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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/12/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 4138/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AG
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4138 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...]ed elettivamente domiciliato in AG, presso lo studio degli Avv.ti Stefano
OR, AU BE e DR ED, che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine dell'atto di citazione, attore contro
(P.IVA ), con sede legale in AG (CA), Controparte_1 P.IVA_1
Via Sant'Alenixedda s.n.c., in persona del Presidente del Consiglio di Indirizzo e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con nuovo difensore, dagli Avv.ti Sara Fiorucci (C.F. ) e Diego Scopinaro (CF: C.F._2
) del Foro di Roma, con elezione di domicilio fisico presso lo studio dei C.F._3 medesimi in Roma, Via di Porta Pinciana 6 ed elezione di domicilio digitale presso i seguenti indirizzi
PEC dei suindicati difensori e Email_1 Email_2 convenuto
All'udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti voglia:
In via principale:
pagina 1 di 14 1) accertare e dichiarare il perfezionamento del rapporto contrattuale per l'incarico di consulenza artistica per la stagione lirica 2015/2016 tra il Maestro e la Parte_1 [...] nonché il diritto dell'attore al pagamento del compenso per la prestazione resa Controparte_1
e, per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento del suddetto compenso nella misura di € 50.000,00 o in quella maggiore o minore che verrà determinata, ex art. 2233 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) accertare e dichiarare il perfezionamento del rapporto contrattuale per l'incarico di direzione d'orchestra dell'opera “La vedova allegra” tra il Maestro e la Parte_1 [...] nonché l'illiceità del recesso ad nutum esercitato dalla convenuta e il Controparte_1 conseguente diritto dell'attore al risarcimento del danno e, per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore Controparte_1 della somma di € 17.500,00 o di quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, ex art. 2233 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) accertare e dichiarare, altresì, il diritto dell'attore al risarcimento ex art. 2059 c.c. del danno all'immagine patito e, per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle conseguenti somme nella misura che verrà accertata, in via equitativa, nel presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via subordinata (con riferimento alla sola domanda n. 1 di cui sopra):
4) accertare e dichiarare il diritto dell'attore all'indennizzo ex art. 2041 c.c. quanto alla prestazione resa quale consulente artistico per la programmazione della stagione lirica 2015/2016 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle conseguenti somme, nella misura di € 50.000,00 o di quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
Nell'interesse del convenuto: voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigettare tutte le domande formulate dall'attore, perché infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate;
2. Con vittoria delle spese di lite, spese generali e accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente il Maestro ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale la esponendo che: Controparte_1
pagina 2 di 14 nel mese di marzo del 2015 la d.ssa sovrintendente della Persona_1 Controparte_1
gli aveva offerto la direzione musicale de ”, prevista in programma per la stagione
[...] Parte_2
2015; l'attore aveva accettato;
il 14 aprile 2015 la d.ssa gli aveva offerto l'incarico di consulenza artistica per la realizzazione Per_1 della stagione operistica 2015/2016; la stagione avrebbe dovuto prendere avvio nel mese di maggio ed erano stati stabiliti i titoli delle opere,
i direttori d'orchestra e i registi ma dovevano ancora essere assegnati i ruoli agli interpreti vocali;
il termine per la presentazione del programma completo e del relativo bilancio era fissato al 20 aprile, a pena della irrealizzabilità della stagione, della perdita dei fondi FUS e del commissariamento dell'Ente; il conferimento dell'incarico era di competenza della sovrintendente, la quale non aveva provveduto alla redazione del contratto in forma scritta, asserendo che non vi era il tempo per presentare la proposta di nomina al Consiglio d'Indirizzo; la sovrintendente aveva convocato una riunione cui avevano preso parte l'attore e alcuni dirigenti del teatro, e aveva informato i presenti dell'incarico affidato all'attore, nella stessa occasione, aveva informato il Maestro di voler sostituire la Parte_1 rappresentazione de “La traviata” con “La vedova allegra”, confermando di volergli affidare la direzione musicale dell'opera e pattuendo il cachet di € 2.500,00 a spettacolo per sette spettacoli;
l'attore aveva dato avvio immediatamente alla prestazione, sia dagli uffici del teatro messi a sua disposizione dalla sovrintendente sia fuori sede, in considerazione della brevità del tempo a disposizione per lo svolgimento dell'incarico e del fatto che gran parte del lavoro consisteva nel prendere contatti, telefonici o via mail, con gli artisti e i loro agenti;
il Maestro aveva quindi proceduto alla selezione del cast per tutte le opere in Parte_1 programma, eccetto , svolgendo le trattative con gli artisti e i loro agenti e riuscendo a Pt_3 completare in pochi giorni la selezione del cast e l'ingaggio dei cantanti;
il 21 aprile 2015 la d.ssa aveva nominato quale Direttore Amministrativo la sig.ra Per_1 CP_2
la quale aveva interagito con l'attore per la definizione della parte economica del programma,
[...] che era stato completato e trasmesso alla Sovrintendente e, infine, approvato dal Consiglio di Indirizzo il 27 aprile 2015; tuttavia era avvenuto che, pochi giorni dopo, in occasione della conferenza stampa per la presentazione del programma, la d.ssa si era mostrata piuttosto evasiva sul ruolo svolto dall'attore nella Per_1 programmazione, così riducendone la portata,
pagina 3 di 14 d'altro canto, aveva confermato il Maestro quale direttore dell'opera “La vedova Parte_1 allegra”, come riportato anche nelle locandine e brochure pubblicate;
pochi giorni dopo l'attore, consultando il sito del Teatro Lirico, aveva appreso che la direzione dell'opera ” sarebbe stata affidata al Maestro Persona_2 Persona_3 sempre informalmente aveva appreso della nomina a consulente artistico, con decorrenza dal mese di giugno e fino a novembre 2015, dell'avv. Cristiano Sandri;
non avendo ricevuto comunicazioni dalla l'attore aveva cercato di contattare la CP_1
Sovrintendente, ma inutilmente, perché la si era sottratta al confronto;
Per_1 la non aveva erogato alcun compenso all'attore per l'attività svolta;
CP_1 la vicenda testé esposta era ben nota non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche nella stampa locale e su alcuni siti internet;
inoltre, era stata anche oggetto di un'interrogazione da parte del consigliere comunale Per_4 all'allora sindaco;
l'attore ha agito per ottenere il compenso spettantegli per l'attività di consulenza artistica svolta in favore della di AG, sulla base di un contratto di prestazione d'opera Controparte_1 intellettuale, assumendo che l'accordo si sia formato verbalmente tra il professionista e la CP_1 che, nonostante la partecipazione pubblica, deve essere qualificata come ente di diritto privato;
l'incarico è stato conferito dalla Sovrintendente la quale, in base allo Statuto dell'ente, ha la competenza esclusiva per la nomina del consulente artistico;
la prestazione è consistita nell'assegnazione dei ruoli per la stagione operistica 2015, con ingaggio degli artisti, formulazione della proposta contrattuale anche riguardo alle condizioni economiche e ricezione dell'accettazione; il tutto in tempi strettissimi stante l'avvio imminente della stagione e il rischio di perdere i contributi
FUS; il compenso richiesto è di e 50.000,00 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in via subordinata, l'attore ha esercitato l'azione di ingiustificato arricchimento per l'ipotesi in cui la domanda proposta in via principale sia rigettata per carenza del titolo;
in proposito, ha esposto che la ha conseguito diversi vantaggi dalla sua attività professionale, consistenti nei Controparte_1 proventi conseguiti dalla stagione operistica, oltre che nell'avere evitato il commissariamento;
l'attore non ha ricevuto alcunché per l'impegno profuso;
l'attore ha chiesto il risarcimento del danno da inadempimento per essere stato sostituito nella direzione musicale dell'opera “La vedova allegra”; la ha posto in essere un recesso ad nutum senza CP_1 osservare il canone della buona fede, sostituendo l'attore senza neanche avvisarlo, dopo che il suo nome era già presente nelle brochures e nelle locandine dell'opera, il danno è stato quantificato nella stessa misura del cachet, vale a dire € 2500,00 per sette spettacoli, per un totale di € 17.500,00; pagina 4 di 14 infine, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno all'immagine derivante dalle vicende esposte;
il comportamento tenuto dalla in relazione all'incarico di consulenza artistica e la repentina CP_1 sostituzione nella direzione musicale dell'opera “ ” hanno avuto risonanza non solo Persona_2 tra gli addetti ai lavori ma anche sulla stampa locale e su internet e hanno portato discredito all'attore; inoltre, l'opera “La vedova allegra” è stata trasmessa sul canale Rai 5, dedicato alla cultura con relativa intervista al direttore Maestro ne consegue che il Maestro ha perso Persona_3 Parte_1 un'occasione di visibilità a livello nazionale.
La si è costituita in giudizio a seguito della regolare notifica Controparte_1 dell'atto introduttivo, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
La convenuta ha esposto che le Fondazioni liriche, pur avendo veste giuridica privatistica, appartengono alla categoria degli organismi di diritto pubblico in ragione della prevalente partecipazione pubblica, del finanziamento pubblico da cui deriva l'assoggettamento al controllo della
Corte dei conti, dalla possibilità di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e del rilievo collettivo delle finalità perseguite;
dalla natura pubblicistica delle Fondazioni deriva che per i contratti stipulati tra la e un privato è necessaria la forma scritta ad substantiam;
nel caso in esame, CP_1 non è stata documentata la conclusione di un contratto tra la di AG e il Controparte_1
Maestro SC in forma scritta;
manca inoltre l'accordo su un elemento essenziale del Pt_1 contratto, il compenso, che, nel caso di contratti stipulati con soggetti pubblici, non può essere determinato giudizialmente;
se anche non si ritenesse necessaria la forma scritta ad substantiam, manca la prova stessa dell'accordo, non essendo dimostrato che la abbia manifestato in modo inequivoco la volontà di CP_1 conferire l'incarico di consulenza artistica all'attore; la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento è infondata non sussistendo i relativi presupposti;
il contratto per la direzione dell'opera “La Traviata” avrebbe dovuto essere concluso in forma scritta, a pena di nullità; anche a prescindere dal requisito della forma scritta, non risulta in alcun modo la chiara e inequivocabile volontà di conferire tale incarico al maestro SC OR;
le locandine e le brochure non possono essere assimilate a una manifestazione di volontà negoziale;
in particolare, non è dimostrato l'accordo sul compenso e non è chiaro come l'attore sia arrivato a una quantificazione di €
17.500,00; in mancanza di un valido rapporto contrattuale, l'attore non può dolersi della violazione degli asseriti obblighi di buona fede e non può esigere il risarcimento dei presunti danni;
neppure sussiste un danno all'immagine risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.; l'attore ha lamentato che talune testate giornalistiche abbiano messo in dubbio la sua professionalità ma non ha dimostrato in che pagina 5 di 14 modo tali affermazioni si sarebbero riverberate sulla sua persona;
in sostanza non ha dimostrato il danno conseguenza, non potendo ritenersi sussistente un danno in re ipsa.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per testi, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Natura giuridica delle fondazioni liriche e disciplina applicabile
In via preliminare deve essere esaminata la questione relativa alla natura giuridica della
[...]
e la conseguente disciplina applicabile ai suoi contratti. Controparte_1
Gli Enti lirici sono stati disciplinati come persone giuridiche di diritto pubblico dalla legge 14 agosto
1967, n. 800 e sono stati trasformate in fondazioni di diritto privato dal decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 37.
L'art. 4 della l. 20 marzo 1975, n. 70, stabilisce che nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge, tuttavia il criterio formale non sembra sufficiente a escluderne la natura pubblica, a fronte di numerosi elementi sintomatici del carattere pubblico delle Fondazioni: persistente perseguimento di una funzione pubblicistica d'interesse nazionale in campo musicale;
finanziamento, in misura quasi totalitaria, da parte dello Stato;
sottoposizione al controllo sulla gestione finanziaria della Corte dei conti (art. 15, comma 5, d.lgs. n. 367 del 1996) e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
(art. 1, comma 3, d.l. n. 345 del 2000); ed, infine, nonché conseguentemente, vincolatività nei loro confronti della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.
Sussiste quindi una forte tensione tra la veste formale dell'ente, ribadita anche nella riforma del 2010, e alcuni indizi del carattere pubblico delle Fondazioni che hanno portato a concludere che si tratti, quantomeno, di soggetti ibridi o para-pubblici.
L'ambiguità della natura giuridica delle Fondazioni liriche è resa anche dalla Corte costituzionale, nella nota pronuncia n. 153 del 2011, nella parte in cui evidenzia la convergenza giurisprudenziale sulla qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, non mancando, però, di riconoscere che
«nonostante l'acquisizione della veste giuridica formale di “fondazioni di diritto privato”, tali soggetti conservino, pur dopo la loro trasformazione, una marcata impronta pubblicistica».
Se a livello europeo trova applicazione la c.d. “teoria del contagio”, per cui ragioni di certezza del diritto impongono l'applicazione della disciplina pubblica nella sua interezza, per contro la giurisprudenza nazionale sposa la “teoria dell'organismo pubblico in parte qua”, ossia la possibilità che al medesimo ente, a seconda della funzione che è chiamato a svolgere, si possano applicare entrambe le discipline (in tal senso, le Sezioni Unite, con la sent. n. 10244/2021, hanno chiarito che le Fondazioni
pagina 6 di 14 liriche sono soggette alle diverse discipline, di natura privata ovvero pubblica, a seconda della sfera giuridica in cui esse operano, proprio perché “enti a geometria variabile”).
Ad avviso di questo giudice la soluzione adottata dalla giurisprudenza nazionale è imposta dall'art. 4 del d. lgs. 29 giugno 1996, n. 337, nella parte in cui stabilisce l'applicazione residuale (“per quanto non espressamente previsto dal presente decreto”) del codice civile.
Dalla disposizione citata si ricava che la disciplina civilistica trova applicazione per tutti quei rapporti che non trovino una diversa regolamentazione nella normativa speciale in materia di fondazioni liriche.
Se in materia di rapporto di lavoro subordinato la Cassazione ha ritenuto applicabile la disciplina pubblicistica (sia pure, è bene evidenziare, con riferimento alla specifica materia dei contratti a termine e alla disciplina applicabile ratione temporis, sentenze delle Sezioni Unite 5542 e 5556 del 22 febbraio
2023), nel caso de quo, riguardante un contratto di prestazione d'opera intellettuale al di fuori del vincolo della subordinazione o parasubordinazione, in mancanza di una disciplina specifica di natura pubblicistica deve trovare applicazione, in via residuale, il codice civile.
Deve quindi ammettersi, in applicazione del principio della libertà delle forme nei rapporti privatistici, che il contratto per cui si procede possa essere stipulato verbalmente.
2) Domanda di accertamento del perfezionamento del rapporto contrattuale per l'incarico di consulenza artistica per la stagione lirica 2015/2016 tra il Maestro e Parte_1 la e del diritto dell'attore al pagamento del compenso per Controparte_1 la prestazione resa e domanda di condanna della in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del suddetto compenso
Il rapporto negoziale intercorso tra le parti ha natura di contratto d'opera professionale, inerente lo svolgimento di attività non riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale ed è pertanto inquadrabile nell'ambito dei contratti di lavoro autonomo, disciplinati al Titolo III, del V Libro del c.c. (artt. 2222-2238 c.c.).
Ai fini della conclusione del contratto di prestazione d'opera intellettuale non è necessaria, come si è detto, la forma scritta e neppure la predeterminazione del compenso;
l'art. 2233 c.c. al primo comma, infatti, stabilisce che “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice.”, con ciò implicitamente consentendo che il compenso possa non essere prestabilito “ (in generale sul contratto di prestazione d'opera: «la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, poiché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 2225 c.c., in base alle tariffe vigenti od agli usi. Il ricorso a tale norma è possibile anche quando le parti, pur avendo pattuito detto corrispettivo, non abbiano fornito la relativa
pagina 7 di 14 prova» Cass. ord. n. 18286/2018); al secondo comma prosegue: “In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.”.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (C. Cass. sentenza 2345/1995; “Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare Il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, e compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” Cass. ord. n. 22613.2021; si vedano anche Cass. n. 1792.2017; per la giurisprudenza di merito, Tribunale di Brescia n. 152.2021, Tribunale di Roma sez XI
19639.2019).
Risulta ammissibile anche la prova orale o qualsiasi altra prova (comprese le mail e chat di whatsapp, ribadito dalla Cass. n. 1254.2025).
L'art. 13, d. lgs. cit., attribuisce al sovrintendente il potere di nominare il direttore artistico, previo parere del Consiglio di amministrazione;
può inoltre nominare il direttore musicale e altri collaboratori.
È incontroverso che nel periodo considerato la carica di Sovrintendente era ricoperta dalla dottoressa
Persona_1
Attraverso la prova testimoniale espletata è stato dimostrato che, intorno alla metà del mese di aprile del 2015, per quanto riguarda la programmazione della stagione operistica, che avrebbe dovuto aprirsi nel mese di maggio del 2015, erano stati definiti i titoli delle opere, i direttori d'orchestra e i registi ma dovevano essere ancora scelti gli interpreti vocali (la teste sentita all'udienza del 13 CP_2 febbraio 2023, ha dichiarato: “in quel periodo (aprile 2015) avevo appena assunto l'incarico di direttore amministrativo e ricordo che vi era una bozza dove risultavano indicato i direttori
d'orchestra e forse anche i registi, non vi erano invece il ruolo degli interpreti vocali”); è stato anche dimostrato che l'allora Sovrintendente aveva individuato la persona del Maestro quale Parte_1 consulente artistico con l'incarico di selezionare gli interpreti vocali per l'imminente stagione operistica, sentiti sul capo 3 della memoria n. 2 di parte attrice (“Nella circostanza di cui al capo che precede la dott.ssa proponeva all'attore l'incarico di consulente artistico per la realizzazione Per_1 della stagione operistica 2015/2016, incarico che il Maestro accettava”), i testi hanno Parte_1 rilasciato le seguenti dichiarazioni: , direttore degli allestimenti scenici “La circostanza mi Persona_5
pagina 8 di 14 fu riferita dalla sovrintendente Dott. preciso che ero il direttore degli allestimenti delle Per_1 scenografie del Teatro lirico” (verbale udienza 16.01.2023); , cantante lirica: “posso Controparte_3
Per_ dire di aver preso accordi con l'attore per il ruolo di dell'opera che inaugurava la Pt_4 stagione teatrale, con il maestro ho concordato gli aspetti economici ma anche il numero di recite sia in cartellone che nelle scuole, la consuetudine è che tale lavoro lo faccia il direttore artistico” (verbale udienza 16.01.2023); direttore della programmazione: “è vero confermo la Testimone_1 circostanza, ero presente quando la Dott.ssa presentò l'attore in qualità di consulente artistico Per_1 alla direzione di cui facevo parte” (verbale udienza 13.02.2023); “è vero confermo la Tes_2 circostanza in quanto mi fu riferita sia dall'attore ma anche dalla Prof. , preciso che Persona_7 ero stata contattata come cantante per alcune opere” (verbale udienza 13.02.2023); Controparte_4
“posso dire che sono un agente di artisti e la Dott.ssa mi riferì che l'attore era da considerare Per_1 come referente con il quale procedere nella negoziazione di un contratto artistico per un determinato artista” (verbale udienza 13.02.2023); : “vero, sebbene ho appreso la notizia da terzi Testimone_3
e mezzi di comunicazione e non dalla Dott.ssa (Dichiarazione testimoniale scritta – domanda Per_1
n. 2).
È stato quindi accertato il perfezionamento del rapporto contrattuale per l'incarico di consulenza artistica per la stagione lirica 2015/2016 tra il Maestro e la Parte_1 [...]
Controparte_1
Infine, per completezza, deve darsi atto che anche nelle cronache della stampa locale sulla tormentata programmazione della stagione operistica 2015 si era dato conto della collaborazione del Maestro
(doc.5 attore, articoli “Stagione in arrivo? Una proposta lampo” del 19 aprile 2015, Parte_1
“Lirico, impresa disperata: stagione in quattro giorni”, “Teatro lirico: lo spettacolo deve ancora incominciare”, dove peraltro si riporta erroneamente che la nomina a direttore artistico o musicale o a consulente sarebbe di competenza del Consiglio di Indirizzo).
3) Accertamento del diritto al compenso e domanda di condanna al relativo pagamento
Il contratto di prestazione d'opera intellettuale si presume a titolo oneroso in ragione della sua causa di scambio.
Secondo i principi generali in materia di onere della prova, accertato il titolo della pretesa creditoria, al fine di accertare il diritto al compenso occorre verificare l'esecuzione della controprestazione.
Attraverso la prova testimoniale espletata, è stato dimostrato che il ha Parte_1 selezionato gli interpreti vocali per la stagione operistica 2015 ad eccezione dell'opera ”, li ha Pt_3 contattati direttamente o tramite i loro agenti, ha svolto le trattative anche sulle condizioni economiche dell'ingaggio e, infine, ha ricevuto le relative accettazioni (teste : “io e l'attore Testimone_4
pagina 9 di 14 discutevamo in ordine alla scelta del cast in particolare ai ruoli minori” (verbale udienza 16.01.2023);
: “è vero preciso, infatti, che l'attore mi chiamò per far parte del cast, tanto è vero che Controparte_3
Per_ ho fatto parte dell'opera ” (verbale udienza 13.02.2023); “è vero ho potuto Testimone_1 constatare la circostanza, preciso che l'attore mi presentava il cast per verificare la compatibilità temporale rispetto alla programmazione” (verbale udienza 13.02.2023); “preciso che fui Tes_2 contattata dall'attore al fine di valutare quali ruoli potevano essere adatti a me scegliendo fra le opere in cartellone” (verbale udienza 13.02.2023); “posso dire che l'attore, per quanto Controparte_4 riguarda gli artisti da me rappresentati, si è occupato di definire e finalizzare l'ingaggio e le condizioni anche economiche dell'artista che rappresentavo” (verbale udienza 13.02.2023); Tes_3
“vero, in qualità di artist manager alle dipendenze dell'atelier musicale ero in contatto con il
[...]
Maestro in relazione a tutta la stagione ad eccezione dell'opera “ ” Parte_1 Pt_3
(Dichiarazione testimoniale scritta); la circostanza risulta provata anche attraverso le produzioni documentali in atti, si vedano in particolare le mail inerenti alle trattative intercorso con gli artisti per l'affidamento degli incarichi (docc. 2 e 17 attore;
in particolare da alcune mail si evince che gli artisti e i loro agenti nel rapportarsi con la Sovrintendente facevano riferimento agli accordi presi con il
Maestro . Parte_1
E' stato anche accertato che, a pochi giorni dal conferimento dell'incarico di consulente artistico, il
Maestro aveva completato tutta la parte artistica della stagione operistica 2015/2016, Parte_1 ovvero la selezione del cast e l'ingaggio dei cantanti (testi direttore della Testimone_1 programmazione: “è vero ho potuto constatare la circostanza”, verbale udienza 13.02.2023, Per_5
“è vero ho potuto constatare personalmente la circostanza, confermo i documenti che mi
[...] vengono esibiti …” verbale udienza 16.01.2023 e (verbale udienza 8.05.2023). Persona_8
Dalle dichiarazioni dei testi risulta anche l'approvazione in data 27.04.2015 da parte del Consiglio di
Indirizzo della del programma per la stagione 2015/2016 (testi Controparte_1
già citati e udienza del 27.11.2023). Per_5 Tes_5 Tes_1 Persona_1
Risulta quindi dimostrato l'adempimento della controprestazione, da cui deriva il diritto al relativo compenso.
Secondo i principi sopra richiamati, in mancanza di tariffe professionali o usi a cui rifarsi, la determinazione del compenso deve essere fatta dal giudice tenendo conto dell'importanza dell'opera e del decoro della professione.
Il criterio stabilito dal codice civile è di natura tipicamente equitativa.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza, che questo giudice ritiene di dover condividere, il giudice, in tema di quantificazione del compenso del prestatore d'opera intellettuale, a fronte di pagina 10 di 14 risultanze processuali carenti sul quantum e in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente (Cass. 31 marzo 2014, n. 7510;
Cass. 24 aprile 2018, n. 10057).
Nel caso in esame, la domanda di condanna al pagamento di € 50.000,00 non è ancorata ad alcun parametro.
L'attore ha fatto riferimento alla brevità del tempo a disposizione per svolgere l'incarico e al risultato utile conseguito dalla elementi su cui certamente può convenirsi Controparte_1 atteso che la stagione operistica sarebbe stata avviata di lì a pochi giorni, nel mese di maggio del 2015 e non è contestato che il mancato avvio avrebbe portato conseguenze molto gravi per l'Ente, quali la perdita dei fondi FUS e il commissariamento.
Non è stato fornito alcun parametro oggettivo, per esempio il riferimento alla retribuzione media in base al CCNL di un direttore artistico, l'importo dei fondi FUS conseguiti dalla o i ricavi CP_1 degli incassi delle opere in cartellone. I fogli excel sulle spese per i cachet degli artisti sono di formazione unilaterale e non vi è certezza di quanto sia stato effettivamente erogato (in presenza di dati certi si sarebbe potuto, ad esempio, parametrare il compenso del consulente artistico agli esborsi complessivamente sostenuti per il cast).
Gli unici dati certi solo la durata della prestazione e il risultato utile conseguito dalla committente, a fronte di una prestazione di pochissimi giorni, per quanto impegnativa e utile, un compenso di €
50.000,00 appare manifestamente eccessivo e si ritiene equo quantificare il compenso nel minor importo di € 10.000,00.
Sull'importo così determinato sono altresì dovuti gli interessi legali nella misura stabilita dall'art. 1284,
c. 4, c.c. dalla data della domanda al soddisfo.
La in persona del rappresentante legale deve pertanto essere Controparte_1 condannata al pagamento in favore del di e 10.000,00 a titolo di Parte_1 compenso oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, c. 4, c.c., dalla data della domanda al soddisfo.
Superfluo l'esame della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
4) Domanda di accertamento del perfezionamento del rapporto contrattuale per l'incarico di direzione d'orchestra dell'opera “La vedova allegra” tra il Maestro e Parte_1 la dell'illiceità del recesso ad nutum esercitato dalla Controparte_1 convenuta e del conseguente diritto dell'attore al risarcimento del danno, con relativa condanna pagina 11 di 14 della convenuta al pagamento
Si richiama quanto si è detto nei paragrafi precedenti circa la forma del contratto di prestazione d'opera intellettuale e la mancata previsione del compenso.
L'allora Sovrintendente sentita come teste all'udienza del 27.11.2023, ha confermato Persona_1 che, in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma 2015/2016, la stessa Per_1 aveva indicato il Maestro quale direttore d'orchestra dell'opera “La vedova allegra”, Parte_1 come risultante anche dalle locandine e brochures pubblicate dal teatro (doc. 4 attore). Le locandine non valgono quale manifestazione di volontà negoziale ma sono elementi sintomatici di una volontà negoziale che si è già formata.
Valutati tali documenti unitamente alle dichiarazioni testimoniali rese dalla deve ritenersi Per_1 accertato il perfezionamento del rapporto contrattuale per l'incarico di direzione d'orchestra dell'opera
“La vedova allegra” tra il Maestro e la di AG. Parte_1 Controparte_1
Dovendo qualificarsi il contratto come contratto di prestazione d'opera intellettuale, deve darsi atto che l'art. 2237 c.c. consente il recesso del committente ad nutum, in qualunque momento e senza giustificazione causale.
La domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso deve, pertanto essere rigettata.
L'art. 2237 c.c., al primo comma, prevede che, a seguito del recesso del committente, il professionista abbia diritto solo al rimborso delle spese sostenute e al pagamento del compenso per l'opera svolta.
Nel caso in esame, il Maestro SC OR non ha allegato di avere sostenuto spese per l'esecuzione dell'incarico né di avere svolto una qualunque attività (es. prove).
Stante la legittimità del recesso non spetta all'attore il diritto al risarcimento del danno.
5) Danno all'immagine
L'attore ha lamentato che dalla gestione del rapporto di consulenza artistica da parte della e CP_1 dal recesso dall'incarico di direzione d'orchestra gli sia derivato un danno all'immagine e alla reputazione professionale, in seguito alla pubblicazione di taluni articoli sulla stampa locale che avrebbero messo in dubbio la sua professionalità; la sua improvvisa sostituzione avrebbe ingenerato negli addetti ai lavori e nell'utenza dubbi sulla sua capacità professionale;
inoltre l'attore ha lamentato di avere perso una occasione di visibilità a livello nazionale in quanto l'opera “La vedova allegra”, poi diretta in sua vece dal maestro era stata trasmessa sul canale Rai 5, dedicato alla Persona_3 cultura, con relativa intervista al direttore d'orchestra; la non sarebbe intervenuta a tutelare CP_1 la sua immagine a fronte di taluni articoli della stampa locale che avevano messo in dubbio la sua professionalità.
pagina 12 di 14 Per la condanna al risarcimento del danno all'immagine non è sufficiente il solo cd. danno evento richiedendosi anche che dallo stesso sia scaturita, come conseguenza diretta, l'effettiva lesione all'immagine - conseguenza che deve essere specificamente provata. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il danno all'immagine si configura come un danno- conseguenza, che necessita di specifica prova da parte di colui che ne chiede il risarcimento (Cass.
20558/2014).
In realtà dalle cronache locali emergono più che altro le criticità della gestione di cui l'attore Per_1 risulta essere stato una vittima.
Inoltre, l'attore non ha dimostrato che dalla perdita dell'occasione di visibilità gli sia derivato un danno effettivo.
Tanto premesso, la domanda deve essere rigettata.
6) Regolamentazione delle spese di lite
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate nella misura di un terzo.
La convenuta deve essere condannata alla rifusione, in favore dell'attore, dei restanti due terzi, liquidati come in dispositivo (scaglione fino a € 26.000 in base al valore del decisum, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e conclusionale, massimi per la fase di trattazione e istruttoria in considerazione della complessità delle tematiche affrontate, della durata dell'istruttoria e del numero dei testi sentiti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Dichiara accertato il perfezionamento del rapporto contrattuale per l'incarico di consulenza artistica per la stagione lirica 2015/2016 tra il Maestro e la Pt_1 Parte_1 [...]
e il diritto al compenso e per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in CP_1 CP_1 favore dell'attore di € 10.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, c. 4, c.c., dalla data della domanda al soddisfo.
2. Dichiara accertato il perfezionamento del rapporto contrattuale per l'incarico di direzione d'orchestra dell'opera “La vedova allegra” tra il Maestro e la Parte_1 [...]
Controparte_1
3. Rigetta la domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso ad nutum della convenuta e di accertamento dell'attore al risarcimento del danno;
4. Rigetta la domanda di accertamento del danno all'immagine;
5. Compensa le spese di lite nella misura di un terzo;
pagina 13 di 14 6. Condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite nella misura dei restanti due terzi, che liquida in € 3.950,00 per compenso professionale ed € 524,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
AG, 24/12/2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AG
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4138 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...]ed elettivamente domiciliato in AG, presso lo studio degli Avv.ti Stefano
OR, AU BE e DR ED, che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine dell'atto di citazione, attore contro
(P.IVA ), con sede legale in AG (CA), Controparte_1 P.IVA_1
Via Sant'Alenixedda s.n.c., in persona del Presidente del Consiglio di Indirizzo e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con nuovo difensore, dagli Avv.ti Sara Fiorucci (C.F. ) e Diego Scopinaro (CF: C.F._2
) del Foro di Roma, con elezione di domicilio fisico presso lo studio dei C.F._3 medesimi in Roma, Via di Porta Pinciana 6 ed elezione di domicilio digitale presso i seguenti indirizzi
PEC dei suindicati difensori e Email_1 Email_2 convenuto
All'udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti voglia:
In via principale:
pagina 1 di 14 1) accertare e dichiarare il perfezionamento del rapporto contrattuale per l'incarico di consulenza artistica per la stagione lirica 2015/2016 tra il Maestro e la Parte_1 [...] nonché il diritto dell'attore al pagamento del compenso per la prestazione resa Controparte_1
e, per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento del suddetto compenso nella misura di € 50.000,00 o in quella maggiore o minore che verrà determinata, ex art. 2233 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) accertare e dichiarare il perfezionamento del rapporto contrattuale per l'incarico di direzione d'orchestra dell'opera “La vedova allegra” tra il Maestro e la Parte_1 [...] nonché l'illiceità del recesso ad nutum esercitato dalla convenuta e il Controparte_1 conseguente diritto dell'attore al risarcimento del danno e, per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore Controparte_1 della somma di € 17.500,00 o di quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, ex art. 2233 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) accertare e dichiarare, altresì, il diritto dell'attore al risarcimento ex art. 2059 c.c. del danno all'immagine patito e, per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle conseguenti somme nella misura che verrà accertata, in via equitativa, nel presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via subordinata (con riferimento alla sola domanda n. 1 di cui sopra):
4) accertare e dichiarare il diritto dell'attore all'indennizzo ex art. 2041 c.c. quanto alla prestazione resa quale consulente artistico per la programmazione della stagione lirica 2015/2016 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle conseguenti somme, nella misura di € 50.000,00 o di quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
Nell'interesse del convenuto: voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigettare tutte le domande formulate dall'attore, perché infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate;
2. Con vittoria delle spese di lite, spese generali e accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente il Maestro ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale la esponendo che: Controparte_1
pagina 2 di 14 nel mese di marzo del 2015 la d.ssa sovrintendente della Persona_1 Controparte_1
gli aveva offerto la direzione musicale de ”, prevista in programma per la stagione
[...] Parte_2
2015; l'attore aveva accettato;
il 14 aprile 2015 la d.ssa gli aveva offerto l'incarico di consulenza artistica per la realizzazione Per_1 della stagione operistica 2015/2016; la stagione avrebbe dovuto prendere avvio nel mese di maggio ed erano stati stabiliti i titoli delle opere,
i direttori d'orchestra e i registi ma dovevano ancora essere assegnati i ruoli agli interpreti vocali;
il termine per la presentazione del programma completo e del relativo bilancio era fissato al 20 aprile, a pena della irrealizzabilità della stagione, della perdita dei fondi FUS e del commissariamento dell'Ente; il conferimento dell'incarico era di competenza della sovrintendente, la quale non aveva provveduto alla redazione del contratto in forma scritta, asserendo che non vi era il tempo per presentare la proposta di nomina al Consiglio d'Indirizzo; la sovrintendente aveva convocato una riunione cui avevano preso parte l'attore e alcuni dirigenti del teatro, e aveva informato i presenti dell'incarico affidato all'attore, nella stessa occasione, aveva informato il Maestro di voler sostituire la Parte_1 rappresentazione de “La traviata” con “La vedova allegra”, confermando di volergli affidare la direzione musicale dell'opera e pattuendo il cachet di € 2.500,00 a spettacolo per sette spettacoli;
l'attore aveva dato avvio immediatamente alla prestazione, sia dagli uffici del teatro messi a sua disposizione dalla sovrintendente sia fuori sede, in considerazione della brevità del tempo a disposizione per lo svolgimento dell'incarico e del fatto che gran parte del lavoro consisteva nel prendere contatti, telefonici o via mail, con gli artisti e i loro agenti;
il Maestro aveva quindi proceduto alla selezione del cast per tutte le opere in Parte_1 programma, eccetto , svolgendo le trattative con gli artisti e i loro agenti e riuscendo a Pt_3 completare in pochi giorni la selezione del cast e l'ingaggio dei cantanti;
il 21 aprile 2015 la d.ssa aveva nominato quale Direttore Amministrativo la sig.ra Per_1 CP_2
la quale aveva interagito con l'attore per la definizione della parte economica del programma,
[...] che era stato completato e trasmesso alla Sovrintendente e, infine, approvato dal Consiglio di Indirizzo il 27 aprile 2015; tuttavia era avvenuto che, pochi giorni dopo, in occasione della conferenza stampa per la presentazione del programma, la d.ssa si era mostrata piuttosto evasiva sul ruolo svolto dall'attore nella Per_1 programmazione, così riducendone la portata,
pagina 3 di 14 d'altro canto, aveva confermato il Maestro quale direttore dell'opera “La vedova Parte_1 allegra”, come riportato anche nelle locandine e brochure pubblicate;
pochi giorni dopo l'attore, consultando il sito del Teatro Lirico, aveva appreso che la direzione dell'opera ” sarebbe stata affidata al Maestro Persona_2 Persona_3 sempre informalmente aveva appreso della nomina a consulente artistico, con decorrenza dal mese di giugno e fino a novembre 2015, dell'avv. Cristiano Sandri;
non avendo ricevuto comunicazioni dalla l'attore aveva cercato di contattare la CP_1
Sovrintendente, ma inutilmente, perché la si era sottratta al confronto;
Per_1 la non aveva erogato alcun compenso all'attore per l'attività svolta;
CP_1 la vicenda testé esposta era ben nota non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche nella stampa locale e su alcuni siti internet;
inoltre, era stata anche oggetto di un'interrogazione da parte del consigliere comunale Per_4 all'allora sindaco;
l'attore ha agito per ottenere il compenso spettantegli per l'attività di consulenza artistica svolta in favore della di AG, sulla base di un contratto di prestazione d'opera Controparte_1 intellettuale, assumendo che l'accordo si sia formato verbalmente tra il professionista e la CP_1 che, nonostante la partecipazione pubblica, deve essere qualificata come ente di diritto privato;
l'incarico è stato conferito dalla Sovrintendente la quale, in base allo Statuto dell'ente, ha la competenza esclusiva per la nomina del consulente artistico;
la prestazione è consistita nell'assegnazione dei ruoli per la stagione operistica 2015, con ingaggio degli artisti, formulazione della proposta contrattuale anche riguardo alle condizioni economiche e ricezione dell'accettazione; il tutto in tempi strettissimi stante l'avvio imminente della stagione e il rischio di perdere i contributi
FUS; il compenso richiesto è di e 50.000,00 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in via subordinata, l'attore ha esercitato l'azione di ingiustificato arricchimento per l'ipotesi in cui la domanda proposta in via principale sia rigettata per carenza del titolo;
in proposito, ha esposto che la ha conseguito diversi vantaggi dalla sua attività professionale, consistenti nei Controparte_1 proventi conseguiti dalla stagione operistica, oltre che nell'avere evitato il commissariamento;
l'attore non ha ricevuto alcunché per l'impegno profuso;
l'attore ha chiesto il risarcimento del danno da inadempimento per essere stato sostituito nella direzione musicale dell'opera “La vedova allegra”; la ha posto in essere un recesso ad nutum senza CP_1 osservare il canone della buona fede, sostituendo l'attore senza neanche avvisarlo, dopo che il suo nome era già presente nelle brochures e nelle locandine dell'opera, il danno è stato quantificato nella stessa misura del cachet, vale a dire € 2500,00 per sette spettacoli, per un totale di € 17.500,00; pagina 4 di 14 infine, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno all'immagine derivante dalle vicende esposte;
il comportamento tenuto dalla in relazione all'incarico di consulenza artistica e la repentina CP_1 sostituzione nella direzione musicale dell'opera “ ” hanno avuto risonanza non solo Persona_2 tra gli addetti ai lavori ma anche sulla stampa locale e su internet e hanno portato discredito all'attore; inoltre, l'opera “La vedova allegra” è stata trasmessa sul canale Rai 5, dedicato alla cultura con relativa intervista al direttore Maestro ne consegue che il Maestro ha perso Persona_3 Parte_1 un'occasione di visibilità a livello nazionale.
La si è costituita in giudizio a seguito della regolare notifica Controparte_1 dell'atto introduttivo, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
La convenuta ha esposto che le Fondazioni liriche, pur avendo veste giuridica privatistica, appartengono alla categoria degli organismi di diritto pubblico in ragione della prevalente partecipazione pubblica, del finanziamento pubblico da cui deriva l'assoggettamento al controllo della
Corte dei conti, dalla possibilità di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e del rilievo collettivo delle finalità perseguite;
dalla natura pubblicistica delle Fondazioni deriva che per i contratti stipulati tra la e un privato è necessaria la forma scritta ad substantiam;
nel caso in esame, CP_1 non è stata documentata la conclusione di un contratto tra la di AG e il Controparte_1
Maestro SC in forma scritta;
manca inoltre l'accordo su un elemento essenziale del Pt_1 contratto, il compenso, che, nel caso di contratti stipulati con soggetti pubblici, non può essere determinato giudizialmente;
se anche non si ritenesse necessaria la forma scritta ad substantiam, manca la prova stessa dell'accordo, non essendo dimostrato che la abbia manifestato in modo inequivoco la volontà di CP_1 conferire l'incarico di consulenza artistica all'attore; la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento è infondata non sussistendo i relativi presupposti;
il contratto per la direzione dell'opera “La Traviata” avrebbe dovuto essere concluso in forma scritta, a pena di nullità; anche a prescindere dal requisito della forma scritta, non risulta in alcun modo la chiara e inequivocabile volontà di conferire tale incarico al maestro SC OR;
le locandine e le brochure non possono essere assimilate a una manifestazione di volontà negoziale;
in particolare, non è dimostrato l'accordo sul compenso e non è chiaro come l'attore sia arrivato a una quantificazione di €
17.500,00; in mancanza di un valido rapporto contrattuale, l'attore non può dolersi della violazione degli asseriti obblighi di buona fede e non può esigere il risarcimento dei presunti danni;
neppure sussiste un danno all'immagine risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.; l'attore ha lamentato che talune testate giornalistiche abbiano messo in dubbio la sua professionalità ma non ha dimostrato in che pagina 5 di 14 modo tali affermazioni si sarebbero riverberate sulla sua persona;
in sostanza non ha dimostrato il danno conseguenza, non potendo ritenersi sussistente un danno in re ipsa.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per testi, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Natura giuridica delle fondazioni liriche e disciplina applicabile
In via preliminare deve essere esaminata la questione relativa alla natura giuridica della
[...]
e la conseguente disciplina applicabile ai suoi contratti. Controparte_1
Gli Enti lirici sono stati disciplinati come persone giuridiche di diritto pubblico dalla legge 14 agosto
1967, n. 800 e sono stati trasformate in fondazioni di diritto privato dal decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 37.
L'art. 4 della l. 20 marzo 1975, n. 70, stabilisce che nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge, tuttavia il criterio formale non sembra sufficiente a escluderne la natura pubblica, a fronte di numerosi elementi sintomatici del carattere pubblico delle Fondazioni: persistente perseguimento di una funzione pubblicistica d'interesse nazionale in campo musicale;
finanziamento, in misura quasi totalitaria, da parte dello Stato;
sottoposizione al controllo sulla gestione finanziaria della Corte dei conti (art. 15, comma 5, d.lgs. n. 367 del 1996) e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
(art. 1, comma 3, d.l. n. 345 del 2000); ed, infine, nonché conseguentemente, vincolatività nei loro confronti della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.
Sussiste quindi una forte tensione tra la veste formale dell'ente, ribadita anche nella riforma del 2010, e alcuni indizi del carattere pubblico delle Fondazioni che hanno portato a concludere che si tratti, quantomeno, di soggetti ibridi o para-pubblici.
L'ambiguità della natura giuridica delle Fondazioni liriche è resa anche dalla Corte costituzionale, nella nota pronuncia n. 153 del 2011, nella parte in cui evidenzia la convergenza giurisprudenziale sulla qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, non mancando, però, di riconoscere che
«nonostante l'acquisizione della veste giuridica formale di “fondazioni di diritto privato”, tali soggetti conservino, pur dopo la loro trasformazione, una marcata impronta pubblicistica».
Se a livello europeo trova applicazione la c.d. “teoria del contagio”, per cui ragioni di certezza del diritto impongono l'applicazione della disciplina pubblica nella sua interezza, per contro la giurisprudenza nazionale sposa la “teoria dell'organismo pubblico in parte qua”, ossia la possibilità che al medesimo ente, a seconda della funzione che è chiamato a svolgere, si possano applicare entrambe le discipline (in tal senso, le Sezioni Unite, con la sent. n. 10244/2021, hanno chiarito che le Fondazioni
pagina 6 di 14 liriche sono soggette alle diverse discipline, di natura privata ovvero pubblica, a seconda della sfera giuridica in cui esse operano, proprio perché “enti a geometria variabile”).
Ad avviso di questo giudice la soluzione adottata dalla giurisprudenza nazionale è imposta dall'art. 4 del d. lgs. 29 giugno 1996, n. 337, nella parte in cui stabilisce l'applicazione residuale (“per quanto non espressamente previsto dal presente decreto”) del codice civile.
Dalla disposizione citata si ricava che la disciplina civilistica trova applicazione per tutti quei rapporti che non trovino una diversa regolamentazione nella normativa speciale in materia di fondazioni liriche.
Se in materia di rapporto di lavoro subordinato la Cassazione ha ritenuto applicabile la disciplina pubblicistica (sia pure, è bene evidenziare, con riferimento alla specifica materia dei contratti a termine e alla disciplina applicabile ratione temporis, sentenze delle Sezioni Unite 5542 e 5556 del 22 febbraio
2023), nel caso de quo, riguardante un contratto di prestazione d'opera intellettuale al di fuori del vincolo della subordinazione o parasubordinazione, in mancanza di una disciplina specifica di natura pubblicistica deve trovare applicazione, in via residuale, il codice civile.
Deve quindi ammettersi, in applicazione del principio della libertà delle forme nei rapporti privatistici, che il contratto per cui si procede possa essere stipulato verbalmente.
2) Domanda di accertamento del perfezionamento del rapporto contrattuale per l'incarico di consulenza artistica per la stagione lirica 2015/2016 tra il Maestro e Parte_1 la e del diritto dell'attore al pagamento del compenso per Controparte_1 la prestazione resa e domanda di condanna della in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del suddetto compenso
Il rapporto negoziale intercorso tra le parti ha natura di contratto d'opera professionale, inerente lo svolgimento di attività non riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale ed è pertanto inquadrabile nell'ambito dei contratti di lavoro autonomo, disciplinati al Titolo III, del V Libro del c.c. (artt. 2222-2238 c.c.).
Ai fini della conclusione del contratto di prestazione d'opera intellettuale non è necessaria, come si è detto, la forma scritta e neppure la predeterminazione del compenso;
l'art. 2233 c.c. al primo comma, infatti, stabilisce che “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice.”, con ciò implicitamente consentendo che il compenso possa non essere prestabilito “ (in generale sul contratto di prestazione d'opera: «la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, poiché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 2225 c.c., in base alle tariffe vigenti od agli usi. Il ricorso a tale norma è possibile anche quando le parti, pur avendo pattuito detto corrispettivo, non abbiano fornito la relativa
pagina 7 di 14 prova» Cass. ord. n. 18286/2018); al secondo comma prosegue: “In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.”.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (C. Cass. sentenza 2345/1995; “Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare Il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, e compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” Cass. ord. n. 22613.2021; si vedano anche Cass. n. 1792.2017; per la giurisprudenza di merito, Tribunale di Brescia n. 152.2021, Tribunale di Roma sez XI
19639.2019).
Risulta ammissibile anche la prova orale o qualsiasi altra prova (comprese le mail e chat di whatsapp, ribadito dalla Cass. n. 1254.2025).
L'art. 13, d. lgs. cit., attribuisce al sovrintendente il potere di nominare il direttore artistico, previo parere del Consiglio di amministrazione;
può inoltre nominare il direttore musicale e altri collaboratori.
È incontroverso che nel periodo considerato la carica di Sovrintendente era ricoperta dalla dottoressa
Persona_1
Attraverso la prova testimoniale espletata è stato dimostrato che, intorno alla metà del mese di aprile del 2015, per quanto riguarda la programmazione della stagione operistica, che avrebbe dovuto aprirsi nel mese di maggio del 2015, erano stati definiti i titoli delle opere, i direttori d'orchestra e i registi ma dovevano essere ancora scelti gli interpreti vocali (la teste sentita all'udienza del 13 CP_2 febbraio 2023, ha dichiarato: “in quel periodo (aprile 2015) avevo appena assunto l'incarico di direttore amministrativo e ricordo che vi era una bozza dove risultavano indicato i direttori
d'orchestra e forse anche i registi, non vi erano invece il ruolo degli interpreti vocali”); è stato anche dimostrato che l'allora Sovrintendente aveva individuato la persona del Maestro quale Parte_1 consulente artistico con l'incarico di selezionare gli interpreti vocali per l'imminente stagione operistica, sentiti sul capo 3 della memoria n. 2 di parte attrice (“Nella circostanza di cui al capo che precede la dott.ssa proponeva all'attore l'incarico di consulente artistico per la realizzazione Per_1 della stagione operistica 2015/2016, incarico che il Maestro accettava”), i testi hanno Parte_1 rilasciato le seguenti dichiarazioni: , direttore degli allestimenti scenici “La circostanza mi Persona_5
pagina 8 di 14 fu riferita dalla sovrintendente Dott. preciso che ero il direttore degli allestimenti delle Per_1 scenografie del Teatro lirico” (verbale udienza 16.01.2023); , cantante lirica: “posso Controparte_3
Per_ dire di aver preso accordi con l'attore per il ruolo di dell'opera che inaugurava la Pt_4 stagione teatrale, con il maestro ho concordato gli aspetti economici ma anche il numero di recite sia in cartellone che nelle scuole, la consuetudine è che tale lavoro lo faccia il direttore artistico” (verbale udienza 16.01.2023); direttore della programmazione: “è vero confermo la Testimone_1 circostanza, ero presente quando la Dott.ssa presentò l'attore in qualità di consulente artistico Per_1 alla direzione di cui facevo parte” (verbale udienza 13.02.2023); “è vero confermo la Tes_2 circostanza in quanto mi fu riferita sia dall'attore ma anche dalla Prof. , preciso che Persona_7 ero stata contattata come cantante per alcune opere” (verbale udienza 13.02.2023); Controparte_4
“posso dire che sono un agente di artisti e la Dott.ssa mi riferì che l'attore era da considerare Per_1 come referente con il quale procedere nella negoziazione di un contratto artistico per un determinato artista” (verbale udienza 13.02.2023); : “vero, sebbene ho appreso la notizia da terzi Testimone_3
e mezzi di comunicazione e non dalla Dott.ssa (Dichiarazione testimoniale scritta – domanda Per_1
n. 2).
È stato quindi accertato il perfezionamento del rapporto contrattuale per l'incarico di consulenza artistica per la stagione lirica 2015/2016 tra il Maestro e la Parte_1 [...]
Controparte_1
Infine, per completezza, deve darsi atto che anche nelle cronache della stampa locale sulla tormentata programmazione della stagione operistica 2015 si era dato conto della collaborazione del Maestro
(doc.5 attore, articoli “Stagione in arrivo? Una proposta lampo” del 19 aprile 2015, Parte_1
“Lirico, impresa disperata: stagione in quattro giorni”, “Teatro lirico: lo spettacolo deve ancora incominciare”, dove peraltro si riporta erroneamente che la nomina a direttore artistico o musicale o a consulente sarebbe di competenza del Consiglio di Indirizzo).
3) Accertamento del diritto al compenso e domanda di condanna al relativo pagamento
Il contratto di prestazione d'opera intellettuale si presume a titolo oneroso in ragione della sua causa di scambio.
Secondo i principi generali in materia di onere della prova, accertato il titolo della pretesa creditoria, al fine di accertare il diritto al compenso occorre verificare l'esecuzione della controprestazione.
Attraverso la prova testimoniale espletata, è stato dimostrato che il ha Parte_1 selezionato gli interpreti vocali per la stagione operistica 2015 ad eccezione dell'opera ”, li ha Pt_3 contattati direttamente o tramite i loro agenti, ha svolto le trattative anche sulle condizioni economiche dell'ingaggio e, infine, ha ricevuto le relative accettazioni (teste : “io e l'attore Testimone_4
pagina 9 di 14 discutevamo in ordine alla scelta del cast in particolare ai ruoli minori” (verbale udienza 16.01.2023);
: “è vero preciso, infatti, che l'attore mi chiamò per far parte del cast, tanto è vero che Controparte_3
Per_ ho fatto parte dell'opera ” (verbale udienza 13.02.2023); “è vero ho potuto Testimone_1 constatare la circostanza, preciso che l'attore mi presentava il cast per verificare la compatibilità temporale rispetto alla programmazione” (verbale udienza 13.02.2023); “preciso che fui Tes_2 contattata dall'attore al fine di valutare quali ruoli potevano essere adatti a me scegliendo fra le opere in cartellone” (verbale udienza 13.02.2023); “posso dire che l'attore, per quanto Controparte_4 riguarda gli artisti da me rappresentati, si è occupato di definire e finalizzare l'ingaggio e le condizioni anche economiche dell'artista che rappresentavo” (verbale udienza 13.02.2023); Tes_3
“vero, in qualità di artist manager alle dipendenze dell'atelier musicale ero in contatto con il
[...]
Maestro in relazione a tutta la stagione ad eccezione dell'opera “ ” Parte_1 Pt_3
(Dichiarazione testimoniale scritta); la circostanza risulta provata anche attraverso le produzioni documentali in atti, si vedano in particolare le mail inerenti alle trattative intercorso con gli artisti per l'affidamento degli incarichi (docc. 2 e 17 attore;
in particolare da alcune mail si evince che gli artisti e i loro agenti nel rapportarsi con la Sovrintendente facevano riferimento agli accordi presi con il
Maestro . Parte_1
E' stato anche accertato che, a pochi giorni dal conferimento dell'incarico di consulente artistico, il
Maestro aveva completato tutta la parte artistica della stagione operistica 2015/2016, Parte_1 ovvero la selezione del cast e l'ingaggio dei cantanti (testi direttore della Testimone_1 programmazione: “è vero ho potuto constatare la circostanza”, verbale udienza 13.02.2023, Per_5
“è vero ho potuto constatare personalmente la circostanza, confermo i documenti che mi
[...] vengono esibiti …” verbale udienza 16.01.2023 e (verbale udienza 8.05.2023). Persona_8
Dalle dichiarazioni dei testi risulta anche l'approvazione in data 27.04.2015 da parte del Consiglio di
Indirizzo della del programma per la stagione 2015/2016 (testi Controparte_1
già citati e udienza del 27.11.2023). Per_5 Tes_5 Tes_1 Persona_1
Risulta quindi dimostrato l'adempimento della controprestazione, da cui deriva il diritto al relativo compenso.
Secondo i principi sopra richiamati, in mancanza di tariffe professionali o usi a cui rifarsi, la determinazione del compenso deve essere fatta dal giudice tenendo conto dell'importanza dell'opera e del decoro della professione.
Il criterio stabilito dal codice civile è di natura tipicamente equitativa.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza, che questo giudice ritiene di dover condividere, il giudice, in tema di quantificazione del compenso del prestatore d'opera intellettuale, a fronte di pagina 10 di 14 risultanze processuali carenti sul quantum e in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente (Cass. 31 marzo 2014, n. 7510;
Cass. 24 aprile 2018, n. 10057).
Nel caso in esame, la domanda di condanna al pagamento di € 50.000,00 non è ancorata ad alcun parametro.
L'attore ha fatto riferimento alla brevità del tempo a disposizione per svolgere l'incarico e al risultato utile conseguito dalla elementi su cui certamente può convenirsi Controparte_1 atteso che la stagione operistica sarebbe stata avviata di lì a pochi giorni, nel mese di maggio del 2015 e non è contestato che il mancato avvio avrebbe portato conseguenze molto gravi per l'Ente, quali la perdita dei fondi FUS e il commissariamento.
Non è stato fornito alcun parametro oggettivo, per esempio il riferimento alla retribuzione media in base al CCNL di un direttore artistico, l'importo dei fondi FUS conseguiti dalla o i ricavi CP_1 degli incassi delle opere in cartellone. I fogli excel sulle spese per i cachet degli artisti sono di formazione unilaterale e non vi è certezza di quanto sia stato effettivamente erogato (in presenza di dati certi si sarebbe potuto, ad esempio, parametrare il compenso del consulente artistico agli esborsi complessivamente sostenuti per il cast).
Gli unici dati certi solo la durata della prestazione e il risultato utile conseguito dalla committente, a fronte di una prestazione di pochissimi giorni, per quanto impegnativa e utile, un compenso di €
50.000,00 appare manifestamente eccessivo e si ritiene equo quantificare il compenso nel minor importo di € 10.000,00.
Sull'importo così determinato sono altresì dovuti gli interessi legali nella misura stabilita dall'art. 1284,
c. 4, c.c. dalla data della domanda al soddisfo.
La in persona del rappresentante legale deve pertanto essere Controparte_1 condannata al pagamento in favore del di e 10.000,00 a titolo di Parte_1 compenso oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, c. 4, c.c., dalla data della domanda al soddisfo.
Superfluo l'esame della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
4) Domanda di accertamento del perfezionamento del rapporto contrattuale per l'incarico di direzione d'orchestra dell'opera “La vedova allegra” tra il Maestro e Parte_1 la dell'illiceità del recesso ad nutum esercitato dalla Controparte_1 convenuta e del conseguente diritto dell'attore al risarcimento del danno, con relativa condanna pagina 11 di 14 della convenuta al pagamento
Si richiama quanto si è detto nei paragrafi precedenti circa la forma del contratto di prestazione d'opera intellettuale e la mancata previsione del compenso.
L'allora Sovrintendente sentita come teste all'udienza del 27.11.2023, ha confermato Persona_1 che, in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma 2015/2016, la stessa Per_1 aveva indicato il Maestro quale direttore d'orchestra dell'opera “La vedova allegra”, Parte_1 come risultante anche dalle locandine e brochures pubblicate dal teatro (doc. 4 attore). Le locandine non valgono quale manifestazione di volontà negoziale ma sono elementi sintomatici di una volontà negoziale che si è già formata.
Valutati tali documenti unitamente alle dichiarazioni testimoniali rese dalla deve ritenersi Per_1 accertato il perfezionamento del rapporto contrattuale per l'incarico di direzione d'orchestra dell'opera
“La vedova allegra” tra il Maestro e la di AG. Parte_1 Controparte_1
Dovendo qualificarsi il contratto come contratto di prestazione d'opera intellettuale, deve darsi atto che l'art. 2237 c.c. consente il recesso del committente ad nutum, in qualunque momento e senza giustificazione causale.
La domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso deve, pertanto essere rigettata.
L'art. 2237 c.c., al primo comma, prevede che, a seguito del recesso del committente, il professionista abbia diritto solo al rimborso delle spese sostenute e al pagamento del compenso per l'opera svolta.
Nel caso in esame, il Maestro SC OR non ha allegato di avere sostenuto spese per l'esecuzione dell'incarico né di avere svolto una qualunque attività (es. prove).
Stante la legittimità del recesso non spetta all'attore il diritto al risarcimento del danno.
5) Danno all'immagine
L'attore ha lamentato che dalla gestione del rapporto di consulenza artistica da parte della e CP_1 dal recesso dall'incarico di direzione d'orchestra gli sia derivato un danno all'immagine e alla reputazione professionale, in seguito alla pubblicazione di taluni articoli sulla stampa locale che avrebbero messo in dubbio la sua professionalità; la sua improvvisa sostituzione avrebbe ingenerato negli addetti ai lavori e nell'utenza dubbi sulla sua capacità professionale;
inoltre l'attore ha lamentato di avere perso una occasione di visibilità a livello nazionale in quanto l'opera “La vedova allegra”, poi diretta in sua vece dal maestro era stata trasmessa sul canale Rai 5, dedicato alla Persona_3 cultura, con relativa intervista al direttore d'orchestra; la non sarebbe intervenuta a tutelare CP_1 la sua immagine a fronte di taluni articoli della stampa locale che avevano messo in dubbio la sua professionalità.
pagina 12 di 14 Per la condanna al risarcimento del danno all'immagine non è sufficiente il solo cd. danno evento richiedendosi anche che dallo stesso sia scaturita, come conseguenza diretta, l'effettiva lesione all'immagine - conseguenza che deve essere specificamente provata. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il danno all'immagine si configura come un danno- conseguenza, che necessita di specifica prova da parte di colui che ne chiede il risarcimento (Cass.
20558/2014).
In realtà dalle cronache locali emergono più che altro le criticità della gestione di cui l'attore Per_1 risulta essere stato una vittima.
Inoltre, l'attore non ha dimostrato che dalla perdita dell'occasione di visibilità gli sia derivato un danno effettivo.
Tanto premesso, la domanda deve essere rigettata.
6) Regolamentazione delle spese di lite
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate nella misura di un terzo.
La convenuta deve essere condannata alla rifusione, in favore dell'attore, dei restanti due terzi, liquidati come in dispositivo (scaglione fino a € 26.000 in base al valore del decisum, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e conclusionale, massimi per la fase di trattazione e istruttoria in considerazione della complessità delle tematiche affrontate, della durata dell'istruttoria e del numero dei testi sentiti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Dichiara accertato il perfezionamento del rapporto contrattuale per l'incarico di consulenza artistica per la stagione lirica 2015/2016 tra il Maestro e la Pt_1 Parte_1 [...]
e il diritto al compenso e per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in CP_1 CP_1 favore dell'attore di € 10.000,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, c. 4, c.c., dalla data della domanda al soddisfo.
2. Dichiara accertato il perfezionamento del rapporto contrattuale per l'incarico di direzione d'orchestra dell'opera “La vedova allegra” tra il Maestro e la Parte_1 [...]
Controparte_1
3. Rigetta la domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso ad nutum della convenuta e di accertamento dell'attore al risarcimento del danno;
4. Rigetta la domanda di accertamento del danno all'immagine;
5. Compensa le spese di lite nella misura di un terzo;
pagina 13 di 14 6. Condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite nella misura dei restanti due terzi, che liquida in € 3.950,00 per compenso professionale ed € 524,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
AG, 24/12/2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
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