Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 6 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13764/2024 RG. Lav.
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Parte_1 C.F._1
Fedele ed Antonino Del Cupolo, con elezione di domicilio in Aversa (CE) alla Via
Umberto I n. 38, come da procura versata in atti
-ricorrente-
E
(CF: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore
-convenuto contumace-
OGGETTO: CARTA DOCENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.6.2024, l'istante in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro il
[...]
e, premesso di avere prestato servizio in qualità di docente a Controparte_1 tempo determinato presso Istituzioni scolastiche statali negli anni scolastici 2019-2020,
2020-2021,2021-2022, e di essere all'attualità docente di ruolo presso l'Istituto Comprensivo
“Borsellino” di Napoli, ha esposto: di non aver ricevuto, perché precaria, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio
2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt.
63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che
Tanto premesso, richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato,
l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n.
29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedeva che questo Giudice volesse:
“previa disapplicazione delle norme e successivi decreti ministeriali e direttoriali, connessi e conseguenziali, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento e all'attribuzione del c.d. Bonus Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121 della L.
n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019-2020,2020-2021,2021-2022; -condannare il
[...]
, in persona del p.t. al riconoscimento e all'attribuzione in Controparte_1 CP_2 favore della ricorrente del bonus Carta del docente di cui all'art. 1, comma 121 della L. n.
107/2015,, per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022”; con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo (cfr. attestazione notifica via pec con ricevute di accettazione e consegna versate in allegato alla nota di deposito del 5.05.2025) non si è costituito il , che è rimasto contumace. Controparte_1
Con nota di deposito del 29.04.2025 è stata versata in atti la documentazione attestante la attuale qualità di docente di ruolo della ricorrente (cfr. statino paga dell'aprile 2025).
*** ***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della
Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine.
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente, tenuto conto altresì dei principi affermati nella recente sentenza della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo. Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. Diversamente la S.C. ha precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili inerenti il se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa applicarsi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione.
Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, è rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui alla
L. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come è restata parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza del numero delle “ore” svolte.
Ciò posto, nella fattispecie in esame deve evidenziarsi che la ricorrente ha dimostrato (cfr. statino paga aprile 2025, in atti) di essere interna al sistema delle docenze scolastiche, essendo transitata in ruolo.
Ha altresì documento, mediante i contratti di lavoro allegati al ricorso, ed i relativi statini paga, che rispetto agli anni dedotti in ricorso, è stata destinataria di incarico di supplenza annuale (fino al 30.06), inteso tale requisito come “annualità didattica” (fino al 30.06), ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999; sicché, “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
La ricorrente ha infatti prestato servizio mediante i seguenti contratti: contratto di lavoro relativo all'anno scolastico 2019-2020 presso la Scuola Primaria Ernesto Solvay di
Rosignano Marittimo(LI), decorrente dal 25.09.2019 con termine finale del 30.6.2020 per n.
24 ore settimanali di lezione per posto “sostegno”; contratto di lavoro relativo all'anno scolastico 2020-2021 presso l'Istituto “Marco Tullio Cicerone Pollione” di, Formia(LT), con decorrenza 30.9.2020 e cessazione al 30.6.2021 per n. 18 ore settimanali per posto
“sostegno”; contratto di lavoro anno scolastico 2021-2022 presso l'Istituto “Dante Monda-
Alfonso Volpi” di Cisterna di Latina(LT), con termine iniziale del 1.09.2021 e cessazione al
30.06.2022 per n. 24 ore settimanali di lezione per posto “sostegno”.
Come già osservato, la Cassazione ha statuito la sussistenza del diritto a favore dei docenti non di ruolo con incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, come nel caso della ricorrente con riferimento alle annualità scolastica per le quali si chiede il riconoscimento.
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal Giudice di legittimità e CP_1 secondo l'orientamento già espresso in molteplici pronunce della sezione di questo
Tribunale, tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura seriale della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta il diritto di ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del Parte_1 beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022;
2) per l'effetto ordina al di provvedere Controparte_1 all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui sub 1) con conseguente emissione in favore dello stesso di un buono elettronico di importo di euro 500,00;
3) condanna il in persona del alla Controparte_1 CP_4 rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 1300,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Napoli, 6 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi