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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 861/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3772/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno - Viale Giacomo Matteotti, 37 00048 Nettuno RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 971/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 15 e pubblicata il 24/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3407 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3479/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello presentato da Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, Foro di Torre Annunziata, veniva avanzata richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma n. 971, depositata in cancelleria il 24/01/2025, mai notificata, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. 3407 del 21/11/2023 emesso dal Comune di
Nettuno in persona del Sindaco pro tempore -Area Economico Finanziaria- Ufficio Tributi ed avente ad oggetto l'omesso/tardivo/parziale pagamento della TASI per l'annualità d'imposta 2019. A sostegno delle proprie tesi la parte ricorrente evidenziava l'erroneità della sentenza nella valutazione della motivazione dell'avviso attesa la circostanza che l'atto era privo di specifiche ragioni di fatto e di diritto, limitandosi a riportare norme generali e importi, omessa esposizione delle ragioni dell'accertata decadenza dall'esenzione per abitazione principale, l'assenza di elementi istruttori fondanti la presunta carenza dei requisiti di abitazione principale, l'errata applicazione della normativa sull'esenzione TASI, il travisamento delle prove e insufficiente motivazione sulla questione abitativa, la violazione dell'art. 2697 c.c. in riferimento all'onere della prova oltre all'illegittimità delle sanzioni e degli interessi.
In sede di costituzione il Comune di Nettuno chiedeva la conferma della sentenza impugnata ribadendo la correttezza e la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ritiene fondato l'appello presentato e pertanto ne dispone l'accoglimento. Infatti le tesi prospettate dalla parte ricorrente possono ritenersi fondate in quanto basate su principi di diritto specificati al ricorso stesso. In proposito questa Corte ritiene di non dover condividere l'impianto argomentativo svolto nella sentenza di primo grado. Tale convincimento trova sicuro conforto nelle considerazioni riportate così come si rileva dalla lettura dell'atto di appello presentato stante il puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. Nell'ambito della disciplina relativa ai tributi locali sull'immobile -TASI e IMU- il legislatore individua quali requisiti essenziali per il riconoscimento dell'agevolazione per abitazione principale la residenza anagrafica del contribuente presso l'immobile e la sua effettiva dimora abituale. Si tratta di criteri concorrenti e complementari, attraverso i quali viene identificato il luogo nel quale il soggetto stabilisce il centro delle proprie relazioni personali e familiari, nonché il fulcro dei propri interessi vitali.
È principio consolidato, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che la diversa residenza del coniuge in altro Comune non comporta automaticamente la perdita dell'esenzione, soprattutto quando emerga che l'immobile sia stabilmente abitato dall'altro coniuge, costituendone l'effettiva dimora. La normativa vigente, infatti, non richiede l'indissolubile coincidenza delle residenze dei coniugi, ammettendo situazioni di “pluralità di abitazioni principali” quando adeguatamente giustificate da circostanze personali, familiari o lavorative.
In proposito deve evidenziarsi che la parte ricorrente ha adempiuto pienamente agli oneri che le attuali normative legislative vigenti pone a suo carico, avendo mantenuto senza soluzione di continuità la propria residenza anagrafica nel Comune di Nettuno nel periodo dei fatti di cui è procedimento, conformemente alle risultanze anagrafiche ed in assenza di alcuna contestazione formale da parte dell'Amministrazione. In particolare non sono emersi elementi ostativi al riconoscimento della circostanza che la stessa abbia dimorato stabilmente nell'immobile oggetto di accertamento, ove ha costituito un proprio nucleo familiare individuale, esercitando attività quotidiane e permanendo in modo abituale. Peraltro la stessa ricorrente ha fornito una chiara e ragionevole spiegazione circa la diversa residenza del coniuge, rappresentando una situazione di fatto consolidata e motivata da esigenze personali e familiari, tale da giustificare la separazione delle residenze senza che ciò comporti automaticamente la perdita dei benefici connessi all'abitazione principale.
A tali circostanze si aggiungono ulteriori indici materiali di effettiva e stabile abitazione, tra i quali i consumi domestici quali: energia elettrica, acqua e gas coerenti con un utilizzo continuativo dell'immobile così come la costanza temporale dei pagamenti delle utenze e dei servizi essenziali riferibili all'appellante.La complessiva valutazione degli elementi anagrafici, fattuali e materiali offerti depone univocamente per la qualificazione dell'unità immobiliare quale abitazione principale ai fini TASI/IMU. Ne consegue l'illegittimità del diniego dell'agevolazione, con conseguente necessità di riforma della sentenza impugnata e di annullamento dell'avviso in parte qua, con ogni conseguenza anche in ordine a sanzioni e interessi. Tali circostanze, pienamente coerenti con la ratio dell'agevolazione e con il quadro normativo vigente, dimostrano come l'immobile in questione deve essere qualificato quale abitazione principale dell'appellante, con conseguente illegittimità della pretesa impositiva basata sull'assunto opposto. Tale convincimento trova sicuro conforto nelle considerazioni riportate così come si rileva dalla lettura dell'atto di appello presentato stante il puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. Nel caso di specie, devono evidenziarsi la completezza delle motivazioni esposte al ricorso in appello presentato evidenziando, in tal modo, le proprie ragioni in ordine a quanto dedotto alle proprie affermazioni stante il puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato.
All'accoglimento dell'appello presentato consegue la compensazione delle spese del giudizio stante la peculiarità della controversia, in considerazione delle ragioni della decisione ed attesa la sussistenza in merito ai fatti di cui è ricorso
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Spese compensate
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente e Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3772/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno - Viale Giacomo Matteotti, 37 00048 Nettuno RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 971/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 15 e pubblicata il 24/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3407 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3479/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello presentato da Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, Foro di Torre Annunziata, veniva avanzata richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma n. 971, depositata in cancelleria il 24/01/2025, mai notificata, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. 3407 del 21/11/2023 emesso dal Comune di
Nettuno in persona del Sindaco pro tempore -Area Economico Finanziaria- Ufficio Tributi ed avente ad oggetto l'omesso/tardivo/parziale pagamento della TASI per l'annualità d'imposta 2019. A sostegno delle proprie tesi la parte ricorrente evidenziava l'erroneità della sentenza nella valutazione della motivazione dell'avviso attesa la circostanza che l'atto era privo di specifiche ragioni di fatto e di diritto, limitandosi a riportare norme generali e importi, omessa esposizione delle ragioni dell'accertata decadenza dall'esenzione per abitazione principale, l'assenza di elementi istruttori fondanti la presunta carenza dei requisiti di abitazione principale, l'errata applicazione della normativa sull'esenzione TASI, il travisamento delle prove e insufficiente motivazione sulla questione abitativa, la violazione dell'art. 2697 c.c. in riferimento all'onere della prova oltre all'illegittimità delle sanzioni e degli interessi.
In sede di costituzione il Comune di Nettuno chiedeva la conferma della sentenza impugnata ribadendo la correttezza e la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ritiene fondato l'appello presentato e pertanto ne dispone l'accoglimento. Infatti le tesi prospettate dalla parte ricorrente possono ritenersi fondate in quanto basate su principi di diritto specificati al ricorso stesso. In proposito questa Corte ritiene di non dover condividere l'impianto argomentativo svolto nella sentenza di primo grado. Tale convincimento trova sicuro conforto nelle considerazioni riportate così come si rileva dalla lettura dell'atto di appello presentato stante il puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. Nell'ambito della disciplina relativa ai tributi locali sull'immobile -TASI e IMU- il legislatore individua quali requisiti essenziali per il riconoscimento dell'agevolazione per abitazione principale la residenza anagrafica del contribuente presso l'immobile e la sua effettiva dimora abituale. Si tratta di criteri concorrenti e complementari, attraverso i quali viene identificato il luogo nel quale il soggetto stabilisce il centro delle proprie relazioni personali e familiari, nonché il fulcro dei propri interessi vitali.
È principio consolidato, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che la diversa residenza del coniuge in altro Comune non comporta automaticamente la perdita dell'esenzione, soprattutto quando emerga che l'immobile sia stabilmente abitato dall'altro coniuge, costituendone l'effettiva dimora. La normativa vigente, infatti, non richiede l'indissolubile coincidenza delle residenze dei coniugi, ammettendo situazioni di “pluralità di abitazioni principali” quando adeguatamente giustificate da circostanze personali, familiari o lavorative.
In proposito deve evidenziarsi che la parte ricorrente ha adempiuto pienamente agli oneri che le attuali normative legislative vigenti pone a suo carico, avendo mantenuto senza soluzione di continuità la propria residenza anagrafica nel Comune di Nettuno nel periodo dei fatti di cui è procedimento, conformemente alle risultanze anagrafiche ed in assenza di alcuna contestazione formale da parte dell'Amministrazione. In particolare non sono emersi elementi ostativi al riconoscimento della circostanza che la stessa abbia dimorato stabilmente nell'immobile oggetto di accertamento, ove ha costituito un proprio nucleo familiare individuale, esercitando attività quotidiane e permanendo in modo abituale. Peraltro la stessa ricorrente ha fornito una chiara e ragionevole spiegazione circa la diversa residenza del coniuge, rappresentando una situazione di fatto consolidata e motivata da esigenze personali e familiari, tale da giustificare la separazione delle residenze senza che ciò comporti automaticamente la perdita dei benefici connessi all'abitazione principale.
A tali circostanze si aggiungono ulteriori indici materiali di effettiva e stabile abitazione, tra i quali i consumi domestici quali: energia elettrica, acqua e gas coerenti con un utilizzo continuativo dell'immobile così come la costanza temporale dei pagamenti delle utenze e dei servizi essenziali riferibili all'appellante.La complessiva valutazione degli elementi anagrafici, fattuali e materiali offerti depone univocamente per la qualificazione dell'unità immobiliare quale abitazione principale ai fini TASI/IMU. Ne consegue l'illegittimità del diniego dell'agevolazione, con conseguente necessità di riforma della sentenza impugnata e di annullamento dell'avviso in parte qua, con ogni conseguenza anche in ordine a sanzioni e interessi. Tali circostanze, pienamente coerenti con la ratio dell'agevolazione e con il quadro normativo vigente, dimostrano come l'immobile in questione deve essere qualificato quale abitazione principale dell'appellante, con conseguente illegittimità della pretesa impositiva basata sull'assunto opposto. Tale convincimento trova sicuro conforto nelle considerazioni riportate così come si rileva dalla lettura dell'atto di appello presentato stante il puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato. Nel caso di specie, devono evidenziarsi la completezza delle motivazioni esposte al ricorso in appello presentato evidenziando, in tal modo, le proprie ragioni in ordine a quanto dedotto alle proprie affermazioni stante il puntuale riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto delle circostanze in questione che al relativo risultato.
All'accoglimento dell'appello presentato consegue la compensazione delle spese del giudizio stante la peculiarità della controversia, in considerazione delle ragioni della decisione ed attesa la sussistenza in merito ai fatti di cui è ricorso
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Spese compensate