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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 66/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR TERZI n. 05984202400005475 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1749/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai rispettivi scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce il 16.12.2024 ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 16.12.2024, ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce il signor Ricorrente_1 (c. fisc. CF_Ricorrente_1) rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_1 Difensore_1 presso il cui studio, sito in Copertino alla Indirizzo_1, eleggeva domicilio, impugnava l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.05984202400005475/001, notificato dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Lecce con cui viene richiesta la complessiva somma di €.17.225,57, limitatamente alla cartella di pagamento n. 05920240037899875000 emessa su richiesta dell'Agenzia delle Entrate di Lecce – Direzione
Provinciale con terzo esecutato BANCA INTESA SANPAOLO s.p.a. in persona del legale rappresentante per l'importo di €.1.671,70 per imposte IRAP anno 2018 asseritamente notificata in data 13/06/2024.
Il ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) Omessa notifica della cartella;
2) Carenza di motivazione dell'atto impugnato;
3) Carenza di motivazione del calcolo degli interessi;
4) Decadenza dalla potestà impositiva;
5) prescrizione del credito;
Il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna in solido tra loro della Direzione Provinciale del Contenzioso di Lecce e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Si costituivano, rispettivamente il 05.02.2025 e il 21.01.2025, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate
Riscossione entrambe eccepivano in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prescrive l'art. 12 co.4 bis DPR 602/1973 che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi, tipizzati nella stessa norma ai punti a), b), c), d), e), f) e ritenuti dalla S.C. di Cassazione tassativi, in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio. (Cass.
Civ., ordinanza n. 22507 del 9 settembre 2019; Cass. Civ, n. 23076 del 17 settembre 2019, sentenza
17/09/2019, n. 23076 e Sentenza n. 19704/2015 della Cass. Civ. Sez. Unite),
Nel caso di specie il ricorrente non ha allegato e provato le condizioni perché possa ritenersi sussistente l'interesse al ricorso ai sensi della norma sopra citata e dell'art. 100 c.p.c.
Inoltre l'ADER ha provato (con documentazione allegata in atti) che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la cartella di pagamento 05920240037899875000 impugnata è stata regolarmente notificata.
Il ricorso va rigettato. La particolarità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 66/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR TERZI n. 05984202400005475 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1749/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai rispettivi scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce il 16.12.2024 ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 16.12.2024, ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce il signor Ricorrente_1 (c. fisc. CF_Ricorrente_1) rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_1 Difensore_1 presso il cui studio, sito in Copertino alla Indirizzo_1, eleggeva domicilio, impugnava l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.05984202400005475/001, notificato dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Lecce con cui viene richiesta la complessiva somma di €.17.225,57, limitatamente alla cartella di pagamento n. 05920240037899875000 emessa su richiesta dell'Agenzia delle Entrate di Lecce – Direzione
Provinciale con terzo esecutato BANCA INTESA SANPAOLO s.p.a. in persona del legale rappresentante per l'importo di €.1.671,70 per imposte IRAP anno 2018 asseritamente notificata in data 13/06/2024.
Il ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) Omessa notifica della cartella;
2) Carenza di motivazione dell'atto impugnato;
3) Carenza di motivazione del calcolo degli interessi;
4) Decadenza dalla potestà impositiva;
5) prescrizione del credito;
Il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna in solido tra loro della Direzione Provinciale del Contenzioso di Lecce e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Si costituivano, rispettivamente il 05.02.2025 e il 21.01.2025, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate
Riscossione entrambe eccepivano in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prescrive l'art. 12 co.4 bis DPR 602/1973 che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi, tipizzati nella stessa norma ai punti a), b), c), d), e), f) e ritenuti dalla S.C. di Cassazione tassativi, in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio. (Cass.
Civ., ordinanza n. 22507 del 9 settembre 2019; Cass. Civ, n. 23076 del 17 settembre 2019, sentenza
17/09/2019, n. 23076 e Sentenza n. 19704/2015 della Cass. Civ. Sez. Unite),
Nel caso di specie il ricorrente non ha allegato e provato le condizioni perché possa ritenersi sussistente l'interesse al ricorso ai sensi della norma sopra citata e dell'art. 100 c.p.c.
Inoltre l'ADER ha provato (con documentazione allegata in atti) che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la cartella di pagamento 05920240037899875000 impugnata è stata regolarmente notificata.
Il ricorso va rigettato. La particolarità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.