Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Sezione V Civile
Il Giudice nella persona della dott.ssa Emanuela Piazza, nella causa iscritta al n. 5967 dell'anno
2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Assunta Pillitteri e con elezione di Parte_1 domicilio a Lercara Friddi, via Finocchiaro Aprile n. 23 appellante e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, RT rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Petrini e Daniele Solli e con elezione di domicilio presso quest'ultimo a Palermo, via Cavour n. 70 appellato
Controparte_2 appellato-contumace
Conclusioni: le parti concludevano come da memorie conclusive depositate ai sensi dell'art. 350 bis cpc e note depositate per l'udienza cartolare del 13.2.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2827/2022 emessa dal GdP di Palermo il 25.10.2022, che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno dallo stesso proposta nei confronti della e dell'operatore RT
. Controparte_2
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per avere erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della in relazione alla domanda RT unica di pagamento 2015 e per avere ritenuto non responsabile l'operatore incaricato della CP_2 trasmissione della stessa. Ha chiesto, quindi, con vittoria di spese, la riforma totale della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado.
Si è costituita in giudizio la la quale, preliminarmente ha ribadito il proprio RT difetto di legittimazione passiva per non avere ricevuto alcun mandato dal in relazione alla Pt_1
Seppur regolarmente evocato il giudizio non si è costituito che è rimasto Controparte_2 contumace.
Così brevemente ricostruiti i fatti di lite, ritiene questo Decidente che l'appello sia infondato e non merita accoglimento.
Preliminarmente, va condivisa la decisione del Giudice di primo grado in ordine alla dichiarazione di difetto di legittimazione passiva della RT
Ed infatti, l'odierno appellante (attore in primo grado), ha chiesto, previo accertamento della responsabilità professionale della società di servizi convenuta e dell'operatore il CP_2 risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell'errata predisposizione della Domanda
Unica di Pagamento 2015 con protocollo n. 502656671342 del 12.06.2015 per l'assegnazione dei titoli AGEA relativa al quinquennio 2015-2020; tuttavia, dall'esame della documentazione allegata, emerge ictu oculi che tale domanda è stata presentata tramite la he è soggetto diverso Persona_1 dalla RT
Risulta, del resto, dalla documentazione allegata dalle parti che la società convenuta in giudizio è stata costituita soltanto in data 8.5.2017 (v. Certificato della Camera di Commercio) ed è stata abilitata ad esercitare l'attività di Centro di Assistenza Agricola il 06.07.2017 (v. Determinazione della Regione Lazio n. G09422 del 6.7.2017), sicché non avrebbe giammai potuto occuparsi della predisposizione e trasmissione della domanda redatta il 12.06.2015 in favore del Pt_1
Accertato quindi che la non è il soggetto che si è occupato della RT predisposizione e trasmissione della domanda per conto del anche la domanda risarcitoria Pt_1 proposta nei confronti dell'operatore - fondata sull'assunto errato che questi operasse alle dipendenze della predetta società -, non merita accoglimento.
Ed invero, i Centri di Assistenza Agricola, istituiti dal D. Lgs. 27.05.1999 n. 165, sono soggetti privati autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori nell'ambito del sistema di finanziamento della politica agricola comune attuato dalla CEE e sono gli unici soggetti titolati a presentare le relative domande per conto degli agricoltori in virtù di mandato scritto dagli stessi Contr conferito. I svolgono in favore degli utenti, quindi, ai sensi dell'art. 3 bis lett. b) del d. lgs. n.
165/1999, anche una prestazione di assistenza nell'elaborazione delle domande di ammissione ai benefici comunitari e di controllo della regolarità formale delle stesse, fungendo da tramite tra l'utente ed il soggetto pagatore nel sistema informatico. Il rapporto tuttavia riconducibile per un verso al contratto di mandato e per altro a quello di prestazione d'opera intellettuale, si instaura Contr esclusivamente tra l'utente e il , mentre la responsabilità del singolo operatore che ha curato la pratica e l'invio della domanda può essere invocata soltanto in virtù del rapporto di servizio di Contr quest'ultimo con il;
rapporto che difetta del tutto nella specie.
Ed invero, il che in effetti ha curato la trasmissione della domanda, ha agito quale Controparte_2 operatore del CAA Copagri che, come detto, è soggetto diverso dalla società convenuta nel presente procedimento.
Né v'è prova all'evidenza di una condotta colposa del avente efficacia causale automa CP_2 rispetto al presunto danno lamentato dal Per ciò che risulta, infatti, l'operatore ha riportato Pt_1 nella domanda i dati catastali e la tipologia delle colture con i relativi codici forniti dal cliente come risultanti dal fascicolo aziendale da quest'ultimo compilato e sottoscritto.
Consegue che nessuna responsabilità né a titolo contrattuale, né extracontrattuale può essere ascritta al CP_2
In conclusione, quindi, non ricorrono i presupposti per riformare la sentenza impugnata che va confermata seppure integrata dalla presente motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 900,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza del Gdp di Palermo n. Parte_1
2827/2022 emessa il 25.10.2022.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese di lite che RT liquida in complessivi euro 900,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo, il 13.02.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza