Sentenza 30 aprile 2014
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Nel caso in cui il procedimento venga definito con giudizio abbreviato, l'ordinanza di ammissione al rito costituisce il limite temporale entro cui deve essere effettuato il risarcimento del danno ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/2014, n. 39512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39512 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 30/04/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 819
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 40784/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA BI, n. a Esch Sur Alzette (Lussemburgo) il 19/9/1965;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 3/5/2012 (n. 1238/2011);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente all'attenuante del risarcimento del danno;
udite le conclusioni dell'Avv. Marroni Paolo, per l'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3/5/2012 la Corte di Appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado con la quale NC BI era stato condannato alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il delitto di omicidio colposo in danno di RT Sante. All'imputato era stato addebitato che, procedendo alla guida dell'autocarro per trasporti speciali (betoniera) tipo IVECO MAGIRIUS A410T targato CW829MP, aveva cagionato la morte di LI Sante per colpa, e in particolare per negligenza, imprudenza, imperizia, consistente nel riprendere la marcia del mezzo, lungo una strada privata, dopo aver scaricato il materiale trasportato in un cantiere edile, senza usare ogni cautela e diligenza e senza adoperare tutte le precauzioni possibili nell'ispezionare la strada, cosi da travolgere il LI che improvvisamente si era accostato al lato anteriore dell'autocarro quando era ancora fermo e che nell'occorso riportava lo sfondamento della scatola cranica incontrando morte immediata (acc. in Frontone - PS - il 10 dicembre 2009).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando:
2.1. la carenza di motivazione e la violazione di legge, laddove il giudice di merito aveva basato il proprio convincimento su presupposti errati o non provati. Invero la vittima non era anziana e dal passo lento, in quanto al momento dell'incidente aveva 59 anni;
il motore acceso non poteva avere tratto in inganno il RT, in quanto per ripartire un autocarro deve prima aumentare i giri del motore e poi lentamente riprendere la marcia. In realtà, con valutazione ex ante, la presenza del pedone innanzi la betoniera non era prevedibile, tenuto conto del fatto che ci si trovava in zona lontana da abitazioni su una strada sterrata. L'addebito di non avere effettuato un secondo giro del mezzo prima di ripartire e di non avere fatto segnalazioni acustiche era infondato, in quanto presupponeva una prevedibilità dell'evento che nel caso di specie non sussisteva. Pertanto la causa dell'incidente doveva ascriversi esclusivamente alla responsabilità della vittima che imprudentemente si era posta innanzi alla betoniera.
2.2. la erronea applicazione della legge per non essere stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, tenuto conto che il risarcimento era stato tempestivo.
2.3. la erronea applicazione della legge ed il vizio della motivazione in ordine alla commisurazione eccessiva della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. La Corte distrettuale ha ritenuto di confermare la pronuncia di condanna sulla base delle seguenti circostanze:
- il giorno dei fatti il NC si era recato alla guida della betoniera in una strada privata sterrata per scaricare del cemento presso un'abitazione in costruzione;
- effettuato lo scarico si era posizionato, dopo una retromarcia, nei pressi di una scarpata per effettuare la pulizia della betoniera;
- tale operazione era stata svolta con il motore acceso per consentire la necessaria rotazione del "bicchiere";
- finita l'operazione aveva iniziato la marcia investendo, senza accorgersi della sua presenza, il pedone RT che si trovava innanzi al mezzo ma che, per la sua bassa statura, non era ben visibile.
Ha osservato la Corte che la negligenza del NC andava rinvenuta nella circostanza che, prima di riprendere la marcia, non aveva ispezionato la zona antistante l'autocarro e non aveva segnalato la sua intenzione acusticamente;
operazioni queste necessarie, tenuto conto che il pedone, poiché il motore era acceso, non poteva avvedersi della intenzione del conducente di iniziare la marcia. Peraltro, la eventuale negligenza della vittima, poteva al più costituire una concausa dell'evento e non la sua causa esclusiva.
3. La difesa dell'imputato ritiene che la imprevedibilità della presenza del pedone sul posto escludeva la responsabilità del NC.
Va ricordato sul punto, che con giurisprudenza consolidata questa Corte di legittimità ha statuito che il caso fortuito consiste in quell'avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6982 del 19/12/2012 Ud. (dep. 12/02/2013), Rv. 254479). Nel caso di specie, correttamente il giudice di merito ha ritenuto non imprevedibile la presenza di un pedone su una strada privata, presenza peraltro che ben poteva essere avvertita dall'imputato, considerato che la vittima non si era materializzata all'improvviso innanzi all'autocarro, ma certamente aveva dovuto percorrere il tratto di strada antistante il mezzo per giungere sul posto.
Pertanto la mancata ispezione dell'area, da parte del NC, prima di iniziare la marcia, in presenza di zone "cieche" innanzi all'autocarro in ragione della sua altezza, bene è stata ritenuta una condotta negligente, integrante l'elemento colposo del delitto contestato, senza che si sia maturata alcuna erronea applicazione della legge o difetto di motivazione.
4. Fondata, invece, è la censura relativa alla ritenuta tardività del risarcimento ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Va premesso che il processo in primo grado è stato definito con il rito abbreviato.
In tali casi, per la tempestività del risarcimento, è necessario che esso abbia luogo prima che sia pronunziata l'ordinanza prevista dall'art. 438 c.p.p., comma 4, (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45629 del 13/11/2012 Ud. (dep. 22/11/2012), Rv. 254356). Ciò premesso, nel caso che ci occupa, la prima udienza innanzi al G.u.p. si è tenuta in data 13/5/2010 ed è stata rinviata per legittimo impedimento dell'imputato. Alla successiva udienza del 11/11/2010, il NC ha richiesto il rito abbreviato ed il giudice ha emesso il relativo provvedimento di ammissione. Agli atti processuali è allegata la rinuncia alla costituzione della parte civile per avvenuto risarcimento, datata 8/11/2010, quindi antecedente alla ordinanza di ammissione del rito abbreviato. Consegue da quanto detto che il risarcimento è stato effettuato tempestivamente ed il giudice di merito aveva dunque l'obbligo di valutare la eventuale sussistenza dei presupposti per riconoscere la operatività dell'attenuate di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Si impone, pertanto, l'annullamento sul punto della sentenza, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Resta assorbito nella pronuncia il motivo di censura riguardante la dosimetria della pena.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6 e rinvia su tale punto alla Corte di Appello di Perugia. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014