Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA0339 5 /0 1 O L 4 L 7 3 O . B N E , E E 1 IN NOME DEL P C 9 N O 9 A 1 P I D RTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 Oggetto E S 3 I C I G L E D Quietanza di pagamento 9 R SEZIONE TERZA CIVILE U 3 I A Mancanza di data E G D 6 1 E E 4 T N . sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N . T E T T S S E R A Dott. Paolo VITTORIA - Presidente R.G.N. 14743/98 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron.7018 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Consigliere Rep. Dott. Alberto TALEVI Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 06/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig.. LING A PRODUZIONI SRL, in persona del suo legale pro 8 MAR. 2001 sul ricorso proposto da: per diritti L. IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA presso la CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati ASCANI ALFREDO, BAGALINI OTELLO, con studio in 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO V.LE TOGLIATTI N.14, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DILCAR SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 46, 2000 presso lo studio dell'avvocato LONGARI G R, difeso 1568 dagli avvocati GRANO PALLOTTINING, GIACCAGLINI MASSIMO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 67/97 del Giudice di pace di SAN BENEDETTO DEL TRONTO, depositata il 25/07/97; RG. 124/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di pace di San Benedetto del Tronto ha rigettato l'opposizione della s.r.l. Linea Produzioni avverso il decreto ingiuntivo n. 662/96 di pagamento della somma di L. 474.350, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento monitorio, emesso nei suoi confronti il 6.12.1996 su ricorso della s.r.l. Dilcar. На osservato il giudice di pace che, pacifico es- sendo che la somma di L. 474.350 era stata pagata, era invece controverso se il pagamento fosse avvenuto prima o dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, come rispet- tivamente sostenevano l'opponente e l'opposta. Ed ha ritenuto che, non avendo la società opponente (che in atto di citazione aveva affermato di aver effettuato il pagamento "prima della notificazione del decreto", in comparsa conclusionale sostenendo invece che esso era intervenuto "prima del deposito del ricorso monitorio“) offerto la prova della fondatezza dell'eccezione rela- tiva alla tempestività del pagamento, il decreto in- giuntivo non dovesse essere revocato, essendo il debi- tore tenuto al pagamento degli interessi e delle spese della monitoria, salva l'opponibilitàfase dell'avvenuto pagamento della somma dovuta per sorte capitale se il creditore, ancorché parzialmente soddi- sfatto, faccia valere come titolo esecutivo (anche per tale parte) il decreto ingiuntivo non revocato. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la s.r.l. Linea Produzioni sulla base di un unico motivo, cui la Dilcar s.r.l. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Viene dedotta "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 2708 C.C., nonché illogica e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.". Assume sostanzialmente la ricorrente che, in difet- to di riserve nella quietanza apposta dalla società creditrice sulla fattura, avrebbe dovuto essa, e non la debitrice opponente, offrire la prova della fondatezza 3 della propria pretesa in ordine alle spese del procedi- mento monitorio ed agli interessi.
2. Deve preliminarmente rilevarsi che, non ecceden- do il valore della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha necessariamente deciso secondo equità (quand' anche abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto conforme all'equità) a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche ap- portate dall'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374. Si tratta di equità “sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di mi- nor valore (come del resto accade nel caso, previsto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concorde- mente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum jus). Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte, unico limite del giudizio di equità è costitui- и и л л и М to, per quanto concerne il diritto sostanziale, dal do- vere del giudice di conformarsi alle norme di rango co- stituzionale ed a quelle del diritto comunitario, sic- come poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede. La sentenza equitativa del giudice di pace può essere dun- que impugnata con ricorso per cassazione per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sol- tanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là fuori di siffatta ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente pre- a proposito del giu-clusa dalla non configurabilità dizio equitativo - della violazione di una regola (po- sta dalla legge) che presuppone un giudizio secondo di- ritto. E' stato anche chiarito che "per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, il vizio di motivazione è prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insa- nabile contraddittorietà della motivazione, tale da au- т у torizzare la conclusione che la sentenza non sia moti- с vata (in contrasto col precetto di cui al primo comma тр dello stesso art. 111 Cost., il quale stabilisce che а "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati") e che si verta, dunque, in un caso di nulli- tà della sentenza per violazione anche della norma pro- cessuale di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con conseguente ammissibilità della denuncia del vizio in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c." (cfr., ex plu- rimis, Cass., III sez. civ., udienza dell'11.4.2000, 5 Comune di Cava dei Tirreni c. D'Acunto). Resta invece fermo il dovere del giudice di pace di rispettare le norme processuali anche nelle cause deci- se secondo equità.
3.1. Nella specie, la ricorrente non deduce la vio- lazione di norme processuali (artt. 643, 645 e 653 c.p.c.) e non sostiene che il decreto ingiuntivo avreb- be dovuto comunque essere revocato in relazione alla pacifica inesistenza del credito al momento della deci- sione, come statuito da Cass., sez. un., n. 7448/93, che ha chiarito come, in relazione alla natura del giu- dizio di opposizione, il giudice dell'opposizione non possa limitarsi a valutare l'originaria legittimità del decreto, ma deve comunque accertare la sussistenza ed i limiti dell'obbligazione vantata dal creditore con ri- ferimento al momento della decisione. Con la conseguen- za che, se l'obbligazione è stata estinta solo dopo del decreto ingiuntivo, sussistendo l'emissione le condizioni richieste dalla legge per la all'epoca sua emissione, le spese del procedimento monitorio gra- in ogni vano sul debitore ma il decreto ingiuntivo va caso revocato. La ricorrente prospetta invece la violazione di norme del codice civile in tema di onere della prova (art. 2697), di efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2702) e dell'annotazione del creditore su un documento rimasto in suo possesso o su un esemplare posseduto dal debitore (art. 2708), in definitiva SO- stenendo che, una volta prodotta dal debitore la quie- tanza, avrebbe dovuto il creditore offrire la prova che il pagamento era stato posteriore all'emissione del de- creto ingiuntivo e censurando per questo la decisione. Il problema di diritto posto dal ricorrente è dunque relativo alla individuazione del soggetto cui incombe l'onere della prova della data del pagamento nel caso in cui il debito sia pacificamente estinto, ovvero dell'individuazione del soggetto a carico del quale vanno poste le conseguenze del difetto di prova sul punto. Conseguenze che, benché in ricorso riferite (ol- tre che agli interessi) anche alle spese del procedi- mento monitorio, dipendono pur sempre dalla soluzione della questione sostanziale come sopra individuata, sulla base delle prospettazioni della stessa ricorren- te. Il che comporta che il motivo di ricorso- il quale segna l'ambito della devoluzione e, dunque, il limite - si appunta su cognitivo della corte di cassazione norme di diritto sostanziale e non sulla violazione di norme processuali, con la conseguente inammissibilità della censura di cui al primo profilo del motivo, sic- 7 come afferente a violazione di legge (sostanziale) or- dinaria.
3.2. Quanto al secondo profilo, va radicalmente escluso che la motivazione sia meramente apparente, es- sendo stata chiaramente esposta la ratio decidendi (equitativa) posta a fondamento della decisione là dove il giudice di pace ha affermato che l'opponente non aveva soddisfatto "l'onere posto a suo carico dall'art. 2697, comma 2, C.C., di fornire la prova certa della fondatezza dell'eccezione".
4. Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese, che liquida in L. 36.000 oltre a (A) L. [1.000.000] peronorari. (4) Si legjo 500.000 -. ) E Roma, 6 ottobre 2000 4 7 C 3 . A O P N L , I L 1 O D 9 B L'estensore Il presidente 9 E 1 E - C E 1 I 1 N - D Hundum O 1 I U 2 Z I . A G L R T 9 E S 3 I N . G E T E 6 R S I 4 ( . A D T T E R T A N Giovanni Giambattista they E IL CANCELLIERE C1 S E Depositata in Cancelleria 28 MAR. 2001 Oggi, li C IL CANCELLIERE D. Giovanni Giambattista R P U S I N E P O * 8