CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GRILLO FRANCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1172023900904527000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: parte ricorrente richiama le ragioni del ricorso ed insiste sulla competenza della
CGT di Alessandria.
Resistente/Appellato: l'Ufficio richiama le ragioni delle controdeduzioni ed insiste sul fatto che il ricorso andava proposto nei confronti di ADER.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 13.03.2024 la Ricorrente_1 Ricorrente_1 opponeva l'intimazione di pagamento n. 1172023900904527000 notificatale a cura dell'Agenzia Entrate Riscossione di Varese conseguente, tra l'altro, ad un avviso di accertamento relativo all'anno 2023.
L'atto originava dal mancato rispetto, da parte della contribuente, di un piano di ammortamento in precedenza concordato con l'Agenzia Entrate Riscossione.
A motivo del gravame la ricorrente deduceva una sorta di errore scusabile nel quale sarebbe incorsa concludendo per la declaratoria di illegittimità dell'intimazione, per la riduzione delle sanzioni con facoltà di riprendere il pagamento rateale e, in subordine, per lo scomputo delle somme già versate.
Resisteva l'Agenzia Entrate Riscossione di Alessandria contestando le allegazioni della ricorrente ed affermando la correttezza del proprio oprato.
Preliminarmente l'Ufficio eccepiva l'inammissibilità del ricorso per incompetenza territoriale di questa
Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 4 c. 1 DLGS 546/92.
Nel merito evidenziava gli errori ed omissioni posti in essere dalla ricorrente concludendo per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifica, ed oggetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la competenza per territorio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del Servizio di riscossione che ha emesso l'atto impugnato.
(In tal senso cfr.: Cassa. N. 4682/12; Cassaz. n. 20671/14; Cassaz. n. 15829/16; Cassaz. n. 21247/17 e
Cassaz. n. 28064/19).
Nel caso in esame l'intimazione è stata emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione di Varese per cui il ricorso, avverso detto atto, avrebbe dovuto essere presentato avanti la Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di quel capoluogo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara la propria incompetenza per territorio a conoscere del presente giudizio competente invece risultando il Giudice monocratico di Varese. Concede termini di giorni sessanta per la riassunzione del processo tributario avanti l'ordine giudiziario competente.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GRILLO FRANCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1172023900904527000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: parte ricorrente richiama le ragioni del ricorso ed insiste sulla competenza della
CGT di Alessandria.
Resistente/Appellato: l'Ufficio richiama le ragioni delle controdeduzioni ed insiste sul fatto che il ricorso andava proposto nei confronti di ADER.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 13.03.2024 la Ricorrente_1 Ricorrente_1 opponeva l'intimazione di pagamento n. 1172023900904527000 notificatale a cura dell'Agenzia Entrate Riscossione di Varese conseguente, tra l'altro, ad un avviso di accertamento relativo all'anno 2023.
L'atto originava dal mancato rispetto, da parte della contribuente, di un piano di ammortamento in precedenza concordato con l'Agenzia Entrate Riscossione.
A motivo del gravame la ricorrente deduceva una sorta di errore scusabile nel quale sarebbe incorsa concludendo per la declaratoria di illegittimità dell'intimazione, per la riduzione delle sanzioni con facoltà di riprendere il pagamento rateale e, in subordine, per lo scomputo delle somme già versate.
Resisteva l'Agenzia Entrate Riscossione di Alessandria contestando le allegazioni della ricorrente ed affermando la correttezza del proprio oprato.
Preliminarmente l'Ufficio eccepiva l'inammissibilità del ricorso per incompetenza territoriale di questa
Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 4 c. 1 DLGS 546/92.
Nel merito evidenziava gli errori ed omissioni posti in essere dalla ricorrente concludendo per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifica, ed oggetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la competenza per territorio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del Servizio di riscossione che ha emesso l'atto impugnato.
(In tal senso cfr.: Cassa. N. 4682/12; Cassaz. n. 20671/14; Cassaz. n. 15829/16; Cassaz. n. 21247/17 e
Cassaz. n. 28064/19).
Nel caso in esame l'intimazione è stata emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione di Varese per cui il ricorso, avverso detto atto, avrebbe dovuto essere presentato avanti la Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di quel capoluogo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara la propria incompetenza per territorio a conoscere del presente giudizio competente invece risultando il Giudice monocratico di Varese. Concede termini di giorni sessanta per la riassunzione del processo tributario avanti l'ordine giudiziario competente.