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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 19/11/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
IL, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1940/2023 RG promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. CALABRO' Parte_1
ES
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
FA AL;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, con scadenza prevista al giorno 19.11.2025.
Con ricorso depositato in data 7.9.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato, sin dall'anno 2010, alle dipendenze del ristorante KOME S.r.l. in Crotone con la mansione inizialmente di lavapiatti e successivamente di cuoca;
di aver prestato la propria attività lavorativa, continuativamente, dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 15:00; che le proprie mansioni erano consistite nel sollevare e sistemare pesanti cassette di ortaggi e frutta, nel sollevare, lavare e sistemare padelle, pentoloni e piatti, nello lavare e sistemare la cucina, i forni e le friggitrici, nel lavare e spazzare i pavimenti della cucina e delle sale;
nel servire al banco, preparare le pietanze.; di essere stata esposta, in ragione delle mansioni sopra indicate, a continue sollecitazioni a carico della cerniera lombo-sacrale; di aver contratto la patologia indicata in atti (“lombosciatalgia – spondilolistesi degenerativa L4 – L5 con severa stenosi del canale vertebrale, con lombalgia, radicolopatia Al dx e claudicatio neurogena…), ritenuta derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura CP_1 professionale della patologia denunciata in data 12.7.2022, a nulla rilevando la proposizione del ricorso amministrativo;
pertanto concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato a corrispondere l'indennizzo nella misura di legge.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva CP_1 il rigetto.
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, all'esito dell'odierna udienza di trattazione la causa è così decisa.
* * *
Il ricorso è fondato.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Ciò posto, con riferimento specifico ai fatti di causa occorre evidenziare l'attendibilità e la non contraddittorietà dei testimoni escussi, rivelatasi a conoscenza diretta dei fatti di causa, i quali hanno riferito che l'assicurata, durante l'intero orario lavorativo, era costretta a mantenere la stazione eretta e, quindi, ad assumere posture incongrue, provvedendo altresì al sollevamento di pentole, padelle e cassette della frutta, descritte genericamente quali “grossi pesi” (cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 9.5.2024)
Sebbene i testimoni abbiano confermato gli assunti attorei, le circostanze descritte non consentono di ritenere applicabile alcuna presunzione legale in ordine all'eziologia lavorativa della patologia denunciata, in quanto non sono state descritte “Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero;
ovvero
b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte, in modo abituale e sistematico, in assenza di ausili efficaci “ di cui al DM del 10.10.2023 di “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”
Tuttavia, atteso il carattere multifattoriale della patologia in esame, il consulente tecnico d'ufficio incaricato della verifica dell'eziologia lavorativa e della determinazione del danno biologico, con conclusioni condivisibili in quanto esaustivamente motivate, ha valorizzato un'anamnesi lavorativa che corrisponde agli esiti della prova testimoniale assunta;
in particolare ha accertato che la ricorrente risulta affetta da “esiti di artrodesi segmentaria L4-L5 con conseguente laminectomia decompressiva dello stesso metamero per stenosi canalare con claudicatio neurogena. All'esame obiettivo la ricorrente presenta ancora esiti cicatriziali con modesto deficit funzionale e presenza di disturbi trofico-sensitivi per sofferenza radicolare L4-L5 con Mono neuropatia motoria prevalentemente assonale, a carico del nervo Peroneo profondo di sinistra”, al contempo rinvenendo nell'attività lavorativa prestata una concausa efficiente nel suo determinismo causale “
..opportuno a questo punto chiarire che la spondilolistesi è lo scivolamento in avanti di una vertebra rispetto
a quella sottostante. In questo caso L4 su L5 tale problematica può essere di natura: congenita, traumatica, degenerativa. È chiaro che tale patologia presenta sempre delle situazioni condizionanti sulla funzionalità della colonna, lo scivolamento in sé determina pur sempre una alterazione del carico sul disco sottostante e quindi, si viene a determinare intanto una instabilità del tratto interessato che può anche coinvolgere le strutture sotto e soprastanti;
e nel contempo il disco viene ad essere degenerato in maniera importante. Ora risulta chiaro che nello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa che presuppone il coinvolgimento rachideo tale problematica non fa altro che peggiorare sia la funzionalità che la quotidianità della persona interessata.
Nel caso di specie la ricorrente ha svolto attività di cuoca, aiuto cuoca, lavapiatti dal 2010 ad oggi, attività che chiaramente ha coinvolto in maniera evidente il rachide in toto con orari e carichi usuranti;
quindi, tale patologia senz'altro di natura degenerativa nel corso degli anni consente di affermare che il lavoro svolto, per le sue caratteristiche, possa essere considerato fattore concausale efficiente e determinante per lo sviluppo della patologia riscontrata. È possibile ammettere che nel corso dell'attività assolta dalla il rachide Parte_1 sia stato ripetutamente sollecitato fino alla lesione strutturale anche correlata a fattori microtraumatici”. ( cfr. relazione tecnica depositata in data 6.6.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
Il CTU, inoltre, nel provvedere alla quantificazione del danno biologico, ha così concluso
“Sulla base delle Tabelle di cui al D.M. 12.07.2000 allegate al D. L.gs n. 38/2000 è possibile definire che il danno all'integrità fisica della indotto dai suddetti postumi sia stimabile Parte_1 complessivamente nella misura del 10% (dieci per cento), a decorrere dal maggio 2022 epoca dell'intervento subito di artrodesi con decompressione.”
Ne consegue, in assenza di prova contraria, il riconoscimento del diritto dell'assicurata a ricevere dall' , ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000, l'indennizzo in capitale CP_1 corrispondente alla percentuale del danno biologico accertato, oltre agli accessori ex art. 16, c. 6, l. 412/1991 dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa al soddisfo.
Le spese di lite – liquidate negli importi minimi a fronte della semplicità delle questioni affrontate e distratte in favore del difensore della parte ricorrente in quanto anticipatario – vanno poste integralmente a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
Le spese della C.T.U. sono poste a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso 1940/2023, così provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente è affetta da malattia di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 10% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
-per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la prestazione maggiorata di accessori ex CP_1 art. 16, c. 6, l. 412/1991 da quella data al soddisfo
-condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si CP_1 liquidano in € 2.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, CU se dovuto e versato,
IVA e CPA come per legge;
-pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Crotone, lì 19/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia IL