Art. 2.
Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la difesa e il Ministro per le finanze, sara' provveduto alla ripartizione delle somme di cui al precedente art. 1 fra i servizi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.
Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la difesa e il Ministro per le finanze, sara' provveduto alla ripartizione delle somme di cui al precedente art. 1 fra i servizi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.