rapporti patrimoniali tra le Parti
6) Saranno a carico della a decorrere dal 1/11/2025, tutte le spese relative ai consumi di Parte_1 energia elettrica, di gas metano per uso domestico e di riscaldamento, dell'acqua per uso domestico e del telefono e di ogni altra utenza che serve la casa familiare assegnatale;
come pure sarà a carico della stessa la spesa per la raccolta dei rifiuti urbani (TARI), nonché quelle Parte_1 condominiali.
A fronte di tale assunzione di spesa, rinuncia a chiedere alla sino all'anno CP_1 Parte_1
2029, il rimborso delle detrazioni fiscali, assommanti a complessivi Euro 1.400,00
(millequattrocento/00) annui, per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulla casa coniugale nell'anno 2019.
si obbliga a corrispondere in favore di la somma di Euro Parte_1 Controparte_1
3.700,00 (tremilasettecento/00) a titolo di rimborso sia di un finanziamento erogato da quest'ultimo in favore di essa sia della quota parte di spese di manutenzione straordinarie eseguita Parte_1 sulla casa familiare, anticipate per l'intero dallo stesso mediante bonifico istantaneo su CP_1 conto corrente n. [...] intestato a quest'ultimo, da effettuarsi entro e non oltre la data dell'1/11/2025.
pagina 4 7) I signori e si impegnano a far fronte, nella misura del 50% per ciascuno, alle CP_1 Parte_1 rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, sino alla sua completa estinzione.
8) La si obbliga a manutenere con diligenza la casa coniugale nonché ad accollarsi per Parte_1
l'intero e, quindi, a fare fronte al pagamento integrale, mantenendone indenne , di Controparte_1 tutte le spese di natura ordinaria inerenti la manutenzione e l'uso della casa medesima.
9) I Signori ed si obbligano sin da ora, e ora per allora -al Controparte_1 Parte_1
Per_ raggiungimento della indipendenza economica dei figli ed -, a mettere in vendita la Per_2 casa coniugale, al prezzo che sarà concordato di comune accordo (ovvero, ad attribuire ad uno di essi la quota di proprietà dell'altro), ripartendo tra loro il prezzo che verrà ricavato in proporzione alle rispettive quote di proprietà.
10) Le Parti, essendo dotate di redditi autonomi, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé.
11) Contestualmente alla firma del presente atto, i Signori ed Controparte_1 Parte_1 dichiarano e garantiscono di aver sottoscritto ricorso congiunto per la declaratoria di
[...] cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni sopra riportate, che si obbligano a depositare in pari data rispetto al presente foglio di precisazione delle conclusioni.
12) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti. I rispettivi difensori delle parti sottoscrivono anche per la liberazione delle stesse dal vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la Parte_1 modifica delle condizioni concordate con il coniuge nell'ambito del procedimento di separazione definito con sentenza del 13/3/2024, adducendo che dette condizioni si sono rivelate assolutamente insostenibili e non hanno mai avuto pratica esecuzione.
Ha rappresentato in particolare che pressoché nulli erano stati i fine settimana trascorsi dal padre con i figli, che il pretende di vedere e tenere con sé i figli a proprio piacimento e senza CP_1 alcun preavviso, che è continuata ed anzi aumentata la conflittualità tra i coniugi che si riverbera Per_ negativamente sui figli, in particolare sulla maggiore
Il coniuge costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria. Controparte_1
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero, che è intervenuto in data 18/11/2025.
Dopo la sostituzione del giudice relatore in forza di provvedimento di variazione tabellare per la riorganizzazione dell'ufficio, all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 18/11/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un nuovo accordo ed hanno concluso come sopra indicato.
pagina 5 La domanda può essere accolta.
Nel regolamentare minuziosamente le modalità di affidamento e collocamento dei figli e di disciplina degli incontri degli stessi con ciascuno dei genitori (in modo da garantire appieno il diritto dei minori alla bigenitorialità), i coniugi si sono impegnati ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, in ausilio ai figli, con professionista scelto di comune accordo.
Le nuove condizioni concordate tra le parti rispondono all'interesse superiore della prole e della famiglia, sia con riferimento agli aspetti personali connessi all'affidamento, alla cura e all'educazione dei figli, sia per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali, che risultano regolamentati in maniera proporzionata alle capacità reddituali dei genitori e ai tempi di coabitazione con la prole.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione dei figli minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti ai loro interessi morali e materiali e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori stessi.
Il Collegio può pertanto recepire le condizioni concordate dalle parti sopra riportate.
La definizione concordata del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla modifica delle condizioni in precedenza stabilite per la separazione dei coniugi (con sentenza del Tribunale di Ancona del
13.3.2024), così come precisate per l'udienza del 18/11/2025, sopra riportate;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 19/11/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3464/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. CIANI IRENE per procura in Parte_1 calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. MICCI MANOLA per procura in calce Controparte_1 alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI rassegnate congiuntamente dai coniugi:
“Affidamento e collocamento dei figli minori: Per_ 1) I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con Per_2 residenza anagrafica e stabile collocazione presso la madre nella casa familiare in Senigallia (AN)
Via Lago D'Orta n. 55, che rimarrà alla medesima assegnata. Il sig. contestualmente CP_1
pagina 1 alla sottoscrizione del presente atto, consegnerà alla sig.ra la propria copia delle chiavi Parte_1 di detta abitazione. Il sig. potrà fare ingresso nella casa solo con il previo consenso della CP_1 sig.ra Parte_1
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a collaborare nel progetto educativo dei figli, garantendosi una reciproca e tempestiva consultazione in ordine alle questioni fondamentali della vita dei minori (quali, la salute, l'educazione, l'istruzione, le attività sportive ed extrascolastiche in genere), le cui decisioni dovranno essere adottate di comune accordo tra i genitori medesimi, tenendo conto anche delle capacità, delle inclinazioni naturali e Per_ delle aspirazioni di ed ed esercitando, invece, separatamente la responsabilità Per_2 genitoriale riguardo all'ordinaria amministrazione per il tempo in cui i figli medesimi si troveranno presso l'uno o l'altro genitore.
I coniugi manterranno tra loro un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione a Per_ tutela di un corretto e sano sviluppo psicofisico dei figli minori. Ad ed dovrà essere Per_2 garantito il diritto alla bigenitorialità e, in specie, il diritto di ricevere cura, assistenza morale e materiale, educazione da entrambi i genitori che dovranno seguirne le naturali inclinazioni e favorire in ogni modo duraturi e significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di entrambi i rami genitoriali.
A tal uopo, i Signori e si impegnano ad intraprendere un Controparte_1 Parte_1 percorso di sostegno alla genitorialità, in ausilio ai figli, con professionista scelto di comune accordo tra i genitori. Detto percorso dovrà iniziare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
2) Le Parti intendono fissare una modalità di visita consona alla esigenza dei figli minori di ricevere l'apporto affettivo ed educativo di entrambe le figure genitoriali, in particolare Per_ consentendo ad ed di trattenersi con ciascun genitore nei seguenti termini e Per_2 modalità:
PRIMA E TERZA SETTIMANA (WEEK END CON IL PADRE)
-Asia ed si tratterranno presso il padre per quattro giorni la settimana (il lunedì, il Per_2 martedì, il mercoledì e il giovedì) dall'uscita della scuola e sino alle ore 14.30, allorché li riaccompagnerà presso la madre, ed il venerdì, dalle ore 19.30 e sino alle ore 21.00 della domenica successiva, quando il li riaccompagnerà presso la madre. CP_1
SECONDA E SETTIMANA (WEEK END CON LA MADRE) Per_3
-Asia ed permarranno presso il padre per quattro giorni la settimana (il lunedì, il Per_2 martedì, il giovedì e il venerdì) dall'uscita della scuola e sino alle ore 14.30, allorché li pagina 2 riaccompagnerà presso la madre, nonché il mercoledì, dalle ore 19.30 e sino alle ore 8.00 del giovedì (oppure al loro risveglio, nei periodi di vacanza), allorché il li riaccompagnerà a CP_1 scuola o presso la madre.
Il padre terrà con sé i figli per 5 (cinque) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie. Saranno alternati tra i genitori, negli anni, il giorno di Natale, quello di Santo Stefano, il
31 dicembre, il 1° gennaio e l'Epifania. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 30 novembre di ogni anno i giorni delle visite programmate nel predetto periodo. Per_
ed si tratterranno con ciascun genitore per tre giorni, anche non consecutivi, Per_2 durante le vacanze pasquali;
saranno alternati negli anni, tra i genitori, il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo, facendo però in modo che la permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore durante il S. Natale abbia luogo nell'anno solare in cui non vi è stata quella durante la
Domenica di Pasqua e viceversa.
Durante i periodi di permanenza dei minori con l'uno o l'altro genitore, verranno meno le consuete modalità di visite ordinarie.
Saranno altresì alternate tra i genitori, se non già coincidenti con il week-end di spettanza all'uno o all'altro o con i relativi periodi di ferie, le altre festività dell'anno e cioè il 25 Aprile, 1° Maggio, 2
Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre e l'8 Dicembre. Per_ Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé ed per dieci giorni, Per_2 anche non consecutivi, da concordare tra le Parti entro il 31 maggio di ogni anno.
Nel caso l'uno o l'altro genitore decidessero di organizzare una vacanza con i figli, lo stesso dovrà farsi carico di tutte le spese relative afferenti i minori.
La regolamentazione del diritto/dovere di visita potrà, ovviamente, subire variazioni in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori nonché di quelle ludiche, sportive o scolastiche dei figli.
Dovrà essere assicurata da ciascun genitore, nel superiore interesse dei figli, la massima flessibilità nella loro gestione quotidiana consentendo loro, anche in considerazione dell'età (con Per_ riguardo, in specie, ad ), di decidere da soli, secondo i loro desideri e le loro esigenze di vita e di studio, il tempo che vorranno trascorrere con il padre, senza che ciò comporti alcuna modifica delle concordate nuove condizioni economiche.
-Contributo al mantenimento ordinario e straordinario
3) Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra entro il giorno 15 Controparte_1 Parte_1
(quindici) di ogni mese a partire dal 1/11/2025, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_ minori ed la somma di euro 382,50= (trecentoottantadue/50) mensili per ciascun Per_2
pagina 3 figlio, da rivalutarsi anno per anno secondo la variazione dell'indice ISTAT, mediante bonifico da accreditare sul conto corrente della stessa alle seguenti coordinate bancarie IBAN Parte_1
[...].
4) L'assegno unico e universale per i figli a carico spetterà in via esclusiva alla sig.ra Parte_1
a dar data dall'01/11/2025.
[...]
Le Parti si impegnano a dare comunicazione all' del presente accordo e a chiederne la CP_2 erogazione nella misura e nelle modalità dianzi concordate.
5) Il Sig. sarà tenuto a concorrere in ragione del 50%, restando il rimanente 50% a CP_1 carico della alle spese straordinarie relative ai figli minori come previste nel Parte_1
“Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” elaborato dalla Conferenza Distrettuale sulla Riforma “Cartabia” in materia di famiglia e sottoscritto in data 10 luglio 2024 (all. 1 al presente foglio di precisazione delle conclusioni, che ne costituisce parte integrante e sostanziale).
Ogni spesa straordinaria gravante pro quota su ciascun genitore dovrà essere opportunamente autorizzata, documentata e rimborsata nei tempi e con le modalità previste dal sopracitato
Protocollo
-Regolazione dei rapporti patrimoniali tra le Parti
6) Saranno a carico della a decorrere dal 1/11/2025, tutte le spese relative ai consumi di Parte_1 energia elettrica, di gas metano per uso domestico e di riscaldamento, dell'acqua per uso domestico e del telefono e di ogni altra utenza che serve la casa familiare assegnatale;
come pure sarà a carico della stessa la spesa per la raccolta dei rifiuti urbani (TARI), nonché quelle Parte_1 condominiali.
A fronte di tale assunzione di spesa, rinuncia a chiedere alla sino all'anno CP_1 Parte_1
2029, il rimborso delle detrazioni fiscali, assommanti a complessivi Euro 1.400,00
(millequattrocento/00) annui, per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulla casa coniugale nell'anno 2019.
si obbliga a corrispondere in favore di la somma di Euro Parte_1 Controparte_1
3.700,00 (tremilasettecento/00) a titolo di rimborso sia di un finanziamento erogato da quest'ultimo in favore di essa sia della quota parte di spese di manutenzione straordinarie eseguita Parte_1 sulla casa familiare, anticipate per l'intero dallo stesso mediante bonifico istantaneo su CP_1 conto corrente n. [...] intestato a quest'ultimo, da effettuarsi entro e non oltre la data dell'1/11/2025.
pagina 4 7) I signori e si impegnano a far fronte, nella misura del 50% per ciascuno, alle CP_1 Parte_1 rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, sino alla sua completa estinzione.
8) La si obbliga a manutenere con diligenza la casa coniugale nonché ad accollarsi per Parte_1
l'intero e, quindi, a fare fronte al pagamento integrale, mantenendone indenne , di Controparte_1 tutte le spese di natura ordinaria inerenti la manutenzione e l'uso della casa medesima.
9) I Signori ed si obbligano sin da ora, e ora per allora -al Controparte_1 Parte_1
Per_ raggiungimento della indipendenza economica dei figli ed -, a mettere in vendita la Per_2 casa coniugale, al prezzo che sarà concordato di comune accordo (ovvero, ad attribuire ad uno di essi la quota di proprietà dell'altro), ripartendo tra loro il prezzo che verrà ricavato in proporzione alle rispettive quote di proprietà.
10) Le Parti, essendo dotate di redditi autonomi, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé.
11) Contestualmente alla firma del presente atto, i Signori ed Controparte_1 Parte_1 dichiarano e garantiscono di aver sottoscritto ricorso congiunto per la declaratoria di
[...] cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni sopra riportate, che si obbligano a depositare in pari data rispetto al presente foglio di precisazione delle conclusioni.
12) Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti. I rispettivi difensori delle parti sottoscrivono anche per la liberazione delle stesse dal vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la Parte_1 modifica delle condizioni concordate con il coniuge nell'ambito del procedimento di separazione definito con sentenza del 13/3/2024, adducendo che dette condizioni si sono rivelate assolutamente insostenibili e non hanno mai avuto pratica esecuzione.
Ha rappresentato in particolare che pressoché nulli erano stati i fine settimana trascorsi dal padre con i figli, che il pretende di vedere e tenere con sé i figli a proprio piacimento e senza CP_1 alcun preavviso, che è continuata ed anzi aumentata la conflittualità tra i coniugi che si riverbera Per_ negativamente sui figli, in particolare sulla maggiore
Il coniuge costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria. Controparte_1
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero, che è intervenuto in data 18/11/2025.
Dopo la sostituzione del giudice relatore in forza di provvedimento di variazione tabellare per la riorganizzazione dell'ufficio, all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 18/11/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un nuovo accordo ed hanno concluso come sopra indicato.
pagina 5 La domanda può essere accolta.
Nel regolamentare minuziosamente le modalità di affidamento e collocamento dei figli e di disciplina degli incontri degli stessi con ciascuno dei genitori (in modo da garantire appieno il diritto dei minori alla bigenitorialità), i coniugi si sono impegnati ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, in ausilio ai figli, con professionista scelto di comune accordo.
Le nuove condizioni concordate tra le parti rispondono all'interesse superiore della prole e della famiglia, sia con riferimento agli aspetti personali connessi all'affidamento, alla cura e all'educazione dei figli, sia per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali, che risultano regolamentati in maniera proporzionata alle capacità reddituali dei genitori e ai tempi di coabitazione con la prole.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione dei figli minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti ai loro interessi morali e materiali e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori stessi.
Il Collegio può pertanto recepire le condizioni concordate dalle parti sopra riportate.
La definizione concordata del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla modifica delle condizioni in precedenza stabilite per la separazione dei coniugi (con sentenza del Tribunale di Ancona del
13.3.2024), così come precisate per l'udienza del 18/11/2025, sopra riportate;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 19/11/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 6