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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 320/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1752/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SI - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 003020239000064534000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 003020239000064534000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 003020239000064534000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1155/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso in esame ha ad oggetto l'intimazione di pagamento inviato alla ricorrente dall'agenzia dell'entrate e riscossione per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche degli anni 2012, 2013 e 2014. A fondamento del ricorso si eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito. Si è costituita la parte resistente AdeR eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività e defendendosi anche nel merito. La ricorrente non ha depositato note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. In effetti, a differenza di quanto affermato nel ricorso e non provato dalla necessaria allegazione documentale, l'atto di intimazione n. 03020239000064534000, in questa sede impugnato è stato notificato alla ricorrente in data 16.3.2023, laddove la notifica alla controparte del ricorso è avvenuta in data 17 maggio 2024, dunque oltre il termine perentorio previsto dall'art 21 D.Lgs. 546/1992. Le spese possono compensarsi alla luce delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
ZA, 10.11.2025
Il Giudice Emanuela Romano
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1752/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SI - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 003020239000064534000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 003020239000064534000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 003020239000064534000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1155/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso in esame ha ad oggetto l'intimazione di pagamento inviato alla ricorrente dall'agenzia dell'entrate e riscossione per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche degli anni 2012, 2013 e 2014. A fondamento del ricorso si eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito. Si è costituita la parte resistente AdeR eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività e defendendosi anche nel merito. La ricorrente non ha depositato note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. In effetti, a differenza di quanto affermato nel ricorso e non provato dalla necessaria allegazione documentale, l'atto di intimazione n. 03020239000064534000, in questa sede impugnato è stato notificato alla ricorrente in data 16.3.2023, laddove la notifica alla controparte del ricorso è avvenuta in data 17 maggio 2024, dunque oltre il termine perentorio previsto dall'art 21 D.Lgs. 546/1992. Le spese possono compensarsi alla luce delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
ZA, 10.11.2025
Il Giudice Emanuela Romano