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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/07/2025, n. 10505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10505 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 41012 dell'anno 2024, vertente t r a
- nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Federica Tinagli, giusta C.F._1 procura in atti;
-ricorrente- contro
- nato a [...], Sancti IR (Cuba) il 31 marzo 1969, CP_1
; C.F._2
-resistente contumace-
Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUIONI: all'udienza del 02.07.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, la signora esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con il sig. in data 28 aprile 2004 in CP_1
Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno
2004, n. 00301, parte 2, Serie A01), dal quale non nascevano figli.
Dopo un primo periodo di vita coniugale felice, sopravvenute ragioni di incompatibilità e la lontananza legata ai prolungati soggiorni all'estero del marito rendevano intollerabile la prosecuzione del rapporto, tanto che in data 19 aprile
2022 i coniugi sottoscrivevano accordo di separazione personale ex art. 6, c. 2,
DL n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita (Prot. n. 707/2022 del 07.07.2022).
Decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva venisse dichiarato il divorzio, non essendoci statuizioni di natura economica e afferenti ai figli.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 02.07.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la
1 documentazione depositata, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, riservava al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, attesa l'assenza di determinazioni di natura economica e riguardanti i figli.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Status divorzile
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione da questa prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace per l'intero procedimento, è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati a decorrere dall'accordo di negoziazione assistita (Prot. n. 707/2022 del 07.07.2022) con il quale le parti erano state autorizzate a vivere separate, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di giudizio Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC 41012/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28 aprile 2004 in Roma tra nata a [...] il 14 dicembre Parte_1
1963, e nato a [...], Sancti C.F._1 CP_1
IR (Cuba) il 31 marzo 1969, ; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza (anno 2004, n. 00301, parte 2, Serie A01);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 41012 dell'anno 2024, vertente t r a
- nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Federica Tinagli, giusta C.F._1 procura in atti;
-ricorrente- contro
- nato a [...], Sancti IR (Cuba) il 31 marzo 1969, CP_1
; C.F._2
-resistente contumace-
Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUIONI: all'udienza del 02.07.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, la signora esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con il sig. in data 28 aprile 2004 in CP_1
Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno
2004, n. 00301, parte 2, Serie A01), dal quale non nascevano figli.
Dopo un primo periodo di vita coniugale felice, sopravvenute ragioni di incompatibilità e la lontananza legata ai prolungati soggiorni all'estero del marito rendevano intollerabile la prosecuzione del rapporto, tanto che in data 19 aprile
2022 i coniugi sottoscrivevano accordo di separazione personale ex art. 6, c. 2,
DL n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita (Prot. n. 707/2022 del 07.07.2022).
Decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva venisse dichiarato il divorzio, non essendoci statuizioni di natura economica e afferenti ai figli.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 02.07.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la
1 documentazione depositata, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, riservava al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, attesa l'assenza di determinazioni di natura economica e riguardanti i figli.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Status divorzile
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione da questa prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace per l'intero procedimento, è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati a decorrere dall'accordo di negoziazione assistita (Prot. n. 707/2022 del 07.07.2022) con il quale le parti erano state autorizzate a vivere separate, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di giudizio Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC 41012/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28 aprile 2004 in Roma tra nata a [...] il 14 dicembre Parte_1
1963, e nato a [...], Sancti C.F._1 CP_1
IR (Cuba) il 31 marzo 1969, ; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza (anno 2004, n. 00301, parte 2, Serie A01);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
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