Sentenza 14 luglio 2001
Massime • 2
L'onere della prova della giusta causa del licenziamento - che spetta al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 - deve riguardare la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, con riferimento agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nella organizzazione dell'impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità del fatto volitivo.
I comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata ed estranei perciò all'esecuzione della prestazione lavorativa, se, in genere, sono irrilevanti, possono tuttavia costituire giusta causa di licenziamento allorché siano di natura tale da far ritenere il dipendente inidoneo alla prosecuzione del rapporto lavorativo, specialmente quando, per le caratteristiche e peculiarità di esso, la prestazione lavorativa richieda un ampio margine di fiducia, fermo restando che la valutazione circa il venir meno dell'elemento fiduciario va operata dal giudice non con riguardo al fatto astrattamente considerato, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, affinché sia resa possibile la verifica da parte dello stesso giudice della congruità della sanzione espulsiva, per l'insufficienza di qualunque altra a tutelare l'interesse del datore di lavoro. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato a un avvocato addetto all'ufficio legale di una sede dell'ENEL in seguito alla sua condanna in sede penale per il reato di atti di libidine violenta in danno di minorenne, sul rilievo che la gravità del fatto commesso era tale da aver danneggiato l'immagine non solo dell'autore di esso ma anche, indirettamente, dell'ENEL, in ragione del rapporto di lavoro e di rappresentanza esistente fra di loro, incidendo così sulla fiducia del datore di lavoro sull'idoneità professionale del dipendente).
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- 1. Svolgimento di altra attività durante la malattia: licenziamentoRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 maggio 2022
- 2. Inquadrabilità nella giusta causa di licenziamento (ex artt. 2119 c.c. ed 1 della legge 15 luglio 1966 n. 604) dei fatti di reato commessi dal prestatore in ambito…Vanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2005
1. – In generale. La giurisprudenza e la dottrina in atto sono sufficientemente compatte nell?affermare che i comportamenti delittuosi (o, comunque, di grave insubordinazione, ancorch? non integranti un autonomo titolo di reato) realizzati dal prestatore di lavoro possano collocarsi ? a conclusione di accertamento incidentale positivo ? nella giusta causa di licenziamento ex artt. 2119 c.c. e 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, attentando essi alla fiducia, costituente, per entrambe le parti, un requisito causale non espresso del rapporto di lavoro subordinato. Del menzionato avviso ? la S.C., siano i delitti in questione commessi in ambito intra od extra lavorativo: ?Anche un atto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9590 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 11769/2000 proposto da:
DI CO ET, elettivamente domiciliato in Roma, via dè Giordani n. 22, presso l'avv. Francesco Fabbri, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. Piergiovanni Alleva e Giovanni Camillo Simonetti, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
NE DISTRIBUZIONE s.p.a., succeduta a NE s.p.a. Divisione distribuzione, in persona dell'ing. Claudio Rocchi, direttore della Distribuzione Emilia-Romagna, in virtù dei poteri conferiti con procura per notaio Atlante del 29.12.99 (rep. 10362/3469), elettivamente domiciliata in Roma, via Ruggero Fauro n. 43, presso l'avv. Ugo Petronio, che la rappresenta e difende unitamente agli avv. Oronzo Mazzotta, Vittorio Cutrera e Luigi Carbone per procura, a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 203/99 (in causa n. 82/98 r.g.), depositata il 15.6.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8/5/2001 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Uditi gli avvocati Fabbri e Mazzotta;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Dopo averne disposta la sospensione dal servizio, peraltro dichiarata illegittima con sentenza del Pretore di Bologna, con atto scritto in data 4.2.94 l'NE contestava a Di ZO GI, avvocato addetto all'ufficio legale del distretto Emilia-Romagna, con sede in Bologna, di essere stato condannato in sede penale in quanto imputato del reato di atti di libidine violenta in danno di minorenne per fatti commessi il 20.7.92 e, il successivo 24.2.94, licenziava il medesimo per giusta causa.'
Proposta impugnazione in sede extragiudiziale dal dipendente, l'NE adiva il Pretore del lavoro di Firenze per far accertare la legittimità del recesso, ma il giudice respingeva la domanda e, in accoglimento della riconvenzionale proposta dal Di ZO, dichiarava illegittimo detto licenziamento in quanto tardivo in relazione all'accadimento dei fatti ed ordinava la reintegra nel posto di lavoro. Con sentenza del 17.1.96 il Tribunale di Firenze rigettava l'appello proposto dall'NE, il quale proponeva ricorso per cassazione. Con sentenza 20.9.97 n. 8372 questa Corte cassava l'impugnata sentenza affermando che il principio della immediatezza del licenziamento disciplinare non può ritenersi violato nell'ipotesi in cui il tempo decorso dal momento della contestazione a quello dell'applicazione della sanzione dipenda dalla necessità di svolgere complessi accertamenti ispettivi, e sia stato adottato in questo periodo un provvedimento di sospensione cautelare che esclude l'acquiescenza del datore di lavoro alle mancanze disciplinari. Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia, designato quale giudice di rinvio, l'NE insisteva nella richiesta di riforma della sentenza di primo grado e di declaratoria della legittimità del licenziamento. Con sentenza del 19.5.99 il giudice del rinvio accoglieva l'appello e dichiarava legittimo il licenziamento, rigettando la riconvenzionale.
Il Tribunale procedeva all'esame della questione circa l'effettiva esistenza della giusta causa di licenziamento, in precedenza rimasta assorbita a seguito della declaratoria dell'intempestività del recesso. Ricostruiti i fatti addebitati, il giudice del rinvio riteneva che gli stessi, per la loro gravità ed in relazione alle funzioni di avvocato svolte dal lavoratore, avevano danneggiato l'immagine pubblica del Di ZO e, indirettamente, anche quella dell'NE, in ragione del rapporto di lavoro e di rappresentanza tra di loro esistente, alterando il rapporto la fiducia del datore sull'idoneità professionale del dipendente. Era, pertanto, esistente la giusta causa ed era giustificato il licenziamento immediato, seppure con valutazione riferita al luglio 1992, epoca di accadimento dei fatti.
Avverso questa sentenza propone ricorso il Di ZO, cui risponde l'NE con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 2119 c.c. e carenza di motivazione. Il giudice del rinvio avrebbe omesso di accertare in concreto in che misura la commissione di un illecito avvenuta al "di fuori dell'ambiente di lavoro potesse aver compromesso il rapporto fiduciario tra datore e dipendente. In particolare, il giudice sarebbe incorso in una vera e propria petizione di principio, ritenendo realizzato il pregiudizio professionale del Di ZO nell'ambiente giudiziario, senza una adeguata valutazione della reale incidenza delle circostanze di fatto e della loro ripercussione nell'ambiente professionale, senza chiarire, nella sostanza, per quale ragione siano rimaste pregiudicate la figura pubblica e la capacità di rappresentare l'Ente del dipendente.
Con il secondo motivo è dedotta violazione dell'art. 5 della l. 15.7.66 n. 604 in quanto il datore avrebbe omesso di provare la circostanza di fatto posta alla base dell'esistenza della giusta causa. In caso di commissione di illecito extralavorativo costituente reato spetta al datore provare l'eventuale concreto pregiudizio dell'idoneità della prestazione lavorativa ed i modi con cui lo stesso si è determinato. Nella specie, invece, l'incompatibilità ambientale sarebbe stata ravvisata dal giudice per supplire all'inottemperanza probatoria del datore.
Con il terzo motivo è dedotta violazione dell'art. 2106 c.c. in quanto, il giudice di merito avrebbe omesso ogni valutazione in punto di proporzione tra la sanzione irrogata e l'illecito contestato, senza analizzare i fatti ascritti per la loro realtà fenomenica e senza rapportarli alla personalità complessiva del lavoratore, e, soprattutto, senza valutare se il licenziamento poteva essere evitato con il ricorso ad una sanzione di carattere conservativo. Il ricorso non è fondato.
Anteponendo la trattazione del secondo motivo per ragioni di conseguenzialità logica, deve esaminarsi per prima la questione di quale fosse l'onere probatorio nella fattispecie facente carico al datore di lavoro, atteso che parte ricorrente deduce la mancanza di prova specifica a proposito del pregiudizio che il fatto contestato avrebbe apportato allo svolgimento della sua prestazione. Al riguardo deve rilevarsi che ai sensi dell'art. n. 604, l'onere dell'art. 5 della l. 15.7.66 prova della giusta causa deve interessare la sussistenza di un evento che giustifica l'immediata cessazione del rapporto in relazione alla singola fattispecie in considerazione, ossia, secondo la sintesi adottata dalla giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza "di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, con riferimento agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nella organizzazione dell'impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità del fatto volitivo" (cfr. Cass. 29.3.91 n. 3395). Nel caso di specie il giudice di merito ha fatto corretta applicazione di questo principio, in quanto ha ritenuto esistente la giusta causa sulla base di un procedimento logico che ha accertato:
1. l'effettivo accadimento del fatto contestato, 2. l'incidenza del fatto sul rapporto di lavoro, 3. la specifica valutazione dei fatti posti in essere in relazione al contenuto della prestazione chiesta al dipendente, 4. l'alterazione del rapporto fiduciario. Nell'ambito di questo procedimento è lo stesso giudice del merito a riscontrare la sufficienza della prova fornita, ritenendo sufficienti (o meno) i dati a disposizione per valutare l'inidoneità attuale della prestazione offerta e l'alterazione del rapporto fiduciario. Il che, nella specie, è avvenuto, in quanto il giudice ha proceduto all'accertamento dell'incidenza dell'illecito penale posto in atto in ambiente extra lavorativo sul rapporto di lavoro e, in particolare, sul rapporto fiduciario intercorrente con il datore, sulla base di una ricostruzione dei fatti e delle responsabilità coerente con le premesse di fatto dedotte e, pertanto, in quanto correttamente motivata, non censurabile in sede di legittimità.
In questa prospettiva, pertanto, è inconferente la valutazione di parte ricorrente a proposito del carente adempimento all'onere probatorio del datore: un problema di questo genere avrebbe potuto porsi solo se il giudice fosse ricorso in una motivazione insufficiente. Una volta escluso questo vizio, tuttavia, è del tutto ultroneo porsi il problema di cosa altro avrebbe dovuto essere provato.
Relativamente al primo motivo, attinente la correttezza in diritto di uno dei passaggi del procedimento logico sopra indicato (e quindi conseguenziale all'esame del secondo motivo), deve ritenersi che la sentenza impugnata fissa correttamente i limiti di incidenza sul rapportò fiduciario dell'illecito commesso in ambiente extra lavorativo.
La giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che i comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata ed estranei all'esecuzione della prestazione lavorativa, se, in genere. Sono irrilevanti, possono tuttavia costituire giusta causa di licenziamento allorché siano di natura tale da far ritenere il dipendente inidoneo alla prosecuzione del rapporto lavorativo, specialmente quando, per le caratteristiche e peculiarità di esso, la prestazione lavorativa richieda un ampio margine di fiducia, fermo restando che la valutazione circa il venir meno dell'elemento fiduciario va operata dal giudice con riguardo non al fatto astrattamente considerato, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, affinché sia resa possibile la verifica da parte dello stesso giudice della congruità della sanzione espulsiva, per l'insufficienza di qualunque altra a tutelare l'interesse del datore (cfr., tra le altre, le recenti Cass. 19.12.00 n.. 15919 e 4.9.99 n. 9354). Il giudice del rinvio ha compiuto l'indagine a lui rimessa nei termini appena riassunti, accertando il grado di incidenza del fatto (e della diffusione che lo stesso aveva avuto tramite la stampa che aveva seguito il processo penale) sulla natura e qualità del rapporto. Il Tribunale di Pistoia ha spiegato per quale ragione il Di ZO, legato da rapporto di lavoro subordinato con l'NE e con proiezione esterna destinata al contatto con un ambiente particolarmente vasto e qualificato, quale quello giudiziario, si trovasse in una condizione personale oggettivamente idonea a compromettere l'immagine del suo datore di lavoro. In particolare il Tribunale ha ritenuto che il giudizio sulla cessazione della fiducia dovesse essere effettuato in relazione non alle specifiche attitudini tecniche del dipendente (peraltro non entrate in discussione), ma in base alla "valutazione della sua personalità e del suo modo di essere in pubblico".
Parte ricorrente ha denunziato la contraddittorietà di questa motivazione sotto due particolari aspetti:
1. il giudice non ha considerato che, cassata la sentenza di secondo grado e venuto meno l'ordine di reintegra emanato dal primo giudice, il Di ZO non fu immediatamente allontanato dal lavoro, ma per sette mesi (dal 2.9.97, deposito della sentenza n. 8372/97 di questa Corte, all'aprile 1998, data del definitivo allontanamento e della riassunzione del processo dinanzi al giudice del rinvio) continuò a svolgere la sua prestazione;
2. lo stesso Tribunale, pur dilungandosi a lungo sugli obblighi posti dal codice deontologico forense, non avrebbe tenuto conto del fatto che il Consiglio dell'Ordine professionale di competenza avesse concluso il procedimento relativo a quel fatto senza irrogare alcuna sanzione.
Rileva il Collegio che la mancata considerazione di tali aspetti non altera la congruità del giudizio.
Il giudice non era tenuto a prendere in considerazione la circostanza della non immediatezza dello allontanamento dal lavoro, in quanto il lasso di tempo intercorso è ragionevole conseguenza dei tempi necessari alla formazione della volontà di un soggetto giuridico (quale l'NE) avente diramazioni su tutto il territorio nazionale e tenuto ad una serie di passaggi burocratici interni. Parimenti, le valutazioni del giudice circa la cessazione del rapporto fiduciario sono formulate sul piano del rapporto di lavoro subordinato (seppure nella particolare connotazione assunta nel caso di specie in cui è presente una indubbia connotazione libero-professionale), il che giustifica una divaricazione con il giudizio dato nella sede disciplinare forense, ove la valutazione è fondata su diversi presupposti. Di questo ultimò aspetto si rende, del resto, conto il giudice del rinvio, quando esplicitamente afferma che nonostante entrassero in considerazione molteplici aspetti di deontogia professionale in relazione alla prestazione esigibile la valutazione disciplinare dell'NE non doveva essere subordinata al giudizio disciplinare del Consiglio dell'Ordine professionale. È infondato anche l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si deduce carenza di motivazione in punto di gravità del comportamento e di proporzionalità della sanzione. Per quanto riguarda la proporzione tra comportamento e sanzione, deve premettersi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il licenziamento per giusta causa, essendo la più grave delle sanzioni disciplinari, può considerarsi legittimo solo se, valutato ogni aspetto del caso concreto, la mancanza del lavoratore, per la sua idoneità a far venire meno l'elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti del rapporto, sia di tale gravità che ogni altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro. Il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento è rimesso al giudice di merito la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione (Cass.
4.4.2000 n. 4138, 25.2.2000 n. 2176, 19.1.1998 n. 437,.ed altre conformi). A questi principi si e attenuto il giudice di merito che ha ritenuto - con accertamento insindacabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivato - il comportamento del dipendente idoneo a ledere in maniera irreversibile il rapporto fiduciario, atteso che "la gravità dei fatti giustifica ... non solo il recesso, ma anche ... il recesso immediato, ben potendosi comprendere come il datore di lavoro abbia inteso cessare di affidare la propria rappresentanza legale ad un soggetto di essi responsabile".
Anche l'ultimo motivo di ricorso è, pertanto, infondato. All'infondatezza di tutti i motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in lire 29.000, nonché agli onorari in lire 4.000.000.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria 14 luglio 2001