Versione
1 dicembre 1954
1 dicembre 1954
Art. 5.
Il Pagamento degli indennizzi e' effettuato in contanti fino a lire cinque milioni; per la rimanente quota mediante consegna di titoli di debito pubblico appartenenti ad uno speciale prestito denominato "Debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace", la cui emissione e' autorizzata alla pari, al tasso d'interesse annuo del 5 per cento, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 1 gennaio e al 1 luglio, con ammortamento in venti anni, dal 1 gennaio 1960.
La quota da pagare in titoli e' arrotondata, per difetto, per frazioni di lire 5000; l'importo dell'arrotondamento e' aggiunto alla quota per contanti.
Il prestito e' iscritto nel gran libro del Debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il gran libro ed il servizio del Debito pubblico, nonche' tutti i privilegi e facilitazioni concessi ai titoli ed alle rendite di debito pubblico.
I titoli ed i relativi interessi sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;
c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.
Ai fini tutti di cui al precedente comma, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia, ne' possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonche' per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.
Il Ministro per il tesoro stabilira', con propri decreti, le caratteristiche dei titoli e le modalita' relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi.
Stabilira', altresi', con decreto da emanare entro il 30 giugno 1959, il piano e le modalita' di ammortamento.
Il Pagamento degli indennizzi e' effettuato in contanti fino a lire cinque milioni; per la rimanente quota mediante consegna di titoli di debito pubblico appartenenti ad uno speciale prestito denominato "Debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace", la cui emissione e' autorizzata alla pari, al tasso d'interesse annuo del 5 per cento, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 1 gennaio e al 1 luglio, con ammortamento in venti anni, dal 1 gennaio 1960.
La quota da pagare in titoli e' arrotondata, per difetto, per frazioni di lire 5000; l'importo dell'arrotondamento e' aggiunto alla quota per contanti.
Il prestito e' iscritto nel gran libro del Debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il gran libro ed il servizio del Debito pubblico, nonche' tutti i privilegi e facilitazioni concessi ai titoli ed alle rendite di debito pubblico.
I titoli ed i relativi interessi sono esenti:
a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;
c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.
Ai fini tutti di cui al precedente comma, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia, ne' possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonche' per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.
Il Ministro per il tesoro stabilira', con propri decreti, le caratteristiche dei titoli e le modalita' relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi.
Stabilira', altresi', con decreto da emanare entro il 30 giugno 1959, il piano e le modalita' di ammortamento.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 29/11/2023, n. 7714Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Gianna Maria Zannella Presidente Dott. Camillo Romandini Consigliere Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4981 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, passata in decisione all'udienza del 28 novembre 2023 e vertente tra TRA Parte_1 (c.f. C.F._1 ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Arcangela Campilongo, richiedente il gratuito …Leggi di più...
- legge 1050/1954·
- art. 2729 c.c.·
- litisconsorzio processuale·
- giurisdizione civile·
- presunzione di pagamento·
- art. 2697 c.c.·
- indennizzo per confische·
- prescrizione·
- legittimazione passiva·
- onere della prova