Sentenza 6 febbraio 2003
Massime • 2
La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità di questo soltanto nel caso e nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione.
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili, l'obbligo di convocazione in camera di consiglio del socio (illimitatamente responsabile), sancito da Corte cost. n. 110/1972, trova giustificazione non in un generico interesse del socio stesso riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il fallimento di lui; ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di statuizioni (ossia una pluralità di dichiarazioni di fallimento), tra le quali esiste un rapporto di dipendenza unidirezionale (nel senso che la dichiarazione di fallimento del socio trova il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società, la cui nullità travolge anche l'altra dichiarazione, mentre non è vero il contrario), in difetto di convocazione del socio, essendo violato il diritto di difesa dello stesso, e non della società, la conseguente nullità riguarda il fallimento di lui, non anche quello della società, e che, a maggior ragione, non è nulla la sentenza dichiarativa del fallimento della sola società, e non anche del socio (nella fattispecie già dichiarato fallito in precedenza, quale socio di altra società), a causa della mancata convocazione di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2003, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI ED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO 24, presso l'avvocato CESARE ROMANO CARELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO BOLOGNI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA IMMOBILIARE GI DI GI ED & C. SAS;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 21565/00 proposto da:
CURATELA FALLIMENTO DELLA IMMOBILIARE GI DI GI ED & C SAS, in persona del curatore pro tempore EN AN elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso l'avvocato GIAMMARIA CAMICI, rappresentato e difeso dall'avvocato SAVERIO CALÒ CARDUCCI, giusta procura a margine del controricorso e ricorrente incidentale;
- ricorrente -
e
GI ED;
- intimato -
avverso la sentenza n. 390/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 02/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2002 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Carello che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 gennaio 1993 il Tribunale di Prato dichiarò il fallimento della Immobiliare GI di GI NE e C. s.a.s. in liquidazione. Con sentenza del 14 gennaio 1998 dichiarò poi improponibile l'opposizione del GI - il quale aveva eccepito l'insussistenza dello stato di insolvenza e la violazione dello art. 15 legge fall., per non essere stato convocato in Camera di consiglio - e condannò l'opponente alle spese processuali, liquidate in complessive L.. 3.587.000 trattandosi di causa di valore indeterminabile. Il Tribunale ritenne che il GI non avesse interesse a proporre l'opposizione, in quanto la sentenza impugnata conteneva la dichiarazione di fallimento della sola società, e non anche del GI in proprio quale socio accomandarlo.
Propose appello il soccombente, lamentando che il Tribunale aveva male interpretato l'art. 147 legge fall., secondo il quale al fallimento della società con soci a responsabilità illimitata consegue automaticamente anche il fallimento di questi ultimi;
egli aveva, pertanto, interesse ad opporsi alla sentenza dichiarativa del fallimento della società - ancorché essa non dichiarasse espressamente anche il suo fallimento in proprio - per la sua posizione di socio illimitatamente responsabile, oltre che per i riflessi penalistici della dichiarazione. La sua mancata audizione, poi, rendeva nulla la sentenza opposta per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio;
non rilevava, invece, la circostanza che egli fosse già stato dichiarato fallito in precedenza e pertanto escluso di diritto dalla società, atteso che permaneva, comunque, la sua personale responsabilità ai sensi dell'art. 2290 c.c. La curatela resistette in giudizio e propose, altresì, appello incidentale in ordine alle spese processuali, delle quali contestava il criterio di liquidazione.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 2 marzo 2000, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l'opposizione ed ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della peculiarità della fattispecie, ritenendo così assorbito l'appello incidentale. In particolare, la Corte ha affermato che l'opposizione non era improponibile, bensì infondata nel merito. Premesso, infatti, che il GI era già stato dichiarato fallito con sentenza del 26 febbraio 1990, quale socio illimitatamente responsabile di altra società, ha osservato che la conseguente esclusione di diritto dello stesso dalla Immobiliare GI di GI NE e C. s.a.s., ai sensi dell'art. 2288 c.c., da un lato non comportava l'insussistenza del suo interesse ad opporsi alla dichiarazione di fallimento della società, atteso il persistere della sua responsabilità personale illimitata ai sensi dell'art. 2290 c.c., mai, dall'altro, non comportava neppure il suo diritto di essere sentito in camera di consiglio, avendo egli perso la qualità di socio.
Avverso la sentenza di appello il GI propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria. La curatela resiste con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi principale e incidentale, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Va esaminato in primo luogo il ricorso principale, e anzitutto l'eccezione di inammissibilità dello stesso sollevata dalla curatela controricorrente, che lamenta la incomprensibilità dei primi due motivi a causa della mancanza di una o più pagine dell'atto nella copia notificatale.
2.1. Premesso che il Collegio ritiene di condividere l'orientamento di questa Corte, secondo cui la mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità di questo soltanto nel caso in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione (Cass. 10.4.1998, n. 3733 e 1.6.1995, n. 6136), e che effettivamente nella copia del ricorso notificata al curatore manca la sesta pagina dell'atto, va osservato che la questione dell'inammissibilità si pone, in concreto, in termini diversi per ciascuno dei motivi di impugnazione.
2.1.2. Il primo motivo appare sufficientemente comprensibile ancorché monco della parte finale, contenuta, appunto, nel sesto foglio. Esso è dunque ammissibile.
2.1.3. Altrettanto, invece, non può dirsi quanto al secondo motivo, del quale la mancanza della pagina in questione preclude la lettura della parte iniziale, contenente, tra l'altro, l'indicazione delle norme violate. Il motivo va dunque dichiarato inammissibile.
2.1.4. Il terzo motivo, infine, è integralmente riportato anche nella copia notificata alla controparte, per cui ne va senz'altro esclusa l'inammissibilità sotto il profilo indicato.
2.2. Con il primo motivo il ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 147 legge fall., e degli artt. 2288 e 2290 c.c., lamenta che la Corte di appello abbia respinto nel merito l'opposizione (dopo averne giustamente ritenuto la proponibilità) basandosi sull'art. 2288 c.c., che prevede l'esclusione di diritto dalla società di persone del socio dichiarato fallito, ed abbia considerando irrilevante, agli effetti dell'obbligo di audizione, il persistere della responsabilità personale illimitata dell'ex socio, ai sensi dell'art. 2290 c.c., per le obbligazioni contratte prima dello scioglimento del rapporto. Invece, secondo il ricorrente, tale responsabilità rileva, giacché in forza di essa l'ex socio è dichiarato fallito, ai sensi dell'art. 147 legge fall., se lo stato di insolvenza è stato causato da obbligazioni assunte dalla società prima del suo recesso o esclusione, mentre la Corte di appello mostra di ritenere che, con l'esclusione di diritto, venga meno, altresì, la possibilità di dichiarare il fallimento dell'ex socio. La Corte costituzionale, inoltre, con la sent. n. 110/1972, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 147 legge fall., nella parte in cui non prevede che il tribunale debba ordinare la comparizione in Camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetti la sentenza che dichiara il fallimento della società. E sarebbe incostituzionale, per violazione del diritto di difesa, una interpretazione dell'art. 147 legge fall., la quale, sul presupposto che il socio escluso di diritto non è più socio al momento della dichiarazione del fallimento, escludesse l'obbligo della sua convocazione in Camera di consiglio.
2.2.1. In effetti l'affermazione della Corte di appello, secondo cui l'ex socio non ha diritto, per il solo fatto di non essere più socio, alla convocazione in Camera di consiglio nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società è, nella sua assolutezza, inesatta. Neppure è vero, però, che la convocazione dell'ex socio debba essere disposta comunque.
Va infatti osservato che l'obbligo di convocazione in Camera di consiglio del socio illimitatamente responsabile di società di persone, sancito dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 110/1972, trova giustificazione non in un generico interesse del socio riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il fallimento di lui.
È, dunque, in relazione alla sua personale dichiarazione di fallimento che il socio ha diritto di essere convocato per difendersi.
In difetto di tale convocazione, poi, essendo violato il diritto di difesa del socio, e non della società, la conseguente nullità riguarda il fallimento di lui, non anche quello della società. Invero la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di statuizioni, ossia una pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra le quali esiste un rapporto di dipendenza unidirezionale: nel senso che, se è vero che la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile trova il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società (di modo che la nullità di quest'ultima dichiarazione travolge necessariamente anche l'altra), non è vero, invece, il contrario (cfr. Cass. 27.11.1999, n. 13246). Tali principi trovano piena applicazione nel caso in esame, in cui, non avendo la sentenza di fallimento della società dichiarato anche il fallimento del GI, la mancata convocazione di quest'ultimo non ha in alcun modo violato il diritto di difesa dello stesso, ne' tantomeno quello della società.
La sentenza impugnata, in conclusione, va rettificata nella motivazione (art. 384 c.p.c.) nel senso che si è detto. Essendo, però, comunque corretta nel dispositivo di rigetto dell'opposizione, il motivo di ricorso va respinto.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente principale, deducendo contraddittorietà della motivazione, lamenta che la sentenza impugnata, pur riconoscendo il suo interesse ad opporsi, in quanto socio, alla dichiarazione del fallimento della società, ha escluso, però, il suo diritto ad essere convocato nella Camera di consiglio prefallimentare.
2.3.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Esso prospetta, in realtà, sotto la specie del vizio di motivazione (però impropriamente evocato, atteso che l'autonomia del motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda la motivazione in fatto, mentre qui i fatti sono del tutto pacifici), una ulteriore argomentazione giuridica a sostegno della tesi del diritto del GI ad essere convocato nella camera di consiglio prefallimentare:
argomentazione consistente, in sostanza, nella coincidenza dell'interesse ad opporsi alla dichiarazione di fallimento con il diritto di essere convocato in relazione alla dichiarazione stessa. Come si è visto, però, tale diritto ha suoi autonomi presupposti (l'essere il procedimento rivolto alla dichiarazione del fallimento del soggetto di cui si tratti), ad integrare i quali non è sufficiente il mero interesse di cui all'art. 18 legge fall., la cui previsione in tanto ha autonomo significato, in quanto individua una categoria di soggetti più ampia rispetto a coloro che necessariamente devono partecipare fase prefallimentare.
3. Con l'unico motivo di ricorso incidentale il curatore del fallimento, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c, nonché omessa o insufficiente motivazione,
lamenta che la Corte di appello abbia compensato per giusti motivi, in considerazione della peculiarità della fattispecie, le spese di entrambi i gradi del giudizio, e ritenuto così assorbito l'appello incidentale, con il quale esso curatore aveva chiesto che le spese, già liquidategli in primo grado considerando la lite di valore indeterminabile, fossero invece liquidate secondo la nota prodotta dal difensore, che considerava come valore della lite l'ammontare del passivo fallimentare. In tal modo la Corte sarebbe incorsa, secondo il ricorrente: nel vizio di ultrapetizione, non essendo consentito al giudice di appello, in difetto di specifica impugnazione dell'appellante sul punto, compensare le spese del primo grado ove l'appello sia respinto;
nel vizio di motivazione quanto alla compensazione delle spese del grado di appello, essendo fine a se stessa l'unica espressione ("peculiarità della fattispecie") usata per indicare i giusti motivi a fondamento della disposta compensazione.
3.1. Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto alla prima doglianza, basta osservare che la sentenza della Corte di appello non è di rigetto del gravame, bensì di parziale accoglimento dello stesso, con corrispondente parziale riforma della sentenza impugnata (che aveva dichiarato la improponibilità dell'opposizione, viceversa esclusa dalla Corte di appello, la quale ha quindi esaminato l'opposizione nel merito, rigettandola);
cosicché la compensazione delle spese del primo grado poteva essere disposta anche in difetto di specifica impugnazione dell'appellante. Quanto alla seconda censura, si richiama il consolidato indirizzo di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione;
con la conseguenza che detta valutazione non è censurabile in sede di legittimità, a meno che i motivi, eventualmente esplicitati dal giudice, risultino erronei o illogici (ex multis Cass. 11.2.2002, n. 1898; 23.4.2001, n. 5988; 7.3.2001, n. 3272; 13.1.2000, n. 319; 4.8.1994, n. 7235). Nella specie, l'erroneità o illogicità del motivo indicato dalla Corte di appello non è dedotta ed è comunque da escludere.
4. In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, con compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2003