Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2003, n. 1751
CASS
Sentenza 6 febbraio 2003

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La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità di questo soltanto nel caso e nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione.

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili, l'obbligo di convocazione in camera di consiglio del socio (illimitatamente responsabile), sancito da Corte cost. n. 110/1972, trova giustificazione non in un generico interesse del socio stesso riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il fallimento di lui; ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di statuizioni (ossia una pluralità di dichiarazioni di fallimento), tra le quali esiste un rapporto di dipendenza unidirezionale (nel senso che la dichiarazione di fallimento del socio trova il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società, la cui nullità travolge anche l'altra dichiarazione, mentre non è vero il contrario), in difetto di convocazione del socio, essendo violato il diritto di difesa dello stesso, e non della società, la conseguente nullità riguarda il fallimento di lui, non anche quello della società, e che, a maggior ragione, non è nulla la sentenza dichiarativa del fallimento della sola società, e non anche del socio (nella fattispecie già dichiarato fallito in precedenza, quale socio di altra società), a causa della mancata convocazione di quest'ultimo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2003, n. 1751
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1751
Data del deposito : 6 febbraio 2003

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