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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/11/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1140/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
SANTISI, 1 82019 SANT'TA DE' GOTI, presso lo studio dell'avv.
NE IO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O elettivamente domiciliato presso VIA CAUDINA 82019 Controparte_1
SANT'TA DE'GOTI, rappresentato e difeso dall'avv. MECCARIELLO
NUNZIA giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 27/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento
- R.G. 2025/581 - in favore di con cui si ingiungeva il Controparte_1
pagamento della somma di Euro 17.585,72 a titolo di TFR, parte opponente ha
1 adito il Tribunale di Benevento, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“A) accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo (non identificato) opposto, emesso in favore del sig. perché infondato in fatto e in diritto, per i motivi nel rito e Controparte_1 nel merito esposti e dedotti nella premessa del presente atto, che si abbiano qui per integralmente riportati e trascritti;
B) si chiede, altresì, revocarsi la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi innanzi riportati e, in particolare stante l'incompletezza e l'imprecisione dei conteggi alla base della somma richiesta a titolo di TFR, ed in considerazione del grave pregiudizio che deriverebbe all'Ente – opponente - dalla prosecuzione della esecuzione forzata, comunque, minacciata a mezzo di un atto di precetto nullo per il mancato rispetto del decorso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ed, in ogni caso, per non avere il credito natura alimentare;
C) Con la condanna dell'opposto al pagamento delle spese e competenze come per legge.”.
In particolare, ha esposto di aver provveduto a corrispondere al lavoratore parte della somma accantonata a titolo di tfr come da cud aggiornato e documentazione allegata ed in via preliminare ha eccepito la nullità del D.I. mancante di numero identificativo.
Si è costituita la parte opposta chiedendo il rigetto del ricorso.
3.
Ciò premesso, oggetto del decreto ingiuntivo sono le somme dovute a titolo di tfr all'opposto quando era dipendente della parte ricorrente.
E' pacifico, oltre che documentato, che parte opponente abbia versato all'opposto anticipi di somme a titolo di tfr (v. atto dell'ufficio ragioneria in atti).
Nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza parte opponente ha documentato attraverso i cedolini e una attestazione del responsabile del servizio finanziario, non contestati da parte opposta, che residuano euro 5.789,56 lordi, in
2 quanto a fronte di una somma complessiva di 30.889,82, è stata corrisposta la somma di euro 25.100,26 (v. cedolini in atti).
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente va condannata al pagamento della residua somma di €. 5789,82 a titolo di tfr, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
Nell'accoglimento del motivo principale restano assorbite le altre eccezioni relative all'atto impugnato.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo al minimo tenuto conto della natura della controversia e seguono la soccombenza.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
2. Condanna l'opponente al pagamento della somma lorda di euro € 5789,82 in favore dell'opposto oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2695,00 oltre rimb. Forf. , iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Benevento, 28/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
3
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1140/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
SANTISI, 1 82019 SANT'TA DE' GOTI, presso lo studio dell'avv.
NE IO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O elettivamente domiciliato presso VIA CAUDINA 82019 Controparte_1
SANT'TA DE'GOTI, rappresentato e difeso dall'avv. MECCARIELLO
NUNZIA giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 27/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento
- R.G. 2025/581 - in favore di con cui si ingiungeva il Controparte_1
pagamento della somma di Euro 17.585,72 a titolo di TFR, parte opponente ha
1 adito il Tribunale di Benevento, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“A) accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo (non identificato) opposto, emesso in favore del sig. perché infondato in fatto e in diritto, per i motivi nel rito e Controparte_1 nel merito esposti e dedotti nella premessa del presente atto, che si abbiano qui per integralmente riportati e trascritti;
B) si chiede, altresì, revocarsi la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi innanzi riportati e, in particolare stante l'incompletezza e l'imprecisione dei conteggi alla base della somma richiesta a titolo di TFR, ed in considerazione del grave pregiudizio che deriverebbe all'Ente – opponente - dalla prosecuzione della esecuzione forzata, comunque, minacciata a mezzo di un atto di precetto nullo per il mancato rispetto del decorso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ed, in ogni caso, per non avere il credito natura alimentare;
C) Con la condanna dell'opposto al pagamento delle spese e competenze come per legge.”.
In particolare, ha esposto di aver provveduto a corrispondere al lavoratore parte della somma accantonata a titolo di tfr come da cud aggiornato e documentazione allegata ed in via preliminare ha eccepito la nullità del D.I. mancante di numero identificativo.
Si è costituita la parte opposta chiedendo il rigetto del ricorso.
3.
Ciò premesso, oggetto del decreto ingiuntivo sono le somme dovute a titolo di tfr all'opposto quando era dipendente della parte ricorrente.
E' pacifico, oltre che documentato, che parte opponente abbia versato all'opposto anticipi di somme a titolo di tfr (v. atto dell'ufficio ragioneria in atti).
Nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza parte opponente ha documentato attraverso i cedolini e una attestazione del responsabile del servizio finanziario, non contestati da parte opposta, che residuano euro 5.789,56 lordi, in
2 quanto a fronte di una somma complessiva di 30.889,82, è stata corrisposta la somma di euro 25.100,26 (v. cedolini in atti).
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente va condannata al pagamento della residua somma di €. 5789,82 a titolo di tfr, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
Nell'accoglimento del motivo principale restano assorbite le altre eccezioni relative all'atto impugnato.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo al minimo tenuto conto della natura della controversia e seguono la soccombenza.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
2. Condanna l'opponente al pagamento della somma lorda di euro € 5789,82 in favore dell'opposto oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2695,00 oltre rimb. Forf. , iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Benevento, 28/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
3