Art. 8.
Le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili, si osservano anche nei casi in cui gli atti amministrativi e contabili di depositi iscritti negli uffici depositari della Repubblica siano andati totalmente o parzialmente distrutti o smarriti in dipendenza di fatti dell'ultima guerra.
Nei casi previsti dal presente articolo non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 3.
Le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili, si osservano anche nei casi in cui gli atti amministrativi e contabili di depositi iscritti negli uffici depositari della Repubblica siano andati totalmente o parzialmente distrutti o smarriti in dipendenza di fatti dell'ultima guerra.
Nei casi previsti dal presente articolo non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 3.