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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4238 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. RAGO GIUSEPPE Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. Controparte_1
RR RT ) piazza loreto COSENZA;
; C.F._1
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 8/09/2022, il ricorrente, ha esposto di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2004 (dal
18/03/2004 al 31/12/2004), alle dipendenze dell'azienda agricola di UZ
AR, per 153 giornate;
ha lamentato l'infondatezza della richiesta restitutoria del 30/04/2021, inviata da della prestazione di disoccupazione agricola CP_1 dallo stesso percepita per l'importo complessivo di € 5.205,31; previo esperimento di ricorso amministrativo rimasto inevaso, ha adito l'intestato
Tribunale per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2004 per 153 giornate;
accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la disoccupazione agricola per l'anno 2004 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi indebito in favore dell' per le prestazioni di disoccupazione agricola e/o CP_1 trattamenti di famiglia erogate per l'anno 2004, con condanna dell'ente alla restituzione, in favore del ricorrente, di quanto eventualmente recuperato per tale titolo.
Costituitosi l' , ha eccepito, preliminarmente, la carenza di interesse ad CP_1 agire, l'inammissibilità della domanda giudiziaria ove non sia provata la presentazione della domanda amministrativa, l'improcedibilità della domanda giudiziale ove non siano stati esperiti i ricorsi amministrativi e l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22, co.1 del
D.L. 3.2.1970, n. 7 convertito, con modifiche, nella legge 11.3.1970, n. 83.
Nel merito, l'istituto resistente ha domandato il rigetto delle domande promosse per mancata prova dello status di bracciante agricolo nel periodo in contesa ai fini della reiscrizione e dell'accertamento dell'indebito, stante l'avvenuta cancellazione delle giornate agricole in virtù di verbale ispettivo.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prove testimoniali.
***** 1. Preliminarmente, va disattesa la sollevata eccezione di carenza di interesse ad agire. L'istituto resistente ha sostenuto che la comunicazione dell'ente non costituisce azione esecutiva e non implica aggressione nel patrimonio del ricorrente, che pertanto non ha subito alcuna lesione di un proprio diritto o interesse. Invero, diversamente da quanto esposto dall' , è evidente CP_1
l'interesse ad agire del ricorrente in questo giudizio atteso che, in ragione del potere ispettivo di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura in capo all'istituto resistente, appare evidente la legittimazione in capo al ricorrente in questa controversia, promossa per il riconoscimento del dedotto rapporto lavorativo in agricoltura, per l'iscrizione dello stesso negli elenchi dei braccianti agricoli e per l'accertamento negativo dell'indebito.
Sempre in via preliminare, deve essere affermata l'infondatezza della sollevata eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22, comma1, del d. l.
3.2.1970 n. 7.
Pure da rigettare è l'eccezione di improponibilità ed improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda e di gravame in sede amministrativa, trattandosi, quanto al primo profilo, di domanda di re-iscrizione negli elenchi, per la quale non è necessaria alcuna presentazione di domanda amministrativa, mentre, per quanto riguarda la domanda amministrativa di disoccupazione, risulta agli atti che tale domanda sia stata presentata dal ricorrente, essendo poi la prestazione divenuta indebita;
quanto al secondo profilo, la proposizione di gravame amministrativo avverso la cancellazione delle giornate lavorative in esame emerge dalla produzione documentale di parte ricorrente.
2. Deve essere affermata l'infondatezza della proposta azione giudiziale per mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante sulla parte ricorrente, della sussistenza del diritto preteso.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012,
n. 13877) “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Nel caso di specie, pertanto, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per il 2004.
Il ricorrente non ha fornito prova del rapporto di lavoro di cui è causa, asseritamente svolto, nel 2004, per 153 giornate, alle dipendenze della azienda agricola di UZ AR, a fronte del disconoscimento operato da con il CP_1 verbale ispettivo allegato in atti.
3. Nel corso del giudizio sono stati escussi due testimoni di parte ricorrente,
e , che hanno genericamente confermato, non senza Testimone_1 Tes_2 incertezze e lacune, la ricostruzione del rapporto di lavoro di cui al ricorso.
Deve, però, essere evidenziato che, come riscontrabile dal verbale ispettivo prodotto da , si tratta di altri braccianti il cui rapporto di lavoro è stato CP_1 oggetto del medesimo disconoscimento. Quindi, sono testimoni la cui attendibilità è limitata e va valutata con particolare rigore, in quanto hanno un interesse concreto a vedere inficiata la solidità di un accertamento ispettivo che riguarda anche la loro vicenda lavorativa. I testi si sono limitati a rendere dichiarazioni generiche e stereotipate, prive di indicazioni individualizzanti quanto ai rapporti di lavoro di cui è causa, fornendo risposte astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili. In sostanza, scarsa valenza possono avere le dichiarazioni rese ai fini della prova del rapporto di lavoro e delle giornate agricole per cui è causa.
La teste , moglie del ricorrente, sui fatti di causa ha dichiarato: “ho Testimone_1 lavorato con mio marito per AR UZ, con sede a Scanzano, a marzo a dicembre 2004, per 153 giornate. Raccoglievamo fragole, pesche, albicocche, anguria e agrumi. Il ricorrente puliva anche serre e terreni e comunque lavoravamo anche la frutta nel magazzino. Egli trasportava con un furgoncino
(di proprietà di UZ) i materiali al magazzino. Egli veniva pagato in contanti, euro 30 al giorno. C'era il titolare e suo figlio sui luoghi di lavoro. Lavoravamo dalle 6,00 alle 13,00. I terreni erano pure a ARnia, dove c'erano le fragole.
Andavamo con la nostra auto. Anche io ho analogo contenzioso. Da lunedì a venerdì e se c'era bisogno anche di sabato e domenica”.
L'altra testimone, , ha riferito: “ho lavorato con il ricorrente, nel 2004, Tes_2 da AR UZ. Il ricorrente è arrivato verso marzo, se non ricordo male, in piena campagna di raccolta fragole e credo che abbia lavorato fino a dicembre, perché solitamente l'ingaggio era per tutto l'anno. Il ricorrente portava le cassette, o guidava il camioncino anche per eseguire dei lavori, preparava i terreni, aiutava in magazzino. Credo raccogliesse anche lui se c'era bisogno. I terreni erano sia a Scanzano che a ARnia, vicino al canile. A volte lavoravamo anche in squadra insieme io e il ricorrente, ma in ogni caso ci incontravamo quando arrivavamo a lavoro davanti alla casa del UZ, la mattina.
Lavoravamo dalle 6 alle 13, o dalle 5 alle 12,00, orari che cambiavano in base al periodo, ma in genere erano 7 ore al giorno. Lavoravamo anche di sabato e domenica, con gli stessi orari, più o meno. Sui terreni c'era AR UZ oppure la sua compagna, ma anche il figlio , che ci dicevano cosa fare. Per_1
Non ricordo la retribuzione mensile a quanto ammontasse. Anche io ho fatto causa a per cancellazione di giornate…”. CP_1 Le dichiarazioni sono generiche, incerte e contraddittorie (“Il ricorrente è arrivato verso marzo, se non ricordo male, in piena campagna di raccolta fragole e credo che abbia lavorato fino a dicembre, perché solitamente l'ingaggio era per tutto
l'anno. Il ricorrente portava le cassette, o guidava il camioncino anche per eseguire dei lavori, preparava i terreni, aiutava in magazzino. Credo raccogliesse anche lui se c'era bisogno. Lavoravamo dalle 6 alle 13, o dalle 5 alle 12,00, orari che cambiavano in base al periodo, ma in genere erano 7 ore al giorno.
Lavoravamo anche di sabato e domenica, con gli stessi orari, più o meno. Non ricordo la retribuzione mensile a quanto ammontasse.”) tenuto conto della necessità, al fine di stabilirne la verosimiglianza, di confrontare dette dichiarazioni con le risultanze del verbale ispettivo.
In assenza di altri elementi di riscontro estrinseci, in grado di avvalorare le deposizioni, le dichiarazioni rese dai testi escussi, quindi, non possono considerarsi prova sufficiente.
4. L' ha contestato il rapporto di lavoro del ricorrente mediante la CP_1 produzione del verbale di accertamento del 2/08/2007, allegato agli atti, relativo all'azienda agricola intestata al sig. UZ AR, con sede in Scanzano Jonico
(MT), dal quale è emerso quanto segue.
L'accertamento ha riguardato il periodo compreso tra il quarto trimestre dell'anno 2000 e il primo trimestre dell'anno 2007.
Gli ispettori hanno rilevato che l'azienda, pur avendo presentato denuncia aziendale nel novembre 1999 per terreni siti in agro di Scanzano Jonico, aveva successivamente alienato tali terreni nel corso del 1999 e del 2000, mantenendo solo la disponibilità di alcuni appezzamenti in comodato gratuito dal 2001, siti in agro di Montalbano Jonico. Nonostante ciò, la ditta ha continuato a denunciare rapporti di lavoro agricolo e giornate lavorative per un numero complessivo di
542 lavoratori e 25.699 giornate nel periodo oggetto di verifica, come da prospetto riepilogativo allegato al verbale.
Dall'esame della documentazione aziendale e dagli atti in possesso dell'istituto
è emersa la mancanza di effettiva disponibilità di terreni idonei alla coltivazione, circostanza che ha indotto gli ispettori a ritenere nulli e privi di effetti previdenziali i rapporti di lavoro denunciati dall'azienda agricola UZ AR per il periodo indicato. Conseguentemente, è stato disposto il disconoscimento delle giornate agricole e dei rapporti di lavoro ai fini previdenziali, tra cui quello del ricorrente. Il verbale precisa che, sulla base delle giornate dichiarate, i lavoratori erano stati iscritti negli elenchi anagrafici degli operai agricoli e avevano percepito prestazioni di disoccupazione agricola e malattia, poi ritenute indebite.
Tale provvedimento conferma l'assenza di un rapporto di lavoro effettivo tra il ricorrente e il presunto datore di lavoro, rendendo infondata la pretesa azionata.
A fronte di tali incongruenze, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno in contesa, nonché, dimostrato lo status di bracciante agricolo, di aver diritto a trattenere le prestazioni ritenute indebite dall' . CP_1
Vana è la ricerca di elementi di riscontro estrinseci in quanto, per i testimoni escussi, occorre considerare l'interesse che li animava, essendo titolari di una posizione del tutto assimilabile a quella del ricorrente. Anch'essi, invero, sono stati coinvolti nell'accertamento ispettivo che aveva condotto al disconoscimento dell'attività bracciantile prestata per la suddetta azienda agricola. Sono perciò interessati a confutarne l'esito e ad affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa insieme all'odierno ricorrente alle dipendenze dell'azienda datrice di lavoro, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta. Tanto CP_1 concorre ad indebolire la credibilità del loro apporto testimoniale che, sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, si rivela privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché le loro dichiarazioni indistinte sono astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili.
La conclusione è che le scarne risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni del ricorrente in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
Il compendio probatorio raccolto si dimostra, pertanto, inidoneo a suffragare le allegazioni che fondano la domanda di reiscrizione del nominativo del ricorrente negli elenchi anagrafici agricoli e, conseguentemente, non risultando provato lo status di bracciante agricolo per il periodo in contesa, non può ritenersi che il ricorrente diritto a trattenere le prestazioni ritenute indebite dall' . CP_1
Si rileva, infine, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente (buste paga e comunicazione obbligatoria di assunzione), in quanto si tratta di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia del rapporto di lavoro. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro, a fronte di un accertamento ispettivo dell' , CP_1 dettagliato e circostanziato, che ne ha affermato la fittizietà.
In definitiva, il ricorrente non ha dato prova del proprio status di bracciante agricolo per l'anno 2004 in contesa. Pertanto, è infondata la pretesa del ricorrente di essere iscritto negli elenchi anagrafici per 153 giornate per il 2004 ed è fondata la richiesta dell' di restituzione delle somme a titolo di CP_1 disoccupazione, indebitamente erogate alla luce della definitiva cancellazione delle giornate in agricoltura, posto che il ricorrente non ha dimostrato di avere diritto a trattenere le suddette indennità.
In ragione delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti. La disposizione è applicabile nel presente giudizio, promosso anche per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire le prestazioni previdenziali negate e a trattenere le prestazioni erogate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
FA AL - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. RAGO GIUSEPPE Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. Controparte_1
RR RT ) piazza loreto COSENZA;
; C.F._1
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 8/09/2022, il ricorrente, ha esposto di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2004 (dal
18/03/2004 al 31/12/2004), alle dipendenze dell'azienda agricola di UZ
AR, per 153 giornate;
ha lamentato l'infondatezza della richiesta restitutoria del 30/04/2021, inviata da della prestazione di disoccupazione agricola CP_1 dallo stesso percepita per l'importo complessivo di € 5.205,31; previo esperimento di ricorso amministrativo rimasto inevaso, ha adito l'intestato
Tribunale per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2004 per 153 giornate;
accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la disoccupazione agricola per l'anno 2004 e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi indebito in favore dell' per le prestazioni di disoccupazione agricola e/o CP_1 trattamenti di famiglia erogate per l'anno 2004, con condanna dell'ente alla restituzione, in favore del ricorrente, di quanto eventualmente recuperato per tale titolo.
Costituitosi l' , ha eccepito, preliminarmente, la carenza di interesse ad CP_1 agire, l'inammissibilità della domanda giudiziaria ove non sia provata la presentazione della domanda amministrativa, l'improcedibilità della domanda giudiziale ove non siano stati esperiti i ricorsi amministrativi e l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22, co.1 del
D.L. 3.2.1970, n. 7 convertito, con modifiche, nella legge 11.3.1970, n. 83.
Nel merito, l'istituto resistente ha domandato il rigetto delle domande promosse per mancata prova dello status di bracciante agricolo nel periodo in contesa ai fini della reiscrizione e dell'accertamento dell'indebito, stante l'avvenuta cancellazione delle giornate agricole in virtù di verbale ispettivo.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prove testimoniali.
***** 1. Preliminarmente, va disattesa la sollevata eccezione di carenza di interesse ad agire. L'istituto resistente ha sostenuto che la comunicazione dell'ente non costituisce azione esecutiva e non implica aggressione nel patrimonio del ricorrente, che pertanto non ha subito alcuna lesione di un proprio diritto o interesse. Invero, diversamente da quanto esposto dall' , è evidente CP_1
l'interesse ad agire del ricorrente in questo giudizio atteso che, in ragione del potere ispettivo di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura in capo all'istituto resistente, appare evidente la legittimazione in capo al ricorrente in questa controversia, promossa per il riconoscimento del dedotto rapporto lavorativo in agricoltura, per l'iscrizione dello stesso negli elenchi dei braccianti agricoli e per l'accertamento negativo dell'indebito.
Sempre in via preliminare, deve essere affermata l'infondatezza della sollevata eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22, comma1, del d. l.
3.2.1970 n. 7.
Pure da rigettare è l'eccezione di improponibilità ed improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda e di gravame in sede amministrativa, trattandosi, quanto al primo profilo, di domanda di re-iscrizione negli elenchi, per la quale non è necessaria alcuna presentazione di domanda amministrativa, mentre, per quanto riguarda la domanda amministrativa di disoccupazione, risulta agli atti che tale domanda sia stata presentata dal ricorrente, essendo poi la prestazione divenuta indebita;
quanto al secondo profilo, la proposizione di gravame amministrativo avverso la cancellazione delle giornate lavorative in esame emerge dalla produzione documentale di parte ricorrente.
2. Deve essere affermata l'infondatezza della proposta azione giudiziale per mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante sulla parte ricorrente, della sussistenza del diritto preteso.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012,
n. 13877) “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Nel caso di specie, pertanto, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per il 2004.
Il ricorrente non ha fornito prova del rapporto di lavoro di cui è causa, asseritamente svolto, nel 2004, per 153 giornate, alle dipendenze della azienda agricola di UZ AR, a fronte del disconoscimento operato da con il CP_1 verbale ispettivo allegato in atti.
3. Nel corso del giudizio sono stati escussi due testimoni di parte ricorrente,
e , che hanno genericamente confermato, non senza Testimone_1 Tes_2 incertezze e lacune, la ricostruzione del rapporto di lavoro di cui al ricorso.
Deve, però, essere evidenziato che, come riscontrabile dal verbale ispettivo prodotto da , si tratta di altri braccianti il cui rapporto di lavoro è stato CP_1 oggetto del medesimo disconoscimento. Quindi, sono testimoni la cui attendibilità è limitata e va valutata con particolare rigore, in quanto hanno un interesse concreto a vedere inficiata la solidità di un accertamento ispettivo che riguarda anche la loro vicenda lavorativa. I testi si sono limitati a rendere dichiarazioni generiche e stereotipate, prive di indicazioni individualizzanti quanto ai rapporti di lavoro di cui è causa, fornendo risposte astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili. In sostanza, scarsa valenza possono avere le dichiarazioni rese ai fini della prova del rapporto di lavoro e delle giornate agricole per cui è causa.
La teste , moglie del ricorrente, sui fatti di causa ha dichiarato: “ho Testimone_1 lavorato con mio marito per AR UZ, con sede a Scanzano, a marzo a dicembre 2004, per 153 giornate. Raccoglievamo fragole, pesche, albicocche, anguria e agrumi. Il ricorrente puliva anche serre e terreni e comunque lavoravamo anche la frutta nel magazzino. Egli trasportava con un furgoncino
(di proprietà di UZ) i materiali al magazzino. Egli veniva pagato in contanti, euro 30 al giorno. C'era il titolare e suo figlio sui luoghi di lavoro. Lavoravamo dalle 6,00 alle 13,00. I terreni erano pure a ARnia, dove c'erano le fragole.
Andavamo con la nostra auto. Anche io ho analogo contenzioso. Da lunedì a venerdì e se c'era bisogno anche di sabato e domenica”.
L'altra testimone, , ha riferito: “ho lavorato con il ricorrente, nel 2004, Tes_2 da AR UZ. Il ricorrente è arrivato verso marzo, se non ricordo male, in piena campagna di raccolta fragole e credo che abbia lavorato fino a dicembre, perché solitamente l'ingaggio era per tutto l'anno. Il ricorrente portava le cassette, o guidava il camioncino anche per eseguire dei lavori, preparava i terreni, aiutava in magazzino. Credo raccogliesse anche lui se c'era bisogno. I terreni erano sia a Scanzano che a ARnia, vicino al canile. A volte lavoravamo anche in squadra insieme io e il ricorrente, ma in ogni caso ci incontravamo quando arrivavamo a lavoro davanti alla casa del UZ, la mattina.
Lavoravamo dalle 6 alle 13, o dalle 5 alle 12,00, orari che cambiavano in base al periodo, ma in genere erano 7 ore al giorno. Lavoravamo anche di sabato e domenica, con gli stessi orari, più o meno. Sui terreni c'era AR UZ oppure la sua compagna, ma anche il figlio , che ci dicevano cosa fare. Per_1
Non ricordo la retribuzione mensile a quanto ammontasse. Anche io ho fatto causa a per cancellazione di giornate…”. CP_1 Le dichiarazioni sono generiche, incerte e contraddittorie (“Il ricorrente è arrivato verso marzo, se non ricordo male, in piena campagna di raccolta fragole e credo che abbia lavorato fino a dicembre, perché solitamente l'ingaggio era per tutto
l'anno. Il ricorrente portava le cassette, o guidava il camioncino anche per eseguire dei lavori, preparava i terreni, aiutava in magazzino. Credo raccogliesse anche lui se c'era bisogno. Lavoravamo dalle 6 alle 13, o dalle 5 alle 12,00, orari che cambiavano in base al periodo, ma in genere erano 7 ore al giorno.
Lavoravamo anche di sabato e domenica, con gli stessi orari, più o meno. Non ricordo la retribuzione mensile a quanto ammontasse.”) tenuto conto della necessità, al fine di stabilirne la verosimiglianza, di confrontare dette dichiarazioni con le risultanze del verbale ispettivo.
In assenza di altri elementi di riscontro estrinseci, in grado di avvalorare le deposizioni, le dichiarazioni rese dai testi escussi, quindi, non possono considerarsi prova sufficiente.
4. L' ha contestato il rapporto di lavoro del ricorrente mediante la CP_1 produzione del verbale di accertamento del 2/08/2007, allegato agli atti, relativo all'azienda agricola intestata al sig. UZ AR, con sede in Scanzano Jonico
(MT), dal quale è emerso quanto segue.
L'accertamento ha riguardato il periodo compreso tra il quarto trimestre dell'anno 2000 e il primo trimestre dell'anno 2007.
Gli ispettori hanno rilevato che l'azienda, pur avendo presentato denuncia aziendale nel novembre 1999 per terreni siti in agro di Scanzano Jonico, aveva successivamente alienato tali terreni nel corso del 1999 e del 2000, mantenendo solo la disponibilità di alcuni appezzamenti in comodato gratuito dal 2001, siti in agro di Montalbano Jonico. Nonostante ciò, la ditta ha continuato a denunciare rapporti di lavoro agricolo e giornate lavorative per un numero complessivo di
542 lavoratori e 25.699 giornate nel periodo oggetto di verifica, come da prospetto riepilogativo allegato al verbale.
Dall'esame della documentazione aziendale e dagli atti in possesso dell'istituto
è emersa la mancanza di effettiva disponibilità di terreni idonei alla coltivazione, circostanza che ha indotto gli ispettori a ritenere nulli e privi di effetti previdenziali i rapporti di lavoro denunciati dall'azienda agricola UZ AR per il periodo indicato. Conseguentemente, è stato disposto il disconoscimento delle giornate agricole e dei rapporti di lavoro ai fini previdenziali, tra cui quello del ricorrente. Il verbale precisa che, sulla base delle giornate dichiarate, i lavoratori erano stati iscritti negli elenchi anagrafici degli operai agricoli e avevano percepito prestazioni di disoccupazione agricola e malattia, poi ritenute indebite.
Tale provvedimento conferma l'assenza di un rapporto di lavoro effettivo tra il ricorrente e il presunto datore di lavoro, rendendo infondata la pretesa azionata.
A fronte di tali incongruenze, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno in contesa, nonché, dimostrato lo status di bracciante agricolo, di aver diritto a trattenere le prestazioni ritenute indebite dall' . CP_1
Vana è la ricerca di elementi di riscontro estrinseci in quanto, per i testimoni escussi, occorre considerare l'interesse che li animava, essendo titolari di una posizione del tutto assimilabile a quella del ricorrente. Anch'essi, invero, sono stati coinvolti nell'accertamento ispettivo che aveva condotto al disconoscimento dell'attività bracciantile prestata per la suddetta azienda agricola. Sono perciò interessati a confutarne l'esito e ad affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa insieme all'odierno ricorrente alle dipendenze dell'azienda datrice di lavoro, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta. Tanto CP_1 concorre ad indebolire la credibilità del loro apporto testimoniale che, sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, si rivela privo di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché le loro dichiarazioni indistinte sono astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili.
La conclusione è che le scarne risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni del ricorrente in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
Il compendio probatorio raccolto si dimostra, pertanto, inidoneo a suffragare le allegazioni che fondano la domanda di reiscrizione del nominativo del ricorrente negli elenchi anagrafici agricoli e, conseguentemente, non risultando provato lo status di bracciante agricolo per il periodo in contesa, non può ritenersi che il ricorrente diritto a trattenere le prestazioni ritenute indebite dall' . CP_1
Si rileva, infine, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente (buste paga e comunicazione obbligatoria di assunzione), in quanto si tratta di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia del rapporto di lavoro. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro, a fronte di un accertamento ispettivo dell' , CP_1 dettagliato e circostanziato, che ne ha affermato la fittizietà.
In definitiva, il ricorrente non ha dato prova del proprio status di bracciante agricolo per l'anno 2004 in contesa. Pertanto, è infondata la pretesa del ricorrente di essere iscritto negli elenchi anagrafici per 153 giornate per il 2004 ed è fondata la richiesta dell' di restituzione delle somme a titolo di CP_1 disoccupazione, indebitamente erogate alla luce della definitiva cancellazione delle giornate in agricoltura, posto che il ricorrente non ha dimostrato di avere diritto a trattenere le suddette indennità.
In ragione delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti. La disposizione è applicabile nel presente giudizio, promosso anche per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire le prestazioni previdenziali negate e a trattenere le prestazioni erogate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
FA AL - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO