Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9590
CASS
Sentenza 14 luglio 2001

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L'onere della prova della giusta causa del licenziamento - che spetta al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 - deve riguardare la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, con riferimento agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nella organizzazione dell'impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità del fatto volitivo.

I comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata ed estranei perciò all'esecuzione della prestazione lavorativa, se, in genere, sono irrilevanti, possono tuttavia costituire giusta causa di licenziamento allorché siano di natura tale da far ritenere il dipendente inidoneo alla prosecuzione del rapporto lavorativo, specialmente quando, per le caratteristiche e peculiarità di esso, la prestazione lavorativa richieda un ampio margine di fiducia, fermo restando che la valutazione circa il venir meno dell'elemento fiduciario va operata dal giudice non con riguardo al fatto astrattamente considerato, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, affinché sia resa possibile la verifica da parte dello stesso giudice della congruità della sanzione espulsiva, per l'insufficienza di qualunque altra a tutelare l'interesse del datore di lavoro. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato a un avvocato addetto all'ufficio legale di una sede dell'ENEL in seguito alla sua condanna in sede penale per il reato di atti di libidine violenta in danno di minorenne, sul rilievo che la gravità del fatto commesso era tale da aver danneggiato l'immagine non solo dell'autore di esso ma anche, indirettamente, dell'ENEL, in ragione del rapporto di lavoro e di rappresentanza esistente fra di loro, incidendo così sulla fiducia del datore di lavoro sull'idoneità professionale del dipendente).

Commentari2

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 maggio 2022

  • 2Inquadrabilità nella giusta causa di licenziamento (ex artt. 2119 c.c. ed 1 della legge 15 luglio 1966 n. 604) dei fatti di reato commessi dal prestatore in ambito…
    Vanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2005

    1. – In generale. La giurisprudenza e la dottrina in atto sono sufficientemente compatte nell?affermare che i comportamenti delittuosi (o, comunque, di grave insubordinazione, ancorch? non integranti un autonomo titolo di reato) realizzati dal prestatore di lavoro possano collocarsi ? a conclusione di accertamento incidentale positivo ? nella giusta causa di licenziamento ex artt. 2119 c.c. e 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, attentando essi alla fiducia, costituente, per entrambe le parti, un requisito causale non espresso del rapporto di lavoro subordinato. Del menzionato avviso ? la S.C., siano i delitti in questione commessi in ambito intra od extra lavorativo: ?Anche un atto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9590
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9590
Data del deposito : 14 luglio 2001

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