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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/12/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 3.12.2025 sostituito ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2410/2018 e vertente tra
(c.f. ), ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Enza Parte_1 C.F._1
Bertuccelli;
e
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maccarone
Oggetto: infortunio sul lavoro.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 09.05.2018 , premesso di aver subito un infortunio sul lavoro Parte_1 in data 09.11.2010, in seguito al quale aveva subito una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 9%, esponeva che, per l'aggravarsi dei sintomi e per la difficoltà nell'utilizzo dell'articolazione interessata era costretto a ricorrere alle cure di uno specialista e, riscontrata la gravità dell'infortunio, a sottoporsi ad intervento chirurgico. Esponeva che, nonostante l'intervento, il ricorrente continuava a lamentare dolore e limitazione funzionale dell'arto sinistro e gli veniva diagnosticata lesione del sovraspinato operato con grave limitazione funzionale con subanchiolosi. In data 09.11.2013, proponeva domanda per il riconoscimento dell'aggravamento dei postumi affinché venisse riconosciuta una diminuzione della integrità psicofisica nella misura del 20% o comunque in quella differente ma CP_ superiore al 9% di cui già godeva. Lamentava che l' comunicava la chiusura della pratica riconoscendo un aggravamento con una menomazione da quantificare nella misura del 13%. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato che il a seguito dell'aggravamento dei postumi dell'infortunio del Pt_1
10.08.2010 aveva riportato un danno permanente da quantificarsi nella misura del 20% o in quella
1 CP_ maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
per l'effetto, che venisse condannato l' al pagamento in favore del ricorrente del relativo indennizzo in capitale o rendita con decorrenza ex lege, oltre interessi e rivalutazione monetaria sui ratei maturati;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' costituitosi in giudizio, si opponeva alla domanda contestando la fondatezza del ricorso.
Veniva espletata consulenza medico legale.
L'udienza del 3.12.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va rilevato che non risulta contestato l'infortunio occorso a parte ricorrente in seguito al quale l' ha riconosciuto un danno biologico del 9% aumentato in sede di revisione nella CP_2 misura del 13%.
Disposta consulenza medico legale il ctu ha riconosciuto che il ricorrente, a seguito dell'infortunio occorso in data 09.10.2010, presenta “Limitazione dolorosa di ½ dei movimenti articolari della spalla sinistra per esiti di pregresso trauma contusivo-distorsivo con lesione massiva della cuffia dei rotatori trattata chirurgicamente” ed ha ritenuto sussistente un danno biologico nella misura del 14%.
Tuttavia il ctu ha ritenuto che l'aggravamento dei postumi risale al novembre 2017.
Si richiama quindi l'art. 13 c. 4 d.lgs 2000 n. 38 secondo cui “Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi
d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per
l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto..La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta”.
Orbene, nel caso di specie, atteso che, inizialmente era stato riconosciuto al ricorrente un danno biologico nella misura del 9% e che, a seguito di domanda di aggravamento del 9.11.2013, è stato riconosciuto un danno biologico del 13%, non può riconoscersi l'ulteriore danno biologico riconosciuto dal ctu.
Infatti il danno biologico del 14% è stato riconosciuto dal ctu solo a decorrere dal 2017 e quindi costituisce un secondo aggravamento dell'indennizzo in capitale non ammissibile.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicati i minimi tariffari attesa la qualità delle parti. Le spese della ctu separatamente liquidate sono poste a carico di parte ricorrente.
P. Q. M.
2 definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.636,50 oltre spese generali ed accessori di legge;
- pone a carico di parte ricorrente le spese di ctu separatamente liquidate.
Messina, 4.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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