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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 5563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5563 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2861/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2861/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ROLLE CARLO e dell'avv. PAVESIO EMANUELA Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: disporre l'affidamento esclusivo cd. rafforzato ex art. 337 quater, u.c., cod. civ. alla madre Pt_1
del figlio minore , determinando le modalità di visita del padre
[...] Persona_1 [...]
(c.f. ; CP_1 C.F._1
pagina 1 di 6 determinare in € 550,00 o somma veriore il contributo a carico del padre a titolo CP_1
di concorso nel mantenimento del figlio, con decorrenza dalla presente domanda agli effetti dell'art.
473 bis. 22 c.p.c., da corrispondere alla madre entro il quinto giorno di ogni mese, con rivalutazione
ISTAT annuale, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche e le altre spese straordinarie di cui al
Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016, concordate e documentate, salvo che necessitate, con ogni consequenziale statuizione, ordinando ex art. 316 bis, comma 2, cod. civ. al datore di lavoro
Adecco Italia spa corrente in Milano, via Tolmezzo, 15, c.f. , il versamento diretto alla P.IVA_1
madre del contributo ordinario mensile stabilito a carico del padre . Parte_1 CP_1
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato il [...] dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 CP_1
coniugati.
Con ricorso depositato il 10/02/2025 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Veniva aperto un sub-procedimento con riferimento all'iscrizione scolastica del minore per l'as
2025/2026, che si concludeva con l'autorizzazione alla madre per l'iscrizione del figlio al quarto anno del percorso di istruzione parentale anche in assenza del consenso paterno.
Depositate le relazioni psicosociali, all'udienza del 10/11/2025 veniva sentita la parte ricorrente unitamente ai difensori. Parte convenuta non compariva e veniva dichiarata contumace. Il Giudice,
visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
***
La ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato del minore a sé. Per_1
pagina 2 di 6 La domanda appare accoglibile, atteso che l'affidamento a entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre.
Dalle relazioni psicosociali e dalle dichiarazioni della ricorrente è, infatti, emerso come il sig.
non incontri il figlio immotivatamente dal 12/01/2025, non lo senta telefonicamente e CP_1
non provveda al suo mantenimento, disinteressandosi sia moralmente quanto materialmente dei suoi bisogni. Tali condotte hanno creato nel minore un vissuto abbandonico, che gli ha provocato molta sofferenza ed invero nella relazione della dott.ssa si legge “l'esercizio delle funzioni e della Per_2
responsabilità genitoriale da parte del sig. appaiono quanto mai deficitarie, tale CP_1
atteggiamento se protratto nel tempo potrebbe diventare elemento di rischio psicoevolutivo e ostacolo per le scelte e la gestione ordinaria e straordinaria di e delle sue attività”. Per_1
Ciò posto, per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra Pt_1
andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con un genitore che non ha un reale rapporto con il figlio, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano adottate dalla Per_1
madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Quanto agli incontri padre-figlio, dall'indagine psicosociale è emerso come il padre sia disposto a un riavvicinamento graduale a ed a ritornare a occuparsi in qualche maniera del figlio. Di contro, Per_1
però, il minore ha esternato ai servizi con fermezza e anche un po' di rabbia di non essere disposto, allo stato, a vedere il padre. Per queste ragioni, gli incontri potranno riprendere ma, almeno per le prime fasi, in luogo neutro ed alla presenza di un educatore, secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali, tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore e solamente laddove il padre dimostri di essere effettivamente interessato al rapporto con il minore e si impegni a mantenere con lo stesso un rapporto continuativo.
Appare dunque opportuno incaricare i Servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva di seguire e sostenere la situazione, in particolare per quanto riguarda il supporto al minore, il superamento delle conflittualità tra gli adulti e il sostegno al percorso di ripresa dei rapporti padre-minore, organizzando pagina 3 di 6 gli incontri protetti e verificandone l'andamento, con autorizzazione agli operatori, effettuate le più opportune valutazioni, a introdurre graduali ampliamenti in direzione di una maggior autonomia oppure modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia comunque tutelante per il minore.
In punto mantenimento, la ricorrente ha domandato porsi a carico del padre un contributo pari ad euro
550 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Collegio ritiene la richiesta congrua.
La sig.ra è dipendente TO con entrate intorno ai 1500 euro mensili, percepisce Pt_1
integralmente l'assegno unico per 200 euro mensili, vive in affitto per 550 euro mensili ed è gravata integralmente dal mantenimento diretto di Per_1
Il sig. lavora come dipendente interinale di Adecco nell'ufficio di assistenza clienti presso CP_1
l'Iveco. Come da documentazione economica depositata in atti, il sig. guadagna intorno ai CP_1
1900/2000 euro mensili e, allo stato, non è gravato dal mantenimento diretto del minore.
Non può essere accolta l'istanza volta ad ottenere un provvedimento con cui venga disposto il versamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro del convenuto in quanto ciò non è più necessario ai sensi dell'art. 473 bis 37 cpc che prevede che “il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o
l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute”.
Infine, in accoglimento di quanto suggerito dai servizi sociosanitari, si invita il sig. ad CP_1
intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità affinché si prenda carico del vissuto abbandonico provocato al figlio e per favorire la ripresa dei rapporti con lo stesso. Si invitano i genitori a intraprendere un percorso di mediazione familiare al fine di recuperare il dialogo nell'interesse e per la migliore gestione dei bisogni di Per_1
pagina 4 di 6 Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del convenuto, essendo il comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione dei figli, altrimenti inibita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
AFFIDA il figlio in via esclusiva alla madre sig.ra ex art 337 quater c.c, demandando Per_1 Parte_1
alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per il minore (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
DISPONE che gli incontri padre-figlio possano avvenire, almeno per le prime fasi, in luogo neutro ed alla presenza di un educatore, secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali, tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore e solamente laddove il padre dimostri di essere effettivamente interessato al rapporto con il minore e si impegni a mantenere con lo stesso un rapporto continuativo.
DISPONE la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei Servizi sociali e di età evolutiva affinché seguano e sostengano la situazione, in particolare per quanto CP_2
riguarda il supporto al minore, il superamento delle conflittualità tra gli adulti e il sostegno al percorso di ripresa dei rapporti padre-minore, organizzando gli incontri protetti e verificandone l'andamento, con autorizzazione agli operatori, effettuate le più opportune valutazioni, a introdurre graduali ampliamenti in direzione di una maggior autonomia oppure modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia comunque tutelante per il minore.
INVITA il sig. ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità. CP_1
INVITA il sig. e la sig.ra ad intraprendere un percorso di mediazione CP_1 Parte_1
familiare.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese con un assegno di euro 550,00 annualmente rivalutabile oltre alle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – che saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno nei termini di cui al Protocollo del Tribunale di pagina 5 di 6 Torino 15.3.2016.
RIGETTA la domanda di versamento diretto per i motivi indicati in parte motiva.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, ivi comprese quelle del CP_1 Parte_1
procedimento sulla scuola, che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi €
4103,00 (di cui € 900,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1500,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2861/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ROLLE CARLO e dell'avv. PAVESIO EMANUELA Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: disporre l'affidamento esclusivo cd. rafforzato ex art. 337 quater, u.c., cod. civ. alla madre Pt_1
del figlio minore , determinando le modalità di visita del padre
[...] Persona_1 [...]
(c.f. ; CP_1 C.F._1
pagina 1 di 6 determinare in € 550,00 o somma veriore il contributo a carico del padre a titolo CP_1
di concorso nel mantenimento del figlio, con decorrenza dalla presente domanda agli effetti dell'art.
473 bis. 22 c.p.c., da corrispondere alla madre entro il quinto giorno di ogni mese, con rivalutazione
ISTAT annuale, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche e le altre spese straordinarie di cui al
Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016, concordate e documentate, salvo che necessitate, con ogni consequenziale statuizione, ordinando ex art. 316 bis, comma 2, cod. civ. al datore di lavoro
Adecco Italia spa corrente in Milano, via Tolmezzo, 15, c.f. , il versamento diretto alla P.IVA_1
madre del contributo ordinario mensile stabilito a carico del padre . Parte_1 CP_1
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato il [...] dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 CP_1
coniugati.
Con ricorso depositato il 10/02/2025 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Veniva aperto un sub-procedimento con riferimento all'iscrizione scolastica del minore per l'as
2025/2026, che si concludeva con l'autorizzazione alla madre per l'iscrizione del figlio al quarto anno del percorso di istruzione parentale anche in assenza del consenso paterno.
Depositate le relazioni psicosociali, all'udienza del 10/11/2025 veniva sentita la parte ricorrente unitamente ai difensori. Parte convenuta non compariva e veniva dichiarata contumace. Il Giudice,
visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
***
La ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato del minore a sé. Per_1
pagina 2 di 6 La domanda appare accoglibile, atteso che l'affidamento a entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre.
Dalle relazioni psicosociali e dalle dichiarazioni della ricorrente è, infatti, emerso come il sig.
non incontri il figlio immotivatamente dal 12/01/2025, non lo senta telefonicamente e CP_1
non provveda al suo mantenimento, disinteressandosi sia moralmente quanto materialmente dei suoi bisogni. Tali condotte hanno creato nel minore un vissuto abbandonico, che gli ha provocato molta sofferenza ed invero nella relazione della dott.ssa si legge “l'esercizio delle funzioni e della Per_2
responsabilità genitoriale da parte del sig. appaiono quanto mai deficitarie, tale CP_1
atteggiamento se protratto nel tempo potrebbe diventare elemento di rischio psicoevolutivo e ostacolo per le scelte e la gestione ordinaria e straordinaria di e delle sue attività”. Per_1
Ciò posto, per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra Pt_1
andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con un genitore che non ha un reale rapporto con il figlio, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano adottate dalla Per_1
madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Quanto agli incontri padre-figlio, dall'indagine psicosociale è emerso come il padre sia disposto a un riavvicinamento graduale a ed a ritornare a occuparsi in qualche maniera del figlio. Di contro, Per_1
però, il minore ha esternato ai servizi con fermezza e anche un po' di rabbia di non essere disposto, allo stato, a vedere il padre. Per queste ragioni, gli incontri potranno riprendere ma, almeno per le prime fasi, in luogo neutro ed alla presenza di un educatore, secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali, tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore e solamente laddove il padre dimostri di essere effettivamente interessato al rapporto con il minore e si impegni a mantenere con lo stesso un rapporto continuativo.
Appare dunque opportuno incaricare i Servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva di seguire e sostenere la situazione, in particolare per quanto riguarda il supporto al minore, il superamento delle conflittualità tra gli adulti e il sostegno al percorso di ripresa dei rapporti padre-minore, organizzando pagina 3 di 6 gli incontri protetti e verificandone l'andamento, con autorizzazione agli operatori, effettuate le più opportune valutazioni, a introdurre graduali ampliamenti in direzione di una maggior autonomia oppure modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia comunque tutelante per il minore.
In punto mantenimento, la ricorrente ha domandato porsi a carico del padre un contributo pari ad euro
550 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Collegio ritiene la richiesta congrua.
La sig.ra è dipendente TO con entrate intorno ai 1500 euro mensili, percepisce Pt_1
integralmente l'assegno unico per 200 euro mensili, vive in affitto per 550 euro mensili ed è gravata integralmente dal mantenimento diretto di Per_1
Il sig. lavora come dipendente interinale di Adecco nell'ufficio di assistenza clienti presso CP_1
l'Iveco. Come da documentazione economica depositata in atti, il sig. guadagna intorno ai CP_1
1900/2000 euro mensili e, allo stato, non è gravato dal mantenimento diretto del minore.
Non può essere accolta l'istanza volta ad ottenere un provvedimento con cui venga disposto il versamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro del convenuto in quanto ciò non è più necessario ai sensi dell'art. 473 bis 37 cpc che prevede che “il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o
l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute”.
Infine, in accoglimento di quanto suggerito dai servizi sociosanitari, si invita il sig. ad CP_1
intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità affinché si prenda carico del vissuto abbandonico provocato al figlio e per favorire la ripresa dei rapporti con lo stesso. Si invitano i genitori a intraprendere un percorso di mediazione familiare al fine di recuperare il dialogo nell'interesse e per la migliore gestione dei bisogni di Per_1
pagina 4 di 6 Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del convenuto, essendo il comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione dei figli, altrimenti inibita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
AFFIDA il figlio in via esclusiva alla madre sig.ra ex art 337 quater c.c, demandando Per_1 Parte_1
alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per il minore (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
DISPONE che gli incontri padre-figlio possano avvenire, almeno per le prime fasi, in luogo neutro ed alla presenza di un educatore, secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali, tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore e solamente laddove il padre dimostri di essere effettivamente interessato al rapporto con il minore e si impegni a mantenere con lo stesso un rapporto continuativo.
DISPONE la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei Servizi sociali e di età evolutiva affinché seguano e sostengano la situazione, in particolare per quanto CP_2
riguarda il supporto al minore, il superamento delle conflittualità tra gli adulti e il sostegno al percorso di ripresa dei rapporti padre-minore, organizzando gli incontri protetti e verificandone l'andamento, con autorizzazione agli operatori, effettuate le più opportune valutazioni, a introdurre graduali ampliamenti in direzione di una maggior autonomia oppure modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia comunque tutelante per il minore.
INVITA il sig. ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità. CP_1
INVITA il sig. e la sig.ra ad intraprendere un percorso di mediazione CP_1 Parte_1
familiare.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese con un assegno di euro 550,00 annualmente rivalutabile oltre alle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – che saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno nei termini di cui al Protocollo del Tribunale di pagina 5 di 6 Torino 15.3.2016.
RIGETTA la domanda di versamento diretto per i motivi indicati in parte motiva.
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, ivi comprese quelle del CP_1 Parte_1
procedimento sulla scuola, che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi €
4103,00 (di cui € 900,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1500,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6