Articolo 8 della Legge 19 maggio 1954, n. 302
Articolo 7Articolo 9
Versione
7 luglio 1954
Art. 8.
Le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili, si osservano anche nei casi in cui gli atti amministrativi e contabili di depositi iscritti negli uffici depositari della Repubblica siano andati totalmente o parzialmente distrutti o smarriti in dipendenza di fatti dell'ultima guerra.
Nei casi previsti dal presente articolo non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 3.
Entrata in vigore il 7 luglio 1954