Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 723/2024, avente per oggetto la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa con domanda congiunta da:
(c.f. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e da
(c.f. ) nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. REDAELLI SIMONA, i quali hanno presentato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
i sottoscritti ricorrenti […]
CHIEDONO INOLTRE
[…] l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4
1)dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro intercorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) stabilire che nessun contributo di mantenimento verrà corrisposto tra i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) le parti danno atto di avere regolamentato ogni pendenza tra esse, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'uno dal'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione connessa con l'intercorso matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2
rito concordatario il 6.7.2012 a Valmadrera (LC), nel corso del quale non sono nati figli.
Con ricorso per la separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 4.6.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico Ministero), i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art. 151 I comma c.c., ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. Stabilire che nessun contributo di mantenimento verrà corrisposto tra i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. Il signor provvederà a spostare la propria residenza entro due mesi dalla Pt_2
sottoscrizione del presente ricorso, avendo reperito altra abitazione ove già alloggia ed avendo già asportato parte dei propri beni, con impegno ad asportare la rimanente parte entro il medesimo termine;
4. A titolo di regolamentazione economica dei loro rapporti, i coniugi convengono che il signor trasferirà alla signora la propria quota di un mezzo del diritto di proprietà Pt_2 Parte_1
della casa coniugale e del box, con tutti gli arredi in essa contenuti, siti in Valmadrera in Viale
Promessi Sposi n. 26 e precisamente appartamento al piano secondo e vano ad uso box con annessi servizio igienico e porzione di area scoperta pertinenziale a piano terra, distinti in
Catasto fabbricati del Comune di Valmadrera al foglio 11, come segue:
- Mappale 4307 sub 702, viale Promessi Sposi n. 26, Piano 2, categoria A/2, Classe 2,
Consistenza vani 6,5, Rendita Euro 587,47;
pagina 2 di 4 - Mappale 4307 sub 704, viale Promessi Sposi n. 26, Piano T, Categoria C/6, Classe 2,
Consistenza metri quadri 62, Rendita Euro 320,20.
Il tutto con la proporzionale quota di comproprietà in tutti gli spazi ed enti comuni all'intero fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari, ai sensi di legge.
Al riguardo i ricorrenti concordano e si impegnano a redigere atto di cessione dinanzi al
Notaio scelto dalla Signora ed a proprie cure e spese, entro tre mesi dall'emissione Parte_1 del provvedimento di separazione da parte dell'adito Tribunale.
I ricorrenti si impegnano ad adempiere a tutti gli incombenti necessari per il trasferimento di detta quota di proprietà immobiliare.
Quanto al mutuo residuo, nei fatti già onorato unicamente dalla signora esso verrà Pt_2
interamente accollato dalla medesima;
5 I ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 148 del 21.8.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett.
b) l. n. 898/1970.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Infatti, la documentazione prodotta e la volontà manifestata dai coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4, comma XVI, della legge 1.12.1970 n. 898. Al riguardo si deve dare atto che le pagina 3 di 4 parti, con le note depositate il 13.2.2025, hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni da loro concordate.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle condizioni sopra riportate.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 4.6.2024, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
in data 6.7.2012 in Valmadrera, trascritto al n. Parte_1 Parte_2
7, parte II, serie A, dell'anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune; omologa le condizioni di divorzio in precedenza riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VALMADRERA di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio dell'11 marzo 2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
pagina 4 di 4